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17.05.2010
 
INPS - Disoccupazione: spetta al cittadino comunitario anche se non iscritto nello schedario della popolazione temporanea
 
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale (nella specie, requisiti di accesso alle prestazioni di disoccupazione) si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sanciti dal Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16 Settembre 2009.

Al riguardo si rammenta che il Regolamento 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, disciplina anche i casi in cui i soggetti in stato disoccupazione, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa in uno Paese dell’Unione europea, si rechino in un altro Paese comunitario in cerca di impiego (articoli 61 – 65).

In particolare l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile. Tale disciplina è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

- periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,

- periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione,

oppure

- periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Tali requisiti , afferma il  Messaggio Inps del 30 aprile 2010, n. 11662, non sono invece richiesti per il disoccupato, residente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza, nel caso in cui riceva le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.

Fonte: Teleconsul, Deaweb