ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Nota del Ministero del Lavoro del 4 maggio 2009
 
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del testo unico immigrazione, come modificato dal d.lgs. n. 160 del 3.10.2008
 

Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio DGRUERI.Vl./1.3.ba/20114/P del 19.11.2007 e DGRUERl.VI./1.3.ba/4537/P del 24.2.2009 ed ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni sulla tematica in oggetto, per fornire i seguenti chiarimenti alla luce dell'interpretazione fornita dall'Ufficio legislativo- Settore salute. Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5.11.2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 286/98. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale. Le nuove disposizioni contenute nell'art. 29, co. 3, b) bis, sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5.11.2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 160/2008. Pertanto, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio. Si prega di portare a conoscenza degli uffici interessati il contenuto della presente nota informativa.

Il direttore dell'ufficio: Ricci