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01.06.2010
 
CEDU - condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’Italia in materia di diritto ad un equo processo
 
Nel caso Udorovic c. Italia (ricorso n. 38532/02), la CEDU con sentenza del 18 maggio 2010, ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che garantisce l’equità della procedura, avendo la Corte d’Appello a suo tempo adita dal ricorrente, valutato in modo inesatto fatti da ritenersi invece importanti.

Il ricorso era stato presentato da un cittadino italiano appartenente alla comunità zingara dei Sinti che nel 1995 risiedeva in un campo nomadi di Roma, autorizzato dal Comune. All’epoca la polizia municipale effettuò dei controlli e successivamente l’autorità municipale ordinò lo sgombero del campo, sostenendo che lo stesso non era fornito di acqua potabile e non era dotato di fognature. Contro i provvedimenti del Comune, il ricorrente promosse due procedure, una davanti all’autorità giudiziaria amministrativa e l’altra davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Un primo ricorso fu infatti presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (“T.A.R.”), che in data 19 gennaio 2000 accoglieva l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Il Comune di Roma fece appello al Consiglio di Stato, che in data 20 marzo 2000 respinse l’opposizione, confermando la decisione del T.A.R.

Il ricorrente iniziò anche una procedura davanti al Tribunale civile di Roma, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Secondo le disposizioni di legge citate, la procedura si svolse in camera di consiglio. Con ordinanza del 12 marzo 2001, il Tribunale respinse il ricorso affermando che i provvedimenti impugnati non erano discriminatori dato che avevano lo scopo di garantire la salute pubblica dei cittadini residenti vicino al campo nonché quella degli occupanti dello campo stesso. Il ricorrente fece opposizione, presentando reclamo alla Corte d’Appello di Roma. In particolare il ricorrente lamentava anche l’illegittimità di una decisione comunale del 1996. Anche tale procedura si tenne in camera di consiglio, in conformità di legge. La Corte d’Appello di Roma respinse il reclamo e inoltre, non si pronunciò sulla legittimità della decisione del 1996.

Il ricorrente si era lamentato dell’iniquità della procedura svoltasi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria dato che il processo si era svolto in camera di consiglio. La CEDU non ha ravvisato per questa parte del ricorso alcuna violazione, mentre invece ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché la Corte d’Appello non ha statuito sulla parte della domanda proposta dal ricorrente riguardante la legittimità della decisione del 1996.

Case Udorovic vs Italy
violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour appréciation indéniablement inexacte de certains faits importants par la cour d'appel 

Fonte: Antonella Mascia