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28.10.2010
 
Il TAR Lombardia sospende l’ordinanza del Comune di Crema che vietava “l’accattonaggio ed il commercio abusivo che siano fonte di disturbo e molestia ai cittadini”
 
Secondo i giudici amministrativi di Brescia, il potere dei Sindaci di emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana, anche al di fuori delle situazioni di urgenza e di contingibilità, potrebbe ledere la gerarchia delle fonti giuridiche prevista dalla Costituzione, incidendo indebitamente sulla sfera giuridica di libertà del cittadino. Per tale ragione il TAR Brescia ha accolto l'istanza cautelare promossa dall'associazione  "Comunità Papa Giovanni XXIII" contro l'ordinanza del Sindaco di Crema in materia di accattonaggio (TAR Lombardia, sez. Brescia, ordinanza n. 700 dd.01.10.2010).

Sull'argomento vedasi anche l'ordinanza del  TAR Veneto 22 marzo 2010, n. 40, scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=859&l=it