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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Visti di ingresso (tipologia e requisiti)
 
Scheda pratica a cura di Sergio Romanotto e Paolo Bonetti (Aggiornata all'8.03.2009)
 
Sommario

1. Tipologia dei visti di ingresso (tra norme comunitarie e norme nazionali).
1.1. Aspetti generali della tipologia dei visti di ingresso.
1.2. I visti per transito o per soggiorni non superiori a tre mesi: i visti Schengen uniformi e i visti a validità territoriale limitata.
1.3. I visti per un soggiorno superiore a tre mesi: i visti nazionali.
1.4. I visti di ingresso collettivi.
1.5. I diritti consolari richiesti per l'esame delle domande di rilascio del visto secondo le diverse tipologie.
2. I visti di ingresso previsti dalla normativa italiana.

1. Tipologia di visti di ingresso (tra norme comunitarie e norme nazionali).

1.1. Aspetti generali della tipologia dei visti di ingresso.
La normativa nazionale, internazionale e comunitaria prevede che tra i requisiti previsti per l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari vi è anche l'obbligo di munirsi di un visto di ingresso prima dell'ingresso sul territorio, salvo i casi di esenzione (circa gli aspetti generali dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per il rilascio o il diniego dei visti di ingresso si veda la apposita scheda).
Il visto di ingresso che è in concreto rilasciabile può essere di vari tipi.
Infatti l'art. 4 comma 4 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito T.U.), individua 2 diversi tipi di visto di ingresso:
a) visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni.
Per tali tipi di soggiorno nel territorio nazionale sono considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
Tali visti di breve periodo se sono rilasciati per turismo, visite, affari, studio dopo l'ingresso nel territorio italiano non comportano il rilascio in Italia di un permesso di soggiorno, ma soltanto l'obbligo di presentare una dichiarazione di soggiorno alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento del valico di frontiera esterno all'area Schengen oppure alla Questura; la dichiarazione di soggiorno sostituisce il permesso di soggiorno e consente il soggiorno per la medesima durata massima indicata nel visto, comunque non superiore a tre mesi (art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68).
b) visti per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia (art. 5 comma 3 del regolamento di attuazione del T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 - di seguito R.A.).

Quanto alla tipologia dei visti di ingresso in particolare si possono distinguere:
1) visti Schengen uniformi per transito o soggiorno non superiore a 3 mesi (VSU)
2) visti a validità territoriale limitata (VTL)
3) visti nazionali (VN).

Inoltre l'"Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen" (di seguito indicata "I.C.C."), da ultima pubblicata dal Consiglio europeo nella G.U.U.E. del 22.12.2005, e più volte modificata, ha raggruppato tutti i tipi di visti in quattro categorie di tipologie e in tre categorie di efficacia territoriale.

1.2. I visti per transito o per soggiorni non superiori a tre mesi: i visti Schengen uniformi e i visti a validità territoriale limitata.
I visti d'ingresso per transito o per breve soggiorno (non superiore a 3 mesi) sono previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono denominati "visti Schengen uniformi" ("V.S.U.").
Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di uno degli Stati membri degli accordi di Schengen possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli Stati appartenenti all'area Schengen per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso (art. 19, comma 1 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).
Tali visti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validità territoriale limitata" ("V.T.L.).
I V.S.U. sono rilasciati mediante l'apposizione di una vignetta-visto sul passaporto o documento di viaggio, secondo un modello uniforme di visto di ingresso istituito dal Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen prevedono requisiti e condizioni comuni per il rilascio dei V.S.U.:
a) Il visto uniforme è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati contraenti e lo Stato contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare dello Stato contraente in cui avviene il primo ingresso. Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato membro degli accordi di Schengen che lo rappresenti. Perciò per effetto della Convenzione il V.S.U. rilasciato dalle Rappresentanze italiane consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione e analogamente il V.S.U. rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l'accesso anche al territorio italiano.
b) Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
c) Nessun visto uniforme può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuno degli Stati contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per uno o più Stati contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quello o quegli Stati contraenti. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Stati contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
d) In linea di principio, i visti uniformi possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e se uno Stato reputa necessario derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali a tale principio e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso ivi previste, la validità di tale visto è limitata al territorio di tale Stato che dovrà informarne gli altri Stati membri dell'Unione europea.

I V.S.U. si dividono in:
a) visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
b) visti di "tipo B", per transito, che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio degli Stati contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni, fermo restando che nel corso del semestre considerato uno degli Stati contraenti può rilasciare, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio (art. 11 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen);
c) visti di "tipo C",  per breve soggiorno, cioè visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso, fermo restando che nel corso del semestre considerato uno degli Stati contraenti può rilasciare, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio. (art. 11 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).
L'I.C.C. prevede che a personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera (Art.1  Regolamento n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito).

