E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 41-bis, della Legge della regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7 sollevata con riferimento all'art 117 Cost., nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che i "richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda". Infatti la materia di cui trattasi "edilizia residenziale pubblica" rientra nella competenza residuale delle Regioni, riguardando il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.