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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sentenza depositata il 23 marzo 2012 n. 11520
 
Le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza, rispettivamente, del primo e del reiterato ordine di allontanamento del questore, ancorché poste in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU).
 
La sentenza della Corte di Giustizia europea  ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice  con la disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis", con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione - per via di interpretazione estensiva - alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. le sentenze della Cassazione, I sezione penale , in data 28/04/2011, n. 22105 e in data 29/04/2011, n. 20130).
Il decreto L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari - ha novato le fattispecie (sostanzialmente confermando l'intervenuta aboiltio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, introdotta con l'intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con le precedenti disposizioni, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia delle condotte necessarie ad integrare gli illeciti delineati e delle corrispondenti sanzioni. Sul punto è sufficiente ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE).Il decreto legge citato ha, pertanto, istituito nuove incriminazioni applicabili solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della novella.
L'intervenuta abolitio criminis giustifica l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. 1), e la revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.