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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Ingresso e soggiorno per affari
 
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata al 13.03.2009)
 
Sommario


1. Il visto di ingresso per affari.

2. Le ipotesi di esenzione del visto.

3. Le condizioni di ingresso previste dal Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

4. Il soggiorno per affari e la dichiarazione di soggiorno.

  

1. Il visto di ingresso per affari.

Il visto di ingresso per "affari" consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale (art. 2 dell'allegato A Decreto del Ministero degli affari esteri 12 luglio 2000).

Si tratta di un cd "visto Schengen uniforme" (VSU) valido ai fini dell'ingresso in tutti i paesi aderenti all'area di libera circolazione per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni (per approfondimenti sulla tipologia dei visti di ingresso si veda la scheda "Visto di ingresso (tipologia e requisiti).


I requisiti richiesti per ottenere il rilascio di tale tipo di visto, indicati nell'art. 2 comma 2 all. A del decreto suindicato, sono:


 Classi di durata del viaggio                           Un partecipante   Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva

 € 269,60            

 € 212,81                   

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera

 € 44,93

 € 26,33

Da 11 a 20 giorni: quota fissa

 € 51,64

 € 25,82

Quota giornaliera a persona

 € 36,67

 € 22,21

Oltre i 20 giorni: quota fissa

 € 206,58

 € 118,79

Quota giornaliera a persona

 € 27,89

 € 17,04


La stessa norma prevede inoltre che il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.


Nella prassi amministrativa il Ministero degli affari esteri esige che il richiedente dimostri altri requisiti generali per il rilascio del visto

  • 1) disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, dichiarazione di assunzione delle spese di alloggio da parte della Ditta italiana, ecc....).; l'indicazione delle condizioni di alloggio nella domanda di rilascio del visto è prevista dall'art. 5, comma 6, lett. d) del regolamento di attuazione del t.u. delle leggi sull'immigrazione emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
  • 2) assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio. Si tratta di una richiesta di dubbia legittimità. Infatti la garanzia per le spese di un eventuale rimpatrio non è prevista da alcuna norma vigente, mentre la garanzia per i ricoveri urgenti pare esigere che lo straniero già prima del rilascio del visto adempia all'obbligo per ogni straniero non iscritto al servizio sanitario nazionale di disporre di una simile polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero che copra ogni rischio di malattie, infortunio e maternità (art. 34, comma 3 T.U.)

Nella prassi le procedure di rilascio dei visti di ingresso per affari si sono rivelate assai rallentate e difficoltose, anche perché il Ministero degli Affari esteri ha consentito il rilascio del visto soprattutto nei casi in cui vi fosse un apposita richiesta di rilascio da parte di imprese italiane nei seguenti casi:

A) operatore economico-commerciale, il quale alla richiesta di visto d'affari deve allegare:

1) documentazione comprovante l'effettiva condizione di operatore commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.);

2) programma del viaggio, con indicati i contatti "d'affari" previsti, o lettera d'invito dell'impresa italiana che deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione tra imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio;

B) fotomodella/o, indossatrice/ore, regolarmente assunto da un'impresa straniera, invitati con apposita lettera da un'agenzia italiana di moda che deve indicare il tipo di incarico assegnato alla persona, il tipo di collaborazione tra imprese in atto, il luogo in cui alloggerà lo straniero e il soggetto che si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio;

  • A) componenti di troupes televisive, radiofoniche o cinematografiche, alle dipendenze di un ente straniero
  • B) trasporto (autotrasportatore o membro di equipaggio aereo).

Proprio al fine di agevolare il rilascio dei visti per affari ogni Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, anche nell'ambito degli accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese, ha concluso intese con le locali camere di commercio o istituti commerciali notori o apposite società di intermediazione per semplificare e rendere veloci agli operatori economici tutti gli adempimenti connessi col rilascio dei visti e favorire il più celere rilascio di visti per affari, anche in forma di visto per più ingressi.

2. Le ipotesi di esenzione del visto.

L'allegato II del Regolamento CE 15 marzo 2001 n. 539 ("Elenco dei paesi terzi cui i cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo"), modificato da ultimo dal regolamento CE 851/2005, elenca alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata e, per ciò che qui rileva, per soggiorno ai fini di affari.

In particolare non necessitano del rilascio del visto di ingresso per affari i cittadini dei seguenti paesi terzi: Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela ed ai cittadini delle regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese di Hong Kong e di Macao.

A ciò si aggiungono gli altri stranieri più in generale esentati dall'obbligo del visto (si veda la scheda visto di ingresso (requisiti e condizioni).


3. Le condizioni di ingresso previste dal Regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Disposizioni particolari relative alle condizioni di ingresso per i cittadini dei paesi terzi per soggiorni di breve durata, non superiori a tre mesi nell'arco di sei mesi (e quindi riferibili anche all'ingresso per motivi di affari) sono contenute nel Regolamento CE n. 562/006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, istitutivo del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Shengen).

Tali norme sono riferibili ai cd "cittadini di paese terzo" intendendosi come tali i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, salvo quelli di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione, i cittadini di paesi terzi che hanno aderito alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Svizzera, Islanda e Norvegia) ed i familiari di questi ultimi.

In particolare l'art. 5 del suindicato Regolamento prevede le seguenti condizioni d'ingresso per soggiorni di breve durata,:

  • 1. essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
  • 2. essere in possesso di un visto di ingresso valido, salvo le ipotesi di esenzione sopra elencate;
  • 3. giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi. La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti;
  • 4. non essere segnalato nel SIS (Sistema d'informazione Schengen) ai fini della non ammissione nel territorio dei paesi membri;
  • 5. non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Lo stesso Regolamento prevede inoltre un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto dello scopo del viaggio. In particolare, relativamente all'ingresso nel territorio dei paesi membri per motivi di affari, l'allegato I prevede che le guardie di frontiera possano richiedere:

  • 1. l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;
  • 2. altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o professionali;
  • 3. in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d'ingresso 

4. Il soggiorno per affari.

Lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio di un visto di ingresso per affari può soggiornare nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto dal visto stesso che non può comunque essere superiore a tre mesi (art. 5 comma 3 T.U.).

Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 1 legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che intenda soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.

In forza della suindicata disposizione legislativa, infatti, non è più richiesto il permesso di soggiorno per soggiorni brevi, inferiori a tre mesi, per motivi di visite, affari turismo e studio (per approfondimenti si veda la scheda "Ingresso per soggiorni brevi per turismo, visite, studio e affari) essendo lo stesso sostituito dalla dichiarazione di soggiorno che deve essere resa dallo straniero al momento dell'ingresso agli agenti della polizia di frontiera ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso al questore della provincia in cui lo straniero si trova.

Lo straniero è soggetto al provvedimento amministrativo di espulsione

  • a) In caso di mancata resa della dichiarazione di presenza, e salvo ciò sia dipeso da forza maggiore
  • b) Dopo aver reso la dichiarazione di presenza e si sia poi trattenuto nel territorio della repubblica per più di tre mesi o per il minor periodo stabilito nel visto di ingresso (art. 1 comma 3 legge 28 maggio 2007 n. 68)

Da ultimo si segnala che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per affari non è tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale (art. 42 comma 5 Regolamento di attuazione del T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).