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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 14 gennaio 2010, n. 5856
 
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza del familiare straniero di minore soggiornante in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, le condizioni di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore previste dalla norma siano da escludersi qualora se ne invochi la sussistenza meramente in relazione alle ordinarie necessità di accompagnare l'integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, come invece la natura peculiare della misura richiede.
 
Depositata in cancelleria il 10 marzo 2010