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05.11.2010
 
Asilo - Nei ricorsi contro i dinieghi non sussiste alcuna preclusione ai documenti in lingua straniera nel processo
 
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che aveva presentato documentazione in lingua inglese che il giudice non ha preso in considerazione in quanto non redatti in lingua italiana nell'ambito di un reclamo contro la sua opposizione al diniego dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale competente.
I giudici hanno ribadito quanto gia' affermato nella precedente sentenza a Sezioni Unite Civili del 17 novembre 2008, n. 27310, laddove la Suprema Corte ha stabilito che, anche sotto il vigore dell’art. 1 del d.l. n. 416 del 1989, conv. in l. n. 39 del 1990, i principi regolatori dell’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati prendendo in considerazione i criteri della Direttiva 2004/83/CE (attuata con d.lgs. n. 251 del 2007), nonostante la mancata scadenza del termine di recepimento interno. Alla luce di questi criteri ermeneutici, applicabili anche alle norme non di derivazione comunitaria, la S.C. ha ritenuto che si deve tenere conto della credibilità del richiedente e della concreta possibilità di fornire i riscontri probatori necessari, ravvisando a carico del giudice un dovere di cooperazione e più ampi poteri istruttori officiosi, nell’accertamento dei fatti rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro pienamente compatibili con il rito camerale, ritenuto applicabile anche nel vigore dell’art. 1 d.l. n. 416 del 1989 conv. in l. n. 39 del 1990, prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008, attuativo della Direttiva 2005/85/CE(Fonte - Corte di Cassazione).

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 19187 del 7 settembre 2010