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10.05.2010
 
Cassazione: sull'interpretazione dell'art. 31 T.U. decidano le Sezioni Unite
 

La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 31, comma 3, del TU immigrazione d.lgs.286/98, il quale, in deroga alle ordinarie regole per l'ingresso ed il soggiorno, consente al familiare (privo di permesso di soggiorno) del minore straniero di ottenere dal Tribunale per i minorenni una speciale autorizzazione all'ingresso o al soggiorno "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano". Se tale autorizzazione è accordata, la questura rilascia al genitore un permesso di soggiorno "per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro" (art. 29, co. 6 TU immigr.).

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha espresso posizioni divergenti.  Da un lato è emersa un'interpretazione  secondo la quale la norma dovrebbe trovare un'applicazione eccezionale, tale da non lasciar spazio ad interpretazioni estensive che possano rispondere a situazioni ordinarie di completamento del ciclo scolastico o del percorso formativo del minore (da ultime pronunce n. 5856 e 5857/2010). Dall'altro, recenti pronunce (sentenza n. 22080/2009 e ordinanza n. 823/2010) hanno invece adottato soluzioni diverse, volte ad interpretare la norma come fondata sull'esigenza, sempre ed in ogni caso, di rispondere alle esigenze di protezione dell'interesse del minore a vivere con entrambi i genitori.

La Corte di Cassazione, sez. I, con l'ordinanza n. 8881 del 14 aprile 2010, pur sposando la prima tesi, rileva che  tale difformità di posizioni in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte crea un ‘ obiettiva incertezza giuridica riguardo alla questione e dunque ritiene opportuno rimettere gli atti al suo presidente affinchè rimetta la questione alle Sezioni Unite.

Sulla questione si veda un commento dell'Avv. Nazzarena Zorzella, del Foro di Bologna.