Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza del 29 aprile 2011, n. 18586, dd. del 11 maggio 2011
La Corte, tenuto conto della pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011, ha stabilito che il giudice di deve disapplicare, stanti gli artt. 15 e 16 della
direttiva 2008/115/CE, la norma incriminatrice di cui
all'art. 14, comma quinto ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
Depositata in Cancelleria il 11 maggio 2011