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02.08.2010
 
Tribunale di Milano: E’ discriminatoria la delibera del Comune di Milano che subordina l’erogazione di un “sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-sessantenni “, per quanto concerne gli stranieri, al possesso della carta di soggiorno
 

Con ordinanza depositata il 30 luglio scorso, il giudice del lavoro del Tribunale di  Milano ha accertato la natura discriminatoria della delibera del Comune di Milano con la quale è stato posto agli stranieri il requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per l'erogazione di un  sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultrasessantenni.

Accogliendo il ricorso proposto da ASGI e Associazione Avvocati per Niente ONLUS,  il giudice di Milano ha riconosciuto che la delibera viola gli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione anche in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Il giudice ha fatto riferimento alle conclusioni della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010,  nelle quali la Suprema Corte ha affermato l'illegittimità di ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri con riferimento alle provvidenze destinate a far fronte ai "bisogni primari di sostentamento della persona umana". Ugualmente, il giudice di Milano ha ritenuto irragionevoli le motivazioni con le quali il Comune di Milano ha cercato di giustificare la restrizione operata a danno dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.  Secondo il  Comune di Milano, infatti,   le esigenze di restrizione e contenimento della spesa pubblica avrebbero reso necessario  l'utilizzo del criterio di nazionalità per ridurre  il novero dei beneficiari, consentendo l'accesso alla provvidenza soltanto agli stranieri che dimostrassero, attraverso il possesso della carta di soggiorno, una presenza stabile e duratura sul territorio nazionale. Il giudice di Milano ha respinto tali argomentazioni, affermando la contrarietà al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di  fonte costituzionale ed europea, della previsione dell'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona subordinata a motivazioni di carattere economico e di bilancio. Appare ugualmente irragionevole subordinare l'erogazione di un sussidio funzionale alla sopravvivenza alla richiesta di un documento come la carta di soggiorno, che presuppone la disponibilità di un reddito da parte dello straniero.

Desta invece qualche delusione l'ordinanza del giudice di Milano nella parte in cui si limita ad accertare la natura discriminatoria del provvedimento amministrativo del Comune di Milano, respingendo invece la richiesta delle associazioni proponenti il ricorso di ordinare al Comune di Milano di modificare la delibera comunale in oggetto e di pagare il sussidio integrativo a tutti gli stranieri residenti che siano in possesso degli altri requisiti soggettivi tranne quello della carta di soggiorno. Secondo il giudice del lavoro di Milano, "non sussiste in capo al giudice ordinario il potere di invalidare atti amministrativi e di modificarne il contenuto, spettando allo stesso solo il potere di dichiarare il contenuto discriminatorio ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286/98".

Qui il giudice di Milano sembra aver voluto offrire una lettura alquanto riduttiva dei poteri assegnatoli dall'art. 44 del T.U. immigrazione, che - si ricorda- assegna al giudice la facoltà "di adottare  ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione", dando quindi effettività alla tutela anti-discriminatoria. Un principio di effettività che quindi non può certo ridursi al mero accertamento dichiarativo del   carattere discriminatorio di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.

a cura di Walter Citti, Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana Charlemagne a finalità umanitarie -  ONLUS.

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.