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04.08.2010
 
Tribunale di Bergamo: E’ incostituzionale in quanto discriminatorio il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali per l’accesso agevolato alla prima casa nei centri storici
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, con ordinanza depositata il 15 luglio scorso (n. 475/10 RG), ha accertato la natura discriminatoria del Regolamento del Comune di Alzano Lombardo, approvato con delibera consiliare n. 79 del 3.12.2009, con il quale sono state istituite delle agevolazioni per l'accesso alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie, riservandole ai soli cittadini italiani. Tali agevolazioni  consistono nella concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione.

Riguardo ai requisiti soggettivi, il Regolamento comunale prevedeva tra l'altro la residenza nel Comune di Alzano Lombardo da almeno tre anni, nonché la cittadinanza italiana dei coniugi.

Il giudice del lavoro di Bergamo ha constatato il contrasto della disposizione con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con le norme interne, europee  ed internazionali in materia di divieto di discriminazioni su basi di nazionalità o etnico-razziali. Ugualmente, l'ordinanza del giudice di Bergamo ha ritenuto incostituzionale la delibera del Comune di Alzano Lombardo con riferimento ai principi di ragionevolezza che debbono fondare ogni distinzione di trattamento tra nazionali e stranieri affinchè tale distinzione possa ritenersi legittima, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 432/2005.

Il giudice di Bergamo ha ritenuto di pronunciarsi sulla questione nonostante il Comune di Alzano Lombardo abbia provveduto nel corso del procedimento a modificare il Regolamento sostituendo il requisito di nazionalità con quello di residenza decennale in Italia.  Questo perché l'azione giudiziaria anti-discriminatoria ha innanzitutto la finalità di accertare una discriminazione, così come la normativa europea anti-discriminatoria consente espressamente di ottenere tutela da una discriminazione anche quando questa si fosse già esaurita ( art 7 c. 1 direttiva n. 2000/43). Sebbene il giudice abbia accennato al fatto che anche il nuovo criterio di anzianità decennale di residenza in Italia possa ritenersi discriminatorio, fondando una discriminazione dissimulata in realtà sempre basata nei fatti e nei risultati sulla cittadinanza ("E' immediata l'associazione tra la residenza in Italia almeno decennale e la cittadinanza italiana, posto che il risiedere ininterrottamente nel territorio italiano da almeno dieci anni consente di richiedere la cittadinanza"), egli non ha voluto entrare nel merito della questione, essendo il ricorso stato presentato con riferimento alla vecchia delibera consiliare. Per  accertare la natura discriminatoria del nuovo requisito di anzianità di residenza  introdotto nel Regolamento comunale di Alzano Lombardo, si dovrà quindi procedere con una nuova azione giudiziaria anti-discriminazione.

Il giudice del lavoro di Bergamo ha ordinato  quindi al Comune di Alzano Lombardo di procedere alla modifica della modulistica relativa alle istanze di accesso ai benefici, che non erano state ancora aggiornate, così come ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", a spese del Comune, nonché il pagamento delle spese legali a carico del Comune in quanto parte soccombente.



A cura di Walter Citti, del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano.