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Documenti in Giurisprudenza penale - Cerca (all'interno di questa sezione)
 
Ultimi inserimenti
 
Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 35549/2012
Fare il saluto romano inneggiando al razzismo e al fascismo costituisce reato
 
Corte di Cassazione, sentenza depositata il 23 marzo 2012 n. 11520
Le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza, rispettivamente, del primo e del reiterato ordine di allontanamento del questore, ancorché poste in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU).
 
Tribunale Penale di Padova, sentenza decisa il 31 gennaio 2012, n. 206, dd. del 17 febbraio 2012
Il Tribunale di Padova ha condannato due imprenditori edili per il reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. con l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziale ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 122/1993 convertito nella legge n. 205/93 . Uno dei due imprenditori è stato pure condannato per i reati di minacce continuate ai sensi degli artt. 612 e 81 c.p. e diffamazione ex art. 595 c. 3 c.p. e 13 L. 08.02.1948, n. 47, sempre con l’aggravante della finalità di odio razziale.
 
Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 30 ottobre 2011, dd. del 8 novembre 2011
Il Giudice di pace di Agrigento ha definito “l'adozione di un provvedimento di respingimento differito a distanza di giorni dal rintraccio di uno straniero” come “una attività amministrativa illegittima per eccesso di potere” annullando il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Agrigento.
 
Corte di Cassazione, sezione Prima Penale, sentenza n. 36451, ud. 23 settembre 2011, dd. 10 ottobre 2011
A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129 , la nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, e pertanto dà luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa di cui sopra.