ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Accordo europeo di Strasburgo, fatto a Strasburgo il 20 aprile 1959
 
Relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati (Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera)
 
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa, animati dal desiderio di agevolare i viaggi dei rifugiati sul loro territorio, hanno convenuto quanto segue:

Art.  1
1. I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno dispensati, secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità, dalle formalità dei visti per entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto:
a) siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo Statuto dei Rifugiati o dell'Ac¬cordo del 15 ottobre 1946 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati;
b) il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi.
2. Il visto può essere richiesto per qualsiasi soggiorno di durata superiore a tre mesi o per qualsiasi entrata nel territorio di un'altra Parte per esercitarvi una attività lucrativa.

Art. 2
Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 3
Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto in posti autorizzati.

Art. 4
1. Le disposizioni del presente Accordo non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l'entrata o il soggiorno sul suo territorio alle persone che essa considera indesiderabili.

Art. 5
I rifugiati, che si sono recati sul territorio di una Parte Contraente beneficiano delle disposizioni del presente Accordo, saranno riammessi in qualsiasi momento sul territorio della Parte Contraente, le cui autorità hanno rilasciato loro un titolo di viaggio, su semplice domanda della prima Parte Contraente, salvo che questa abbia autorizzato gli interessati a domiciliarsi sul suo territorio.

Art. 6
Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.

Art. 7
1. Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l'applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale dei Consiglio d'Europa. Lo stesso vale per l'abrogazione della misura.
2. Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel capoverso precedente, potrà pretendere l'applicazione del presente Accordo da un'altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.

Art. 8
Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, che possono divenirne Parte mediante:
a) la firma senza riserva di ratificazione;
b) la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Con¬siglio d'Europa.

Art. 9
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri dei Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Ac¬cordo senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.
2. Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l'Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 10
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, con voto unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio, che è Parte della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo Statuto dei Rifugiati o dell'Accordo del 15 ottobre 1946 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati, ad aderire al presente Accordo. L'adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 11
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ratificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:
a) tutte le firme con le eventuali riserve di ratificazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione e la data dell'entrata in vigore del presente Accordo;
b) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell'arti¬colo 10;
c) ogni ratificazione o dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 7, 12 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Art. 12
Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all'applica¬zione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari.