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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte europea dei diritti dell’Uomo, sent. dd. 31.07.2012 M. & others v Italy and Bulgaria
 
L’Italia ha violato la CEDU perché ha ritenuto che un possibile matrimonio secondo le usanze ‘Rom’ possa essere la ragione sufficiente per non condurre un’investigazione appropriata su un possibile caso di violenza ed abusi su una minore
 
Con la sentenza dd. 31 luglio 2012, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha parzialmente accolto il ricorso di una cittadina bulgara di etnia Rom e di alcuni suoi familiari contro la Repubblica Italiana, in relazione all’insufficiente attività investigativa compiuta dalle autorità di polizia e giudiziarie italiane in merito alla denuncia da ella presentata di essere stata rapita, e ripetutamente picchiata e violentata da un da un cittadino serbo, pure di etnia Rom, quando ella era ancora minorenne.

Le autorità italiane, infatti, dopo aver liberato la giovane ed ascoltato la sua testimonianza, sulla base di alcune evidenze testimoniali e fotografiche secondo le quali vi sarebbe stato un possibile matrimonio secondo le usanze Rom tra l’asserita vittima e la persona da Lei accusata - matrimonio concordato tra le due famiglie e sancito da una possibile cessione di denaro dalla famiglia della sposo a quella della sposa – hanno, dunque, in maniera assai sbrigativa ed approssimativa, negato ogni fondamento alla denuncia, convertendo il procedimento contro la giovane ed i suoi familiari per le ipotesi di reato di calunnia e diffamazione. Questo, senza procedere ad alcuna ulteriore raccolta di evidenze testimoniali o mediche che avrebbero potuto eventualmente corroborare quanto denunciato dalla giovane e dai suoi familiari.

La Corte di Strasburgo ha affermato che il divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU riguarda non solo i rapporti tra le autorità statuali e gli individui, ma anche il rapporto tra privati ed implica quindi un’obbligazione positiva per le autorità statali di indagare in maniera appropriata, diligente, imparziale ed effettiva su ogni allegazione di atti assimilabili a tortura e trattamenti inumani e degradanti compiuti anche da individui privati nei confronti di altre persone, in special modo, quando le vittime siano minori o persone vulnerabili (par. 99).