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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza 5 dicembre 2007 n. 8802/06
 
Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento al figlio di straniero titolare dello status di rifugiato pur in mancanza del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo
 
Tribunale di Milano, sentenza 31 gennaio 2008 n. 8802/06. Depositato in cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2008.

Con sentenza depositata il 31 gennaio 2008 la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da un rifugiato contro l'INPS ed il Comune di Milano che avevano rifiutato di corrispondere l'indennità di accompagnamento al figlio minore riconosciuto invalido totale e permanente. Motivo del rifiuto la legge 388/2000 che ha modificato l'art. 41 del testo unico immigrazione e dispone che le provvidenze economiche "che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse..." ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Per il Tribunale, invece, questa normativa di carattere generale non può trovare applicazione nei confronti dei rifugiati in quanto il loro status giuridico è del tutto peculiare ed è disciplinato dalla legge di ratifica della convenzione di Ginevra. In particolare, per quanto attiene alla materia dei diritti sociali, l'art. 24 equipara la condizione del rifugiato a quella del cittadino.
Questo principio è ora consolidato nell'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 che attua la direttiva 2004/83/CE , recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
L'art. 27 stabilisce infatti che: "I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria". Lo status di protezione sussidiaria è riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.