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29.07.2010
 
TAR Lazio - Necessaria la valutazione dei legami familiari e sociali in Italia e nel Paese di origine per lo straniero entrato per motivi di famiglia anche nel caso di condanna penale
 

Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, il Giudice deve tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine. E' quanto ricorda il TAR del Lazio, ricordando quanto disposto  all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 – nel testo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5 .
In tali ipotesi, ricordano i giudici,  anche laddove lo straniero  abbia riportato una condanna penale rientrante fra quelle ostative, ex se, del rilascio o del successivo rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione di merito, ragionevolmente indirizzata ad una diversa conclusione della procedura di rinnovo di cui trattasi (sul punto si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 683).