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27.08.2010
 
Cassazione - Chiarimenti sulle condizioni di soggiorno regolare per i coniugi non comunitari di cittadini italiani
 
Con la sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione, I sezione Civile, ha chiarito che il coniuge non comunitario di un cittadino italiano, entrato nello Stato accompagnando il cittadino o raggiungendolo con regolare visto d'ingresso, trascorsi i primi tre mesi di soggiorno"informale" e' dato richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs 30/2007 . In attesa della Carta e nel caso di mancata richiesta, la sua condizione giuridica rimane vincolata al rispetto delle norme contenute nell' art. 19 c.2 lettera c) del D.Lgs.286/98 e  all'art.28 del d.P.R. 384/99  laddove s'impone per il coniuge non comunitario, coniugato con cittadino italiano, la condizione d'inespellibilità e il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare  solo se soddisfa il requisito dell'effettiva convivenza .
Nella sentenza la Corte chiarisce  cosi' che :
- il coniuge familiare di un cittadino italiano proveniente da un  paese non comunitario puo' liberamente fare ingresso e soggiornare nel territorio europeo senza formalita' solo per i primi tre mesi. Successivamente, trascorso tale periodo, e' possibile fare richiesta della Carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario o di permesso di soggiorno per coesione familiare, facendo attenzione, per il mantenimento della regolarita' del soggiorno, alla diversità dei requisiti richiesti dalle due diverse tipologie di documento ;
- non vi e' stata alcuna abrogazione implicita delle norme previste nel D.lgs 286/98 nella parte riguardante i coniugi di cittadino italiano a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 30/2007 .A titolo di chiarimento nella sentenza  la Corte ricostruisce "in termini d'integrazione di ambiti" il rapporto tra la norma del T.U. Immigrazione e quella del D.Lgs 30/2007.