ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Statuto dell'ASGI
 
Aggiornato al mese di aprile 2009
 
SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1
E' costituita con sede in Milano, attualmente in via Vincenzo Bellini n. 12, l'Associazione denominata "Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione - ASGI".

Art. 2
L'Associazione è retta dal presente Statuto e sue modificazioni. Per quanto lo Statuto non disponga valgono le norme del regolamento che l'Assemblea potrà adottare. Sono salve le disposizioni di legge.

Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4
L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria.

Art. 5
L'associazione si propone:
a) di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano;
b) di promuovere le stesse attività avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alle Comunità europee, attraverso l'analisi dei vari sistemi giuridici e la comparazione;
c) di promuovere le stesse attività avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali;
d) di mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione straniera pone nell'ordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte;
e) di contribuire allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della creazione di un diritto uniforme;
f) di promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni ( nazionali o non ) aventi finalità analoghe;
g) di promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse da persone, enti, associazioni (nazionali o non).

Art. 6
L'Associazione si propone altresì di fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizio ovvero, se necessario, promuoverlo o resistere, per l'affermazione e tutela dei diritti e interessi dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato ), per le finalità di cui all'articolo che precede.


SOCI
Art. 7
L'Associazione è composta da soci onorari , soci ordinari e da soci sostenitori. I soci onorari sono nominati, per particolari benemerenze, con deliberazione a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo: essi non hanno diritto di voto. I soci ordinari sono a) i fondatori e b) coloro che svolgono con continuità attività ricomprese fra quelle indicate all'articolo 5 del presente Statuto e accettano l'invito a fare parte dell'Associazione come soci ordinari, rivolto loro dal Consiglio Direttivo al quale compete il compito di nominarli.
I soci sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute che, in ragione dell'attività di fatto esercitata e/o dei propri scopi istituzionali, pur non svolgendo direttamente un'attività di studio ed elaborazione giuridica, perseguono obiettivi di tutela dei diritti ed interessi dello straniero, nonché dell'apolide e del rifugiato ed hanno interesse a curare e mantenere un costante aggiornamento informativo nonché una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto ed accettano l'invito a fare parte dell'Associazione rivolto loro dal Consiglio Direttivo, al quale compete il compito di nominarli; essi non hanno diritto di voto.
L'ammissione a soci ordinari ed a soci sostenitori, quand'anche richiesta dagli interessati, può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo qualora, a suo insindacabile giudizio, si ritenga che non sussistano le finalità richieste dal presente Statuto o che queste, comunque, siano perseguite per realizzare scopi particolari o prettamente individuali o comunque incompatibili con gli scopi dell'Associazione. Per le medesime ragioni il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione.

Art. 8
I soci ordinari sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci assumono l'impegno di offrire una valida e fattiva partecipazione all'Associazione, al fine di realizzare nel miglior modo gli scopi previsti dall'oggetto della stessa, impegnandosi a favorire nei limiti delle loro possibilità le iniziative e gli interventi promossi dall'Associazione.

Art. 8- bis
I soci sostenitori sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
La qualità di socio si perde per recesso, per morosità nel versamento dei contributi, anche di un solo anno e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
L'Assemblea dei soci sarà ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta rispetto al numero dei soci ordinari, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci ordinari presenti purché i presenti risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore.

Art. 12
L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio annuale, sul numero dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi del seguente articolo 14, sulla nomina delle cariche sociali e su ogni altro argomento che interessi l'Associazione.

Art. 13
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ogniqualvolta ne sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto della totalità degli stessi.
L'avviso di convocazione sarà recapitato ai soci mediante lettera raccomandata o mediante biglietto a mano con avviso di ricevimento o mediante telefax o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma, inviato almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, dal più anziano dei soci presenti. All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge un suo segretario e, se del caso, due scrutatori. All'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega scritta, purché da altro socio. Un socio non può rappresentare per delega più di due soci.

SEZIONI LOCALI E/O NAZIONALI

Art. 14
Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi; resta in ogni caso salvo l'obbligo dei delegati di sezione di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. La delega può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina delle cariche sociali. I Consiglieri, previa determinazione del loro numero, sono scelti dall'Assemblea; in ogni caso la maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra i soci fondatori o comunque, qualora ciò non sia possibile, tra i soci aventi maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: tali poteri esso può, in tutto o in parte, delegare a uno o più dei suoi membri anche in via permanente. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente dell'Associazione ed il vice Presidente.
Elegge anche il tesoriere ed il segretario.

IL PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente, eletto del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

COMITATI

Art. 18
Il Consiglio Direttivo può istituire singoli comitati composti da un congruo numero di membri anche se scelti fuori dal suo seno, ma preferibilmente tra i soci.
A tali comitati potrà essere affidato l'incarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio singole iniziative o settori dell'attività dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19
Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci ordinari e durano in carica tre anni.

GRATUITA' DELLE CARICHE


Art. 20
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

FONDO COMUNE E PROVENTI

Art. 21
I Contributi dei soci ed i beni acquistati con questi costituiscono il Fondo comune dell'Associazione. Finché dura l'Associazione, i singoli soci non potranno chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 22
I proventi dell'Associazione sono rappresentati : dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nell'oggetto sociale ; dai contributi di persone, enti, associazioni ( nazionali o non ); da donazioni e lasciti; dalle quote dei soci; dalle rendite del proprio patrimonio.

Art. 23
In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio eccedente il rimborso dei contributi del fondo comune , dovrà essere devoluto a fini culturali e, in caso di comodato di beni, al comodante.

BILANCIO E GESTIONE

Art. 24
Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio direttivo verrà redatto il bilancio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi.

Art. 25
Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti all'incremento delle iniziative.