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25.11.2010
 
Corte di Giustizia della Comunità europea - Protezione rafforzata e allontanamento dei cittadini dell’Unione
 
La Corte di Giustizia delle comunità europee, Grande sezione, con la sentenza del 23 novembre 2010, causa C-145/09, è intervenuta in materia d' interpretazione della Direttiva 2004/38/Ce relativamente all'adozione di provvedimenti di allontanamento di cittadini dell’Unione che risiedono da almeno dieci anni in altri Stati membri, godendo della cd. protezione rinforzata .

Rispondendo alle questioni pregiudiziali poste, i giudici hanno ricordato che la Direttiva istituisce un sistema di protezione contro le misure di allontanamento fondato sul grado d’integrazione della persona interessata nello Stato membro ospitante, di modo che quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la loro protezione contro l’allontanamento. Le autorità nazionali responsabili dell’applicazione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 sono tenute a prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,  tenendo conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine; in particolare per le assenze, ne va valutata la durata, il loro cumulo  e la frequenza, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro, per verificare se le assenze in questione comportino lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell’interessato. 

Di conseguenza, un provvedimento di allontanamento dev’essere fondato su un esame individuale del singolo caso specifico (v., in particolare, sentenza Metock e a., cit., punto 74) e può essere giustificato da motivi imperativi di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38 solo qualora, considerata l’eccezionale gravità della minaccia, esso sia necessario per la protezione degli interessi  da garantire. Va  tenuto in considerazione che tale obiettivo possa essere realizzato con provvedimenti meno restrittivi, alla luce della durata della residenza del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e, in particolare, delle gravi conseguenze negative che un provvedimento del genere può causare ai cittadini dell’Unione che si sono effettivamente integrati nello Stato membro ospitante. 

Sull'interpretazione della nozione di “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, poiché la Corte ha dichiarato che, al fine di preservare l’ordine pubblico, uno Stato membro può considerare che l’uso di stupefacenti costituisce un pericolo per la collettività idoneo a giustificare provvedimenti speciali nei confronti degli stranieri che violino la normativa sugli stupefacenti (v. sentenze della Corte 19 gennaio 1999, causa C‑348/96, Calfa, Racc. pag. I‑11, punto 22, nonché Orfanopoulos e Oliveri, cit., punto 67), si deve concludere che il traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra a maggior ragione nella nozione di «ordine pubblico» ai sensi dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38.

Qualora il giudice  accerti che il cittadino dell’Unione beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 23 novembre 2010, causa C-145/09
Libera circolazione delle persone - direttiva 2004/38/ce - cittadino dell'Unione nato e residente da piu' di 30 anni nello stato membro ospitante - condanne penali - decisione di allontanamento - motivi imperativi di pubblica sicurezza