Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
02.12.2010
 
L’UNAR scrive al Sindaco di Montecchio Maggiore (VI): la delibera sull’inasprimento dei requisiti alloggiativi per il ricongiungimento familiare presenta profili di illegittimità e di violazione del divieto di discriminazioni
 

In data  9 novembre il direttore dell'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità anti-discriminazioni prevista dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE e costituita presso il dipartimento per le pari opportunità, ha scritto al Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore (prov. di Vicenza) in merito ai profili di illegittimità della delibera, con la quale la giunta comunale ha inasprito i criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa richiesto, tra l'altro, ai fini della procedura di ricongiungimento familiare per gli immigrati ivi residenti.

La delibera comunale innalza sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi  previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali parametri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.

La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Maggiore ha inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione verrebbe ad essere superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.

Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli a tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dunque  sanzioni amministrative  da 50 a 320 euro.


Contro tale delibera, CGIL-CISL e UIL della provincia di Vicenza, con il sostegno dei legali dell'ASGI, hanno presentato un ricorso al Tribunale di Vicenza, che verrà discusso nei prossimi giorni.


Nella sua lettera, il direttore dell'UNAR sottolinea che la delibera comunale, volendo espressamente  stabilire dei parametri di idoneità abitativa  diversi e più restrittivi rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, non appare compatibile con  gli standard e i criteri fissati dalla Direttiva 86/CE/2003. La direttiva 86/CE/2003 ha dunque lo scopo di fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, condizioni materiali, fra le quali è contemplata la disponibilità di un alloggio "considerato normale, per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato membro". Nella sua lettera, l'UNAR cita la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha chiarito che tale facoltà degli Stati membri di subordinare l'accesso all'istituto del ricongiungimento familiare al soddisfacimento di  condizioni materiali relative all'alloggio e al reddito deve essere interpretata "restrittivamente"  affinchè "la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non venga impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l'obiettivo della direttiva, cioè di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile" (CG UE, sentenza 4 marzo 2010, Chakroun c. Paesi Bassi causa C- 578/08, in particolare paragrafo 43 ). Ne consegue che, anche a detta dell'UNAR, le modifiche apportate dal legislatore nazionale con l'eliminazione del riferimento alle normative regionali in materia di alloggi ERP per l'identificazione dei parametri comuni di idoneità abitativa, conferiscono una copertura legislativa alla circolare n. 7170 del Ministero dell'Interno, che ha voluto  determinare tali parametri facendo riferimento al citato decreto ministeriale. Di conseguenza, anche secondo l'UNAR la delibera comunale presenterebbe profili di illegittimità  esorbitando dalle competenze attribuite all'ente locale  con conseguente violazione della Costituzione e del diritto europeo.


a cura di Walter Citti, servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali, progetto con il supporto finanziario di Fondazione italiana Charlemagne a finalità umanitarie ONLUS

Per il testo della delibera si veda la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=730&l=  


Si veda in proposito resoconto da "Il Giornale di Vicenza" (edizione 24/09/2010) della conferenza stampa di GGIL-CISL e UIL sul ricorso presentato.