ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1
 
Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione
 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 1991

  

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".