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03.12.2010
 
Corte di Cassazione: L’illegittimità del rapporto di lavoro dello straniero irregolare non esclude l’obbligo contributivo del datore di lavoro
 

La Corte di Cassazione (sez. lavoro),  con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che aveva impiegato un certo numero di lavoratori stranieri in condizioni irregolari e che, a seguito di accertamento ispettivo, si era visto notificare dall'INPS la richiesta di pagamento dei relativi contributi previdenziali e delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha respinto gli argomenti della difesa, secondo cui l'emersione dei contributi contributivi non poteva avere luogo in relazione a rapporti di lavoro illeciti, ribadendo la sua linea consolidata secondo la quale l'illegittimità del contratto di lavoro con il lavoratore straniero irregolare non esclude  l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro. Questo al fine di garantire la razionalità complessiva del sistema che altrimenti  vedrebbe alterate le regole del mercato e della concorrenza, avvantaggiando i datori di lavoro che violassero la normativa sull'immigrazione (in questo senso anche Cassazione , n. 7380 dd. 26.03.2010).