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04.08.2010
 
Tribunale di Brescia: Discriminatori i regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalità per i nuovi nati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE
 

Il giudice del lavoro di Brescia, con ordinanza n. 1348/10 dd. 22 luglio 2010, ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato dall'ASGI contro  due Regolamenti del Comune di Adro, con i quali era stato disposto rispettivamente un contributo integrativo per il sostegno alle locazioni a favore di soggetti conduttori di immobili purchè  il richiedente sia cittadino di uno Stato parte dell'Unione europea ed un assegno di natalità per i nuovi nati ed i minori adottati purchè i genitori siano coniugati ed entrambi siano cittadini di uno Stato parte dell'Unione europea e almeno uno di essi risieda nel comune di Andro da almeno cinque anni.

Il giudice di Brescia ha  affermato che la condizione discriminatoria di nazionalità non risulta sostenuta da una ragionevole causa giustificatrice in quanto  l'unica giustificazione che è stata apportata dal Comune per sostenerla è quella secondo la quale essa corrisponde  alla "linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale".

Il giudice di Brescia, rilevando che la procedura amministrativa di attribuzione dei contributi per l'affitto per l'anno 2009 non era stata ancora definita, ha ritenuto dunque possibile procedere alla rimozione degli effetti del carattere discriminatorio del provvedimento comunale, ordinando dunque al Comune di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere detto contributo anche a chi ne era stato escluso dal bando che conteneva la clausola discriminatoria di nazionalità. Il giudice ha escluso invece tale possibilità per gli anni precedenti, essendo ormai definito il procedimento amministrativo e dunque essendo orami esaurita la discriminazione, né  potendosi ravvisare l'esistenza di un danno risarcibile, per la mancata concreta presentazione di domande da parte di persone fisiche .

Il giudice ha ordinato la pubblicazione delle ordinanze sui due quotidiani locali di Brescia, nonché ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali.


A cura di Walter Citti, del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano.