ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
La Corte di Giustizia Europea ordina il riconoscimento dello status di rifugiato a profughi palestinesi anche dopo cessazione dell'assistenza UNRWA
 
Applicazione Direttiva 2004/83/CE (Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria) agli apolidi d’origine palestinese che sono
effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA).
 
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 – Presupposti d’applicazione – Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi motivo” – Prova – Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato – Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” – Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima»