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09.12.2010
 
Il Tribunale di Gorizia respinge il reclamo dell’INPS: L’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 non può essere interpretato nel senso di impedire l’erogazione dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti
 

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, con l'ordinanza n. 506 depositata il 7 dicembre 2010, ha respinto il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza  dd. 01.20.2010, con la quale il giudice del lavoro di Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Monfalcone e dell'INPS  che avevano rifiutato ad un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti l'accesso al beneficio sociale dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, destinato ai nuclei familiari  con almeno tre figli minori e con una situazione reddituale modesta, calcolata in base all'indicatore ISE.


Tale assegno familiare  è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove  il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale)  ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo  nonostante che  l'art. 11  c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio.

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Nell'ordinanza del Tribunale di Gorizia dd. 7.12.2010, con la quale è stato respinto il reclamo dell'INPS, i giudici  confermano il ragionamento del giudice del lavoro, secondo cui  l'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 deve essere interpretato in maniera conforme al principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale sancito dalla direttiva europea n. 109/2003/CE sui titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.


Inoltre, il collegio giudicante di Gorizia ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'INPS, in quanto sebbene il potere concessorio del beneficio fa capo ai Comuni, anche l'INPS non è immune da responsabilità nel mancato riconoscimento del diritto spettante ai lungo soggiornanti, in quanto ha emanato una circolare che esclude illegittimamente tale categoria di soggetti dal contributo.

Con una lettera inviata il 22 ottobre 2010, la direzione competente dell'INPS aveva, infatti,  risposto alla segnalazione dell'ASGI in merito all'esclusione dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti  dal beneficio dell'assegno per i nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/98. Secondo l'INPS, la formulazione utilizzata dal legislatore nella normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007, di modifica dell'art. 9 del T.U. immigrazione) legittimerebbe una deroga "aperta" al principio di parità di trattamento ogni qualvolta la legislazione specifica di riferimento lo preveda, come nel caso appunto dell'art. 65  della legge n. 448/98.
Con lettera del 27 ottobre, il Servizio anti-discriminazioni dell'ASGI aveva replicato a quanto affermato dall'INPS, sostenendo che una deroga "aperta" al principio di parità di trattamento anche in relazione a prestazioni sociali introdotte da legislazioni antecedenti alla direttiva n. 2003/109 ed aventi natura di prestazioni essenziali, sarebbe inconciliabile con la norma della direttiva europea, ponendo quindi un problema di incompatibilità della normativa nazionale con gli obblighi derivanti dal diritto europeo.

L'esito della causa dinanzi al Tribunale di Gorizia segna un procedente importante a favore della linea interpretativa  sostenuta dall'ASGI.


Tutta la documentazione relativa alla questione dell'accesso dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti all'assegno per i nuclei familiari numerosi può essere scaricata dalla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1229&l=it