Ulteriori aree
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Giurisprudenza Comunitaria
Giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
Giurisprudenza italiana
Documenti in Giurisprudenza
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 2226
L’amministrazione non ha tenuto conto, nel rigettare l’istanza proposta
dallo straniero, della situazione familiare: la ricorrente convive con
la sorella e con il figlio e, quindi, ai sensi dell’art. 29, co. 1,
lett. b) del d.lgs. 286/1998 la sua posizione in astratto corrisponde a
quella che legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento
familiare.Il TAR ha confermato, pertanto, l' orientamento della
giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una
interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007 :oggetto della sua tutela
non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità
del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la
stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab
origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura,
sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la
necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 15 ottobre 2013, n. 5002
La circostanza dell’avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto
definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha
irreversibilmente prodotto, all’ ipotesi normativamente prevista del
“secondo soggiorno” di cui alle citate norme, art. 24, comma 4, D.L.vo
286/1998 e art. 38, comma 7, del DPR 31.8.1999, n. 394.
Tribunale ordinario di Trieste - sezione Civile - Ordinanza 8 ottobre 2013
Dai rapporti su indicati emerge nel paese di origine del ricorrente una
situazione di violenza indiscriminata che potra a ritenere che un civile
- e quindi anche il ricorrente - possa subire effettiva minaccia dal
rientro in Patria.
Tribunale ordinario di Trieste - sezione Civile - Ordinanza del 9 settembre 2013
L'attuale condizione socio-politica della Nigeria, però, appare idonea
ad integrare il presupposti di cui all'art. 14, lettera c) del D.L.vo n.
251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza del 4 giugno 2013, n. 5568
In merito alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, il
TAR Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino straniero con disabilità
basandosi sulla legge 6/2006 sull’amministrazione di sostegno.Il
Tribunale ha ritenuto che l’Ads avesse il potere di sottoscrivere per
l’interessato, il quale comunque non aveva perduto la capacità di
agire..
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 19 febbraio - 24 giugno 2013, n. 15758
Respinto il ricorso di un cittadino straniero a cui è stata revocata la
protezione sussidiaria a seguito di sentenza definitiva per reato di
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . La Corte ha confermato
la gravità del reato in considerazione "dell'effetto criminogeno
generato dalla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti".L'omessa
traduzione del provvedimento di revoca della Commissione, peraltro non
qualificabile come autonomo motivo di censura, non determina, per
conforme orientamento di questa Corte, l'invalidità dell'atto, cui
consegua una pronuncia di annullamento, essendo comunque il giudice,
tenuto ad esaminare il merito della domanda (Cass.26480 del 2011), anche
in presenza di tale omissione, salvo il diritto alla rimessione in
termini nell'ipotesi in cui la mancata comprensione dell'atto stesso
abbia ritardato per causa non imputabile alla parte l'esercizio del
diritto di difesa.
Corte di Cassazione, I sezione civile, del 21 giugno 2013, n. 15676
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del
minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di
gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede
necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze
contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute,
potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed
obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni
di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o
deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo
definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, sempre che si
tratti di situazioni che si concretino in eventi traumatici che
trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di
un familiare.
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 26 febbraio - 18 giugno 2013, n. 15223
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga
del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il
primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate,
infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella
partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione
dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art.
14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di
convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo
tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione
costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo
all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle
norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ( Cass. 4544/2010
, 10055/2012 e successive conformi.)”.
Corte di Cassazione, sezione I Penale, sentenza 24 aprile – 18 giugno 2013, n. 26457
Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della presenza
irregolare di stranieri irregolari, e' necessario che ricorra il dolo
specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto.
Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, sentenza 26 febbraio – 17 giugno 2013, n. 15115
In mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo
la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare
applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle
controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione
della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da
parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, sentenza 5 giugno 2012 - 10 giugno 2013, n. 14500
La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero
che comunque sì trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione
nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento
potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia
comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina
d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.
Corte di Cassazione, sentenza del 30 maggio 2013, n. 13576
Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge n. 335 il reddito da prendere a
riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la
prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri
redditi ivi specificamente indicati, che nel caso di specie non sono
ravvisabili.
Corte di Cassazione, Sez. VI civile, sentenza del 9 gennaio 2013, n. 12745
Per il coniuge straniero non comunitario di cittadino italiano o
appartenente ai Paesi UE deve ritenersi applicabile il d.lgs.n.30 del
2007 escludendo, percio', tra i criteri di riconoscimento iniziale e
conservazione dei titoli di soggiorno previsti da tale normativa, la
convivenza effettiva. Rimane vigente il divieto di abuso del diritto e
di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi .
