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Documenti in Giurisprudenza costituzionale - Cerca (all'interno di questa sezione)
 
Ultimi inserimenti
 
Corte Costituzionale, sentenza 4/2013 depositata il 18 gennaio 2013
Calabria, Legge regionale 40/2011- Illegittimo prevedere il requisito della carta di soggiorno per beneficiare alle misure previste per persone non autosufficienti
 
Corte costituzionale, Sentenza del 12 dicembre 2011, n. 331, dd. del 16 dicembre 2011
I Giudici hanno ritenuto incosituzionale l’art. 12, c. 4, del Dlgs 286/98 , aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) "nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".
 
Corte Costituzionale, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 329, dd. del 16 dicembre 2011
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 329 dd. 16.12.2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell ’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), la concessione ai minori stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE legalmente soggiornanti in Italia dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge n. 289/1990.
 
Corte Costituzionale, ordinanza del 22 novembre 2011, n. 326, dd. del 2 dicembre 2011
La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo del Piemonte che con tre ordinanze di identico tenore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera v), della legge 15 luglio 2009, n. 94 estendeva ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori «non accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. La Corte rileva primariamente che analoghe questioni sollevate dal medesimo TAR sono già state decise da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della diversa interpretazione formatasi nella giurisprudenza amministrativa, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione conforme a Costituzione (si veda l'ordinanza n. 222 del 2011). Inoltre è dirimente la circostanza che la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g-bis) del comma 1 dell’art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 e che con la nuova formulazione dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Tutto ciò premesso, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
 
Corte costituzionale, ordinanza del 21 novembre 2011, n. 311, dd. del 23 novembre 2011
La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice a quo in un caso di giudizio di legittimità costituzionale in merito all’ art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/98 , nella parte in cui prevede una sanzione penale per il solo fatto della disobbedienza ad un provvedimento adottato nell’ambito di una procedura amministrativa di espulsione. La Corte, avendo infatti rilevato che si sono succedute nel tempo due vicende modificative della norma censurata, costituite rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata, invita il giudice a quo a valutare l'attuale rilevanza delle questioni sollevate.