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25.10.2010
 
La legge della Regione Puglia sull’accoglienza e l’integrazione degli immigrati supera nel complesso il vaglio di costituzionalità
 

Con sentenza n. 299 dd. 22 ottobre 2010, la Corte Costituzionale ha respinto la maggior parte dei rilievi di illegittimità costituzionale che il Governo aveva sollevato nei confronti della legge  della Regione Puglia n. 32 del 2009 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia).

Il Governo in particolare aveva impugnato le norme della legge regionale della Puglia che nel garantire l'accesso  alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, ha  pure contemplato  la facoltà di scelta del "medico di fiducia". Secondo la Corte Costituzionale, le norme della legge regionale pugliese  sono immuni da vizi di illegittimità  costituzionale, in quanto attengono alla tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute quale ambito inviolabile della dignità umana. Inoltre  le norme regionali si muovono entro lo spazio di discrezionalità lasciato alle Regioni per  individuare le modalità ritenute più opportune per garantire  le  cure essenziali e continuative agli stranieri temporaneamente presenti per cui anche la facoltà di scelta del medico di  fiducia  non esclude di per sé tale  limitazione.

Ugualmente, la Corte Costituzionale afferma la piena legittimità costituzionale della norma regionale pugliese che estende anche ai cittadini comunitari presenti sul territorio ma privi dei requisiti per iscriversi al SSN il diritto alle cure sanitarie  urgenti, essenziali e continuative mediante l'attribuzione del codice ENI in quanto la norma ha lo scopo di armonizzare  i criteri di cui al recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute.


Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate/inammissibili le questioni di legittimità relative alle norme della Legge regionale della Puglia sull'immigrazione nella parte in cui stabilisce che la legge  si applica anche ai neocomunitari quando introduca un trattamento più favorevole. La Consulta ritiene che tale norma sia in armonia con il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni fondamentali (quali sanità, istruzione, occupazione, formazione professionale, edilizia abitativa) previsto dalla direttiva 2004/38 e decreto attuativo.


Ugualmente compatibili con la Costituzione sono state ritenute dalla Consulta le norme della legge regionale pugliese sulla programmazione di interventi regionali volti a rimuovere gli ostacoli al pieno accesso alle misure alternative alla detenzione, trattandosi di politiche di inclusione sociale rientranti nell'ambito della competenza regionale residuale sull'assistenza sociale.


Su due punti, invece, la normativa regionale della Puglia in materia di immigrazione viene bocciata dalla Corte Costituzionale.

Innanzitutto ciò avviene quando la legge pugliese va riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, dichiarando di volerne attuare i principi. La Corte Costituzionale  ricorda che le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando "sia necessaria ai sensi dell'art. 80 Cost., anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano" . La Convenzione ONU difatti non è stata ancora ratificata  dall'Italia.

Illegittima secondo la Corte Costituzionale anche la norma della legge pugliese  che  intendeva "garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa" anche agli stranieri irregolarmente presenti, poiché  secondo la Consulta tale questione  è riconducibile ad una competenza esclusiva dello Stato (giurisdizione ed ordinamento della giustizia).