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 26 marzo 2013, dep. 22 aprile 2013, n. 9687
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato il 15
febbraio 2012 dal Governo Italiano, con il quale si richiedeva di
cassare la sentenza del Consiglio di Stato che nel novembre 2011 aveva
dichiarato l’illegittimità dell’ “emergenza nomadi” sul territorio
italiano.
Tribunale di Firenze, decreto del 5 aprile 2013, n. 2013
Il Tribunale di Firenze ha annullato il rifiuto dello Stato civile del
Comune di Firenze di accertamento della cittadinanza italiana ex art. 4,
co. 2, L. n. 91/1992, per mancanza del requisito della “residenza
legale”.
Corte d'Appello di Roma, Sentenza del 28 marzo 2013
Nonostante la migliorata situazione generale dell'ordine pubblico
esistente in Turchia per gli appartenenti alla minoranza curda, come
riferito da una recentissima nota informativa del MAE( 7 marzo 2013),
sussiste, come affermato dal Procuratore Generale, un serio motivo per
la concessione della protezione sussidiaria e il rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi umanitari.
Tribunale di Milano, I sezione civile, sentenza del 24 marzo 2013
Accolto il ricorso di un cittadino pakistano omosessuale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Tribunale di Roma, sentenza del 22 marzo 2013
La situazione di violenza indiscriminata, presente oggi in Nigeria, ben
riconducibile a situazioni di conflitto armato interno, opportunamente
documentata dai numerosi rapporti e materiali presentati, fa si che
possa venir accolta la richiesta di protezione sussidiaria in base
all'art. 14 del Dlgs n. 251/2007, lettera c.
Tribunale di Roma, I sezione civile, sentenza del 15 marzo 2013, n. 7746
Riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino di etnia rom,
proveniente dall'ex Repubblica jugoslava (nato nel territorio
dell'attuale Kossovo) .
Consiglio di Stato, III sezione, sentenza del 15 marzo 2013, n. 1612
La normativa non pone alcuna preclusione esplicita alla conversione del
permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato
e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto
tassativa (“Ubi lex non dixit, non voluit”) né può giustificare
un’interpretazione restrittiva della sua portata.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sentenza breve dep. il 14 marzo 2013, n. 582
E' illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo che applica il rigoroso automatismo
previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del d.lvo 286/98 nella
concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Tribunale Civile di Roma, sentenza del 13 marzo 2013
Ingiusta la detenzione del cittadino straniero e diritto al conseguente
risarcimento per l'illegittimità dei provvedimenti di espulsione e la
successiva proroga del trattenimento .
Tribunale di Lecce, II sezione civile, sentenza dell'11 marzo 2013
A seguito dell'affidamento, il minore ben avrebbe potuto richiedere e
conseguire il permesso di soggiorno, in esecuzione del provvedimento del
giudice minorile di affidamento, ed alle relative registrazioni;
pertanto, se gli affidatari non hanno effettuato le dovute richieste ,
non può il Tribunale ignorare la sussistenza di fatto delle condizioni
di legge per il prodursi degli effetti della dichiarazione, considerando
come l'interessato non abbia, per motivi legati all'età, alcuna
responsabilità per fatti od omissioni altrui.Pur in assenza di un
permesso di soggiorno, ma in presenza del requisito per conseguirlo, se
questo documento non venne richiesto dagli organi presso i quali si
trovava affidato non potrà certamente detta circostanza ripercuotersi
negativamente sul minore, precludendogli la possibilità di effettuare
utilmente la dichiarazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 L. 91 del 1992 .
Corte di Cassazione Civile, sezione VI del 28/2/2013, n.5089
E' ammissibile la reiterazione della domanda di riconoscimento della
protezione internazionale, se il cittadino straniero presenta nuovi
elementi a favore della sua richiesta, incolpevolmente non
prodotti in precedenza, innanzi alla commissione competente o in sede
giurisdizionale.
Corte di Cassazione Civile, sezione VI-1 del 25/2/2013, n. 4230/2013
In caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione
territoriale competente, dello "status" di rifugiato, che non venga
impugnata dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai
sensi dell'art. 19, primo comma, del d.lg. n. 286 del 1998, deve
fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno
formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione
internazionale. La novità non deve essere valutata in senso
rigorosamente oggettivo, potendo anche trattarsi di una circostanza
soggettivamente nuova, perché appresa medio tempore, integrante un non
evidenziato fattore di rischio od un fatto non emerso davanti alla
Commissione riguardante, tuttavia una ragione di pericolo per il rientro
(es. sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti), già
esposta davanti alla Commissione, senza essere suffragata dalla nuova
allegazione di fatto. Integrano, di conseguenza, il requisito della
"novità" non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla
decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di
valutazione della Commissione territoriale perché non allegati dal
richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorità decidente. Ne
consegue che, in sede di opposizione all'espulsione fondata sul divieto
di espulsione contenuto nell'art. 19 primo comma, d.lg. n. 286 del 1998,
il giudice di pace è tenuto ad accertare, mediante l'esercizio
dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui è assoggettato al pari del
giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti
alla Commissione territoriale perché il richiedente non è stato in grado
d'indicarle o allegarle e la Commissione non è stato in grado di
accertarle"
Tribunale Amministrativo del Lazio dep. 25 febbraio 2013, n. 2057
La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per
lavoro subordinato non può essere rigettata a causa del mancato previo
rientro in patria dello straniero richiedente.
Corte di Cassazione - VI sezione civile - Ordinanza del 25 febbraio 2013, n. 4721
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un cittadino straniero
negando l'autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art.
31, terzo comma, d.lgs n. 286 del 1998, avanzata dal ricorrente al fine
di poter vivere con i propri figli minori e con la loro madre. La Corte
ha ritenuto che, nonostante l'ampliamento delle condizioni di
applicazione della norma (S.U. 21799 del 2010; 7516 del 2011)e la
riduttiva interpretazione della stessa da parte della Corte d'Appello,
il ricorso non meritava accoglimento attesa la mancanza di deduzioni
specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori, non essendo
sufficiente al riguardo la mera indicazione della necessità di entrambe
le figure genitoriali, rilevando che nella memoria non vengono
indicati fattori specifici di grave disagio psico fisico per i minori,
diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori
medesimi, o ad un allontanamento paterno.
Tribunale Ordinario di Torino, Ordinanza del 19 febbraio 2013
Riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino tunisino convertito
alla Chiesa Cristiana riformata in presenza di un fondato timore di
discriminazione persecutoria per motivi di orientamento religioso (art.2
e 7 d.lgs.251/2007), concretante un pericolo di danno grave alla
persona in caso di ritorno al Paese di origine. Inoltre il giudice
del Tribunale di Torino ha ritenuto che la mancata comparizione del
ricorrente sia stata ininfluente, in quanto non a lui imputabile, alla
luce del disposto trasferimento al lontano CARA di Foggia, dopo
l’emissione del provvedimento di sospensione cautelare.
Corte d'Appello di Bologna, Ordinanza del 25 gennaio 2013
Illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione dopo
l'entrata in vigore della Direttiva rimpatri, cioe' a seguito
dell'inutile scadenza del termine di attuazione, essendo la Direttiva
self-executing nell'ordinamento interno ( Cass. sez. 5, 26017,
8/6/11).La prosecuzione dell'esecuzione dopo il 24 dicembre 2010 deve
ritenersi "sine titulo" non potendosi accollare all'interessato la colpa
della tardiva scarcerazione intervenuta a distanza di alcuni mesi.
Corte Costituzionale, sentenza 4/2013 depositata il 18 gennaio 2013
Calabria, Legge regionale 40/2011- Illegittimo prevedere il requisito
della carta di soggiorno per beneficiare alle misure previste per
persone non autosufficienti
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 gennaio 2013 n. 269
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino straniero
contro il diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da
“minore età” a “lavoro subordinato – attesa occupazione”.Per i minori
stranieri affidati o sottoposti a tutela, è sufficiente che sia stato
avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal
Comitato o più precisamente dall’organo che ne va ad acquisire le
funzioni dopo la sua soppressione ad opera dell’art. 12, comma 20, del
D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.
Tribunale Civile di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013
Illegittimo il diniego della richiesta di permesso di soggiorno
presentato da cittadino brasiliano a seguito di matrimonio contratto in
Portogallo con cittadino italiano.La questura di Pescara ha, pertanto,
rilasciato il permesso richiesto.
Tribunale Amministrativo Regionale perv la Liguria del 13 dicembre 2012, depositata 8 gennaio 2013, n.10
Il TAR accoglie il ricