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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza del 8 maggio 2009, n. 23812
 
La Corte di Cassazione, anche sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che l'impossibilità per lo straniero espulso di acquistare il biglietto aereo per fare ritorno al proprio Paese di origine in ragione della carenza di mezzi economici sufficienti deve considerarsi quale "giustificato motivo" che, ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con D. Lgs. n. 286/1998, esclude la sussistenza del reato di inottemperanza dell'ordine impartito dal questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.