Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
04.11.2010
 
Assegno per le famiglie numerose anche ai genitori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Per il Tribunale di Gorizia e’ discriminatorio il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
 
Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, padre di tre figli, a cui era stata negato dal Comune di Monfalcone l’assegno INPS riservato alle famiglie numerose.
Sostenuto dall'ASGI, il cittadino, titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno), aveva dunque inoltrato un'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice del lavoro di Gorizia.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando che l’esclusione dal beneficio dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti appare illegittima alla luce della direttiva comunitaria n.109/2003, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 3 nel 2007, laddove essa prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale .
Il giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Comune di Monfalcone e all’INPS di porre fine al trattamento discriminatorio e di corrispondere l’assegno per l’anno 2009 alla famiglia, inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali.
L'ASGI esprime apprezzamento per l'ordinanza del Tribunale di Gorizia e confida che essa possa indurre il Ministero del Lavoro e l'INPS a disapplicare il requisito discriminatorio di cittadinanza nei confronti delle categorie di cittadini di paesi terzi protetti dal diritto comunitario (titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori marocchini, tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei stipulati tra CEE e rispettivi paesi).
Associazione Per gli Studi Giuridici Immigrazione

Memo - L’assegno per le famiglie numerose
L’ assegno familiare è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 a favore dei nuclei familiari con basso reddito e almeno tre figli minori. In base alle disposizioni applicative in vigore, la domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso, tra l’altro, del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Con il d.lgs. n. 3/2007, Il legislatore italiano ha recepito la direttiva europea n. 109/2003 sui cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in uno Stato membro dell’UE. L’art. 11 c. 1 della direttiva prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale. Il d.lgs. n. 3/2007 non ha previsto alcuna deroga all'applicazione di detto principio, con ciò equiparando i cittadini titolari di permesso per lungo soggiornanti ai cittadini italiani o comunitari in tale materia. Nonostante la norma della direttiva europea sia immediatamente e direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, prevalendo su ogni disposizioni di diritto nazionale in contrasto con essa, fino ad oggi le disposizioni amministrative diramate dall’INPS non hanno ancora esplicitamente esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione o un lavoratore di uno dei Paesi con i quali la CE ha sottoscritto un accordo di associazione euro mediterranea che prevede la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale (Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia).