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03.12.2010
 
Libertà religiosa: Per il TAR Lombardia il fatto che nella sede di un’associazione culturale si svolgano occasionalmente preghiere religiose non qualifica l’immobile quale “luogo di culto”
 

Il TAR Lombardia con la sentenza n. 7050 dd. 25 ottobre 2010 (sez. II) ha annullato l'ordinanza del comune di Giussano dd. 22 luglio 2010 che aveva disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso originaria di un foro commerciale che era stato affittato ad un'associazione culturale islamica. L'ordinanza aveva inoltre ordinato ai responsabili dell'associazione di sospendere ogni attività di culto e di preghiera in quei locali.

Secondo il Comune di Giussano, l'accertamento effettuato dalla polizia locale che nei locali si svolgevano attività di preghiera, unitamente alla previsione statutaria dell'associazione, comprendente anche tra le sue finalità l'organizzazione di preghiere individuali e collettive, giustificavano la classificazione dell'immobile quale luogo di culto e dunque l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso del medesimo in contravvenzione alla normativa urbanistica regionale.

Secondo il TAR Lombardia, invece, la norma urbanistica regionale che richiede un apposito riconoscimento della  destinazione d'uso degli immobili adibiti a  luoghi di culto non può trovare applicazione nei casi di locali utilizzati da associazioni culturali il cui fine e le cui attività a carattere religioso rivestano soltanto carattere di accessorietà e di saltuarietà, perché, se altrimenti interpretata, la norma regionale si esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale per l'eccessiva restrizione al diritto alla libertà religiosa.

Il TAR Lombardia ribadisce, dunque, la sua linea interpretativa già affermatasi con la sentenza n. 4665 dd. 17.09.2009, sez. II).