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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 15 ottobre 2013, n. 5002
 
La circostanza dell’avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha irreversibilmente prodotto, all’ ipotesi normativamente prevista del “secondo soggiorno” di cui alle citate norme, art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998 e art. 38, comma 7, del DPR 31.8.1999, n. 394.
 
Sul ricorso numero di registro generale 3829 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, Questura Di Roma, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

-----;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 03895/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Premesso il contenuto dell’appello da intendersi integralmente richiamato;
- Premesso che sulla questione concernente la conversione del permesso di soggiorno “stagionale” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato questa Sezione si è espressa aderendo alla tesi interpretativa delle norme che disciplinano la fattispecie sostenuta nell’appello in esame dal Ministero (C.d.S., III, Consiglio di Stato sez. III, 21 febbraio 2012, n. 939);
- Che la tesi di questa Sezione, secondo cui la conversione del permesso stagionale è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda sulla lettera dell’art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in patria al termine di questo, e sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria e, tuttavia, l’interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l’opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo;
- Ritenuto, in punto di fatto, che, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento impugnato, il Sig. ----- ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi stagionali in qualità di bracciante agricolo, valido fino al 3 novembre 2008, e successivamente un rinnovo del permesso, allegando un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di aiuto cuoco, fino al 6 settembre 2009; e che, successivamente, in data 24 giugno 2009, prima della scadenza di tale secondo titolo, avanzava istanza per la conversione del permesso, avendo conseguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato come lavapiatti, presso lo stesso datore di lavoro “ .... ” srl;

- Ritenuto, ancora, che tale ultima istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato del Questore di Roma, datato 3 maggio 2012, ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998, sul presupposto che la norma richiamata non consente di passare “da lavoro stagionale ad altra tipologia di lavoro senza che lo straniero abbia rispettato le condizioni previste dalla legge, quale l’aver fatto rientro nel paese di provenienza e reingresso in Italia, o non abbia fatto richiesta a partire dal secondo soggiorno, di un permesso per lavoro subordinato non stagionale”;
- Ritenuto, ancora, che nel provvedimento impugnato, tra l’altro, si dà atto che “per mero errore” dell’Ufficio il primo permesso di soggiorno stagionale è stato “rinnovato” fino al 6.9.2009, sulla scorta del conseguimento di un rapporto di lavoro “a tempo determinato”;
- Considerato che, alla luce dei fatti, è innegabile che lo straniero abbia conseguito un secondo titolo al soggiorno in Italia, ancorché si è trattato di “rinnovo” del precedente permesso per lavoro stagionale (in sé non rinnovabile), in forza di contratto di lavoro a tempo determinato;
- Considerato che si è venuto così a verificare, di fatto, la permanenza in Italia del richiedente, a seguito del primo permesso per lavoro stagionale, di cui l’Amministrazione ha però avuto contezza al momento del concesso rinnovo, favorendone, così, l’aspettativa della legittima permanenza nel nostro Paese, ed il tendenziale stabile inserimento residenziale, sociale e lavorativo, cosicché l’interessato ormai si trova nel nostro territorio ininterrottamente dal 13.2.2008;
- Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la circostanza dell’avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha irreversibilmente prodotto, all’ ipotesi normativamente prevista del “secondo soggiorno” di cui alle citate norme, art. 24, comma 4, D.L.vo 286/1998 e art. 38, comma 7, del DPR 31.8.1999, n. 394;
- Ritenuto, pertanto, che l’appello non è condivisibile ed il provvedimento impugnato deve dichiararsi illegittimo con conseguente conferma della sentenza appellata;
- Infine, ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013.