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29.09.2010
 
Cassazione: Non costituisce ingiuria dare del “razzista” a degli agenti di polizia che illegittimamente limitano la libertà personale di due cittadini stranieri
 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29338 del 26 luglio 2010, ha annullato una sentenza del giudice di pace di Firenze che aveva condannato un cittadino italiano per il reato di ingiuria aggravata ex art. 61 n. 10 del codice penale, per aver rivolto l'espressione "razzista" a due agenti di polizia che stavano trattenendo dei cittadini nigeriani fermati per un controllo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di pace di Firenze fosse viziata da  una presunzione di  credibilità delle dichiarazioni rese dagli agenti di polizia solo in ragione della loro funzione di pubblica autorità con conseguente giudizio di presuntiva infondatezza  delle dichiarazioni dell'imputato.  Pertanto, non risulterebbe smentito dalla risultanze processuali che l'espressione di critica usata dall'imputato nei confronti dell'operato degli agenti di polizia  fosse dovuta alla non corretta limitazione della libertà degli stranieri operati dagli agenti medesimi, con ciò rientrando nel legittimo diritto dei cittadini a controllare e  valutare  negativamente  l'operato dei pubblici funzionari.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso per l'insussistenza del reato.