ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 26 febbraio - 18 giugno 2013, n. 15223
 
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. 4544/201010055/2012 e successive conformi.)”.
 
Premesso

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il sig. ... ricorre per cassazione avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma.

L'amministrazione intimata non svolge difese.

È fondata l'assorbente censura dell'adozione del provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. 4544/2010 e successive conformi.”.

Considerato

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, cui non ha partecipato l'attuale ricorrente, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l'amministrazione resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, di cui 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, distratte in favore dell'antistatario avv. Silvio Ferrara.