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27.05.2010
 
Discriminazioni: Il TAR Lombardia sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l’iscrizione anagrafica degli stranieri all’accertamento della salubrità e del decoro dell’alloggio
 

Con ordinanza depositata il 21 maggio 2010, la sez. III del TAR Lombardia ha accolto l'istanza incidentale di sospensione proposta dalla CGIL nel ricorso presentato contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio (MI), emanata nel febbraio 2010, che prevedeva per i soli immigrati che l'iscrizione all'anagrafe fosse subordinata non soltanto alla verifica dei tradizionali requisiti previsti dalla legge, ma anche all'accertamento, effettuato da parte del Comune, del decoro e delle condizioni di salubrità della dimora.

Il collegio del tribunale amministrativo lombardo ha motivato l'ordinanza affermando di "dubitare, prima facie, che sussistano i presupposti per l'adozione delle ordinanze sindacali di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, sia che tra le attribuzioni dell'ente locale rientri  il potere di regolamentare le materie dell'immigrazione, dell'anagrafe, dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea".


Sull'argomento dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, si ricorda che l'art. 1 co. 18 della legge n. 94/2009 ha modificato l'art. 1 della legge n. 1228/54 in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, aggiungendo che  "l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".

Questa disposizione riguarda tutti i cittadini, italiani, comunitari e stranieri.  Si ricorda che la formulazione originaria della norma subordinava l'iscrizione anagrafica alla verifica dell'idoneità dell'alloggio, mentre nel corso del dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della legge n. 94/09,  la verifica della idoneità dell'alloggio ha assunto un carattere solo discrezionale, e comunque non condizionante  il  diritto all'iscrizione anagrafica. In altri termini,  le amministrazioni comunali possono  decidere se e come procedere in tal senso  nelle singole realtà locali e  la verifica della idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio, qualora disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica, che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti e vincolato unicamente al criterio di accertamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo. Peraltro, qualora l'immobile risultasse inabitabile per ragioni igieniche, il Sindaco potrebbe ordinarne  lo sgombero ai sensi dell'art. 22 del r.d. 27.7.1934 n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie) e tale atto potrebbe de facto, anche solo potenzialmente, produrre effetti anche nel procedimento anagrafico, nel momento in cui ne conseguisse l'irreperibilità del richiedente già occupante l'immobile sgomberato in sede  di controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe  ai fini dell'accertamento della dimora.

Riguardo ai criteri per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi,  il TULS (testo unico leggi sanitarie ) prevede all'art. 218 l'emanazione da parte del Sindaco, su approvazione della giunta comunale,  di regolamenti locali di igiene e sanità che stabiliscano, tra l'altro, anche le norme per la salubrità delle abitazioni; detti regolamenti devono contenere le norme dirette  ad assicurare che le abitazioni siano provviste di aerazione ed illuminazione naturale, di acqua potabile, di servizi igienici e scarichi per le acque "bianche" e "nere"; essi inoltre devono altresì rispettare , sostanzialmente, le istruzioni del Ministero della Sanità, all'uopo impartite con il d.m. 5.7.1975 che definiscono alcune condizioni ulteriori rispetto al citato art. 218 e pure riferibili alla igiene e salubrità nella stretta accezione del termine quali ad es. la dotazione del riscaldamento, l'aerazione naturale o meccanica dei servizi igienici, l'aspirazione forzata sul "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno. Non si ritiene invece che possano ricondursi ai ristretti criteri igienico-sanitari richiamati dalla norma di cui alla legge n. 94/09,  i parametri  dimensionali degli alloggi pure previsti dal  D.m. 5.7.1975.

Come già accennato all'inizio, la nuova norma in materia di iscrizione anagrafica è applicabile a tutte le nuove richieste di iscrizione o variazione anagrafica, a prescindere dalla cittadinanza dei richiedenti.  Un'eventuale applicazione discrezionale della facoltà di accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio riconducibile a criteri di mera appartenenza etnico-nazionale, cioè effettuata con l'intento di monitorare prevalentemente o esclusivamente le condizioni alloggiative di richiedenti l'iscrizione anagrafica di nazionalità straniera o appartenenti a determinate nazionalità o gruppi etnici o religiosi, costituirebbe una discriminazione illegittima e vietata dall'art. 43 del T.U. immigrazione (divieto di discriminazioni su base etnico-razziale, religiosa o di nazionalità) ovvero una forma di molestia etnico-razziale, pure vietata dal d.lgs. n. 215/03.


A cura di Walter Citti, Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, progetto ASGI- Fondazione Charlemagne ONLUS .


Il comunicato stampa della CGIL Lombardia