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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Ingresso per soggiorni brevi per turismo, visite, studio, affari
 
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata al 6.4.2009)
 
Sommario

1. Ipotesi di ingresso per soggiorni brevi per turismo, affari, studio e visite.
2. La dichiarazione di soggiorno.
2.1. Luoghi e modi della presentazione (ai valichi di frontiera e alla Questura).
2.2. Condizioni e durata massima del soggiorno consentito.
2.3. La dichiarazione di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".
3. Il regime sanzionatorio.

1. Ipotesi di ingresso per soggiorni brevi per turismo, affari, studio e visite.
Lo straniero che intende soggiornare in Italia per periodi brevi, intendendosi tali quelli inferiori a tre mesi, per motivi di turismo, visite, affari e studio non ha più bisogno di richiedere, successivamente all'ingresso in Italia, il rilascio di un permesso di soggiorno, perché esso è a tutti gli effetti  sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero al momento dell'ingresso agli agenti della polizia di frontiera ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso al questore della provincia in cui lo straniero si trova (art. 1 legge 28 maggio 2007 n. 68).

Permane - invece - l'obbligo di munirsi del visto di ingresso, salvo le ipotesi di esenzione (sono esenti da visto di ingresso per soggiorni brevi i cittadini extracomunitari dei seguenti Stati: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Romania, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela ed ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese di Hong Kong e di Macao nonché i cittadini di Svizzera, San Marino e Città del Vaticano che in base ai trattati bilaterali in vigore possono entrare in Italia per qualsiasi motivo senza obbligo del visto; per approfondimenti si veda scheda "Visti di ingresso - Tipologia e requisiti).

Tale particolare disciplina si applica soltanto ai soggiorni inferiori ai 3 mesi per motivi di:
1) turismo (Vedi scheda ingresso e soggiorno per turismo)
2) visite
3) affari (Vedi scheda ingresso e soggiorno per affari)
4) studio (Vedi scheda ingresso e soggiorno per studio)
Qualora lo straniero intenda invece soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi, anche per i motivi sopra esposti, dovrà comunque richiedere il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Tuttavia se la durata massima del soggiorno consentita dal visto di ingresso è fino a 8 giorni lo straniero regolarmente entrato sul territorio dello Stato non ha alcun obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno e ovviamente il suo soggiorno regolare cessa con la data ultima del periodo di soggiorno consentito dal visto.

2. La dichiarazione di soggiorno.

2.1. Luoghi e modi della presentazione (ai valichi di frontiera e alla Questura).
La dichiarazione di presenza deve essere resa, su apposito formulario predisposto dal Ministero dell'Interno secondo due modalità alternative previste dal decreto del Ministro dell'Interno 26 luglio 2007, a seconda del tipo di valico di frontiera che si attraversa, previste dalla legge 28 maggio 2007 n. 68.
 
A) Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza  all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

B) Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 (campeggi, villaggi turistici, proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, se lo straniero alloggia presso un albergo o una struttura ricettiva tenuto alla compilazione delle schedine alloggiati come stabilito dall'art. 109 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto n. 773/1931  (In tal senso Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2007, recante "modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68").
L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

2.2. Condizioni e durata massima del soggiorno consentito.
Resa la dichiarazione di soggiorno, lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio di un visto di ingresso per periodi brevi, per motivi di turismo, affari, studio o visite può soggiornare in Italia solamente per un periodo pari a quello stabilito dal visto di ingresso stesso che non può, in ogni caso, essere superiore ai tre mesi.
Inoltre la durata massima del soggiorno consentita non può superare quella consentita dal visto di ingresso o, in mancanza, non può superare una durata massima, comunque non superiore a 3 mesi, commisurata alla effettiva consistenza dei mezzi di sostentamento di cui lo straniero dispone e cioè, in base alla direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000:
1) La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale;
2) lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno;
3) i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso in Italia sono i seguenti:

Classi di durata del viaggio

Un partecipante

Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva

€ 269,60

€ 212,81

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera

€ 44,93

€ 26,33

Da 11 a 20 giorni: quota fissa

€ 51,64

€ 25,82

Quota giornaliera a persona

€ 36,67

€ 22,21

Oltre i 20 giorni: quota fissa

€ 206,58

€ 118,79

Quota giornaliera a persona

€ 27,89

€ 17,04


Lo straniero che abbia reso la dichiarazione di soggiorno:
1) non può ottenere alcuna conversione del suo titolo di soggiorno in un permesso di soggiorno: l'ordinamento consente la conversione di alcuni tipi di permessi di soggiorno, ma non prevede la convertibilità della dichiarazione di soggiorno in un permesso di soggiorno; peraltro lo straniero prima e dopo la scadenza per il soggiorno potrebbe ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo qualora si trovi in una delle situazioni per le quali l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato "T.U.") prevede il divieto di respingimento o di espulsione (p.es. permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per motivi familiari, per cure mediche, per minore età)
2) non può svolgere alcuna attività lavorativa, né accedere ai servizi dei centri per l'impiego;
3) ha diritto a ricevere le cure urgenti ospedaliere e ambulatoriali, ancorché non continuative, per infortunio, malattia, maternità (art. 35 T.U.), salvo che sia iscritto volontariamente al Servizio sanitario nazionale, quale studente ai sensi dell'art. 34, comma 4 T.U..
 
2.3. La dichiarazione di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".
Il Ministero dell'interno ha chiarito che la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, resa dagli interessati nelle modalità sopra esposte, costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Circolare 13 giugno 2007, n. 32).

3. Il regime sanzionatorio
La legge sanziona il mancato rispetto della normativa suindicata con l'espulsione amministrativa.
In particolare il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 13 T.U. nei confronti dello straniero che abbia fatto ingresso in Italia per soggiorni brevi per motivi di turismo, visita, affari, studio in una delle seguenti situazioni:
a) qualora lo straniero non abbia presentato all'ingresso (attraversando la frontiera esterna dello spazio Schengen) o entro gli 8 giorni dall'ingresso (se è entrato da frontiere interne) la dichiarazione di soggiorno, salvo ciò sia dipeso da forza maggiore ovvero
b) qualora lo straniero, dopo aver presentato la dichiarazione di soggiorno si sia trattenuto nel territorio della Repubblica oltre i tre mesi o il minor periodo stabilito nel visto di ingresso (art. 1 comma 3  legge 28 maggio 2007 n. 68).