1.3. I visti per un soggiorno superiore a tre mesi: i visti nazionali.
I visti d'ingresso per un soggiorno superiore a tre mesi previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono denominati "visti nazionali" ("V.N."); tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validità superiore a novanta giorni.
Essi sono rilasciati secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legge dello Stato.
Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo nei casi in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di ingresso stabilite dall'art.  5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato contraente degli accordi di Schengen sul cui territorio desidera transitare.
Il rilascio di un Visto Nazionale è rilasciato soltanto dalla Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti nel luogo di residenza dello straniero che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero. Perciò i visti nazionali non possono essere rilasciati dalle Rappresentanze di altri Stati membri degli accordi di Schengen.

1.4. I visti di ingresso collettivi.
L'Istruzione Consolare Comune prevede che il visto di ingresso, oltre che di tipo individuale (rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale), possa avere anche carattere collettivo.
Il visto di ingresso collettivo è rilasciato ad un gruppo di stranieri (di non meno di 5 e non più di 50 persone) che viaggino tutti insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutti la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutti insieme dallo Spazio Schengen.
In tale caso può essere utilizzato un passaporto collettivo, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall'Italia, ma - in ogni caso - ogni componente della comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredato di fotografia.
Secondo l'Istruzione Consolare Comune il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni; lo stesso verrà rilasciato in conformità con la legislazione nazionale.
L'ordinamento italiano non disciplina espressamente le ipotesi di rilascio dei visti collettivi.
L'unica disposizione a riguardo è quella contenuta nell'art. 10 comma 2 R.A. che prevede che in caso di soggiorno per turismo di durata non superiore ai 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno (ora, per analogia dopo le modifiche apportate al T.U. immigrazione dalla Legge 68/2007, la dichiarazione di soggiorno per soggiorni di breve periodo - Vedi scheda "Ingresso per soggiorni brevi per turismo, visite, studio e affari -) può essere effettuata dal capogruppo mediante esibizione del passaporto collettivo nonché di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei partecipanti e del programma di viaggio.

Disposizioni particolari sono poi contenute nel Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.
L'art. 2 prescrive infatti che ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera, a condizione che ognuno dei marittimi facenti parte del gruppo:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della Convenzione Schengen (essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera; esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; non essere segnalato ai fini della non ammissione e non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti).
b) dimostri di non aver avuto modo di chiedere un visto in precedenza;
c) fa valere, se richiesto, un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo;
d) il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso uno Stato terzo sono garantiti.
1.5. I diritti consolari richiesti per l'esame delle domande di rilascio del visto secondo le diverse tipologie.
Per l'esame di ogni domanda di visto di ingresso da parte di ogni Rappresentanza consolare l'interessato deve provvedere a versare alla Rappresentanza stessa un importo che è riscosso nella moneta nazionale del Paese in cui è presentata la domanda.
La tariffa consolare per il rilascio dei visti di ingresso è stata più volte modificata (in applicazione della decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2002/44/CE del 20 dicembre 2001 pubblicata sulla G.U.C.E. n. L020 del 23 gennaio 2002 e della decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/454/CE del 13 giugno 2003, pubblicata sulla G.U. U.E. L. 152/82 del 20 giugno 2003, limitatamente agli importi dei visti tipo A, B, C.).
Essa è prevista dall'art. 26 della tabella (annesso A) della legge 2 maggio 1985, n. 185, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2006, n. 642/232 che ha aumentato i diritti per il rilascio di tutti i visti a Euro 60, mentre l'importo dei diritti per il rilascio dei visti nazionali è aumentato a Euro 75 in base all'art. 1, comma 1316, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007 n. 296) che prevede la differenziazione automatica di Euro 15 tra i diritti per il rilascio di visti area Schengen e quelli per il rilascio dei visti nazionali.
Dunque la tariffa dei diritti consolari da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della  domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi è la seguente:

visto per transito aeroportuale (tipo A)

€ 60

visto per transito (tipo B)

€ 60

visto per soggiorni di breve durata (1-90 giorni) (tipo C)

€ 60

ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C)

€ 60

visti a validità territoriale limitata (tipo B e C)

€ 60

visto rilasciato in frontiera (tipi B e C)

€ 60

visto collettivo (tipi A, B e C)

€ 60 + 1 € per persona

visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

€ 75

visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D e C)

€ 75


Le modifiche apportate all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune e nell'allegato 14° del manuale comune al punto II del capitolo "Principi" dalla Decisione del Consiglio n. 2006/440/CE del 1 giugno 2006 prevedono la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

Sono esenti dal pagamento dei diritti i richiedenti il visto appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) minori di età inferiore a 6 anni;
b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica
c) ricercatori di paesi terzi che si spostano nella comunità a fini di ricerca scientifica quali definiti nella raccomandazione n. 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica, di cui alla Decisione del Consiglio 2006/440/CE del 1 giugno 2006.
d) parenti fino al IV grado di cittadini dell'Unione europea (art. 5, comma 3 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).

L'abolizione o la riduzione dei diritti per i cittadini di uno Stato extracomunitario può essere anche il risultato di un accordo per l'agevolazione del rilascio dei visti concluso tra la Comunità europea e tale Stato terzo conformemente all'approccio generale della Comunità per quanto riguarda gli accordi per l'agevolazione del rilascio dei visti.
Dal 1 gennaio 2008 sono entrati in vigore accordi bilaterali tra la Comunità europea e l'Ucraina, la Federazione russa, la Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, l'Albania e la Moldova, la presentazione delle domande di rilascio dei visti di tipo A, B, e C rilasciati ai cittadini di tali Stati.

2. I visti di ingresso previsti dalla normativa italiana.
Sulla base e nei limiti derivanti dalle norme generali ed internazionali suindicate il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000 ha istituito ben 21 tipi di visti di ingresso.
Tra questi era previsto anche il visto di ingresso per "inserimento nel mercato del lavoro", successivamente abrogato per effetto della legge n. 189/2002.
Le condizioni e i requisiti per il rilascio di molte tra queste tipologie di visto di ingresso sono illustrate in apposite schede tematiche a cui si rinvia, pertanto, per un approfondimento della relativa disciplina.
In particolare sono oggi previsti i seguenti visti di ingresso (allegato A del Decreto del Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000):

1. Visto per "adozione" (V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per adozione".

2. Visto per "affari" (V.S.U.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per affari".

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per cure mediche".

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.

5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per motivi familiari".

6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).
(Vedi anche scheda "Ingresso e soggiorno per attività sportiva")
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (non è dunque un ingresso per lavoro di tipo sportivo che in base all'art. 27 T.U. è regolato in modo speciale dal R.A.), allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.
Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4 comma 3 T.U., in misura analoga a quella prevista per i rilasci dei visti di ingresso per turismo.

7. Visto per "invito" (V.S.U.).
Il visto di ingresso per invito viene rilasciato:
a) al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante;
b) allo straniero convocato o invitato dall'autorità giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità (vedi scheda "ingresso e soggiorno per motivi di giustizia").

8. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo".

9. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per lavoro subordinato".

10. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per missione".

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per motivi religiosi".

12. Il visto di "reingresso" (V.N.).
L'art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal D.P.R. 334/2004 prevede che lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, può far rientro previa sola esibizione al controllo di frontiera del passaporto (o documento equipollente) e del permesso di soggiorno o del permesso CE per soggiornanti per lungo periodo in corso di validità sicché l'obbligo gravante sullo stesso di munirsi di un visto di reingresso costituisce oramai un'eccezione.
In particolare lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, dovrà munirsi di apposito visto di reingresso, previa richiesta alla rappresentanza diplomatica o consolare del paese di provenienza, nelle seguenti ipotesi:
1. il titolo di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e ne è stato chiesto il rinnovo nei termini previsti dalla legge. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 8 comma 3 R.A.);
2. il titolo di soggiorno è stato smarrito o sottratto. In tal caso alla richiesta deve essere allegata la denuncia di furto o di smarrimento.
Il visto di reingresso è comunque rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno (art. 8 comma 4 R.A.).

13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per residenza elettiva".

14. Visto per "ricongiungimento familiare" (V.N.).
Vedi schede "ingresso e soggiorno per motivi familiari"  e "ricongiungimenti familiari".

15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per studio".

16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per transito e transito aeroportuale".

17. Visto per "transito" (V.S.U.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per transito e transito aeroportuale".

18. Visto per "trasporto" (V.S.U.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per trasporto".

19. Visto per "turismo" (V.S.U.).
Vedi scheda "ingresso e soggiorno per turismo".

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari" (art. 27, comma 1, lettera r) T.U.).
Tale visto può essere rilasciato per un soggiorno della durata massima di un anno.
Agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale con un visto per vacanze-lavoro può essere rilasciato da parte dello Sportello unico, a richiesta del datore di lavoro, il nullaosta al lavoro.
Tale autorizzazione tuttavia non può essere rilasciata per un periodo complessivo superiore a sei mesi e, comunque, per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. (art. 40 comma 20 R.A.).
Ulteriori tipi di visti di ingresso sembrano essere stati istituiti da due nuove norme legislative introdotte in attuazione di successive direttive comunitarie:
a) un visto di ingresso per volontariato (per il quale si rinvia alla scheda dedicata all'ingresso e soggiorno per volontariato) si ricava dall'art. 27-bis T.U., inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a) D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 154;
b) un visto di ingresso per ricerca scientifica (per il quale si rinvia alla scheda dedicata all'ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) si ricava dall'art. 27-ter T.U., inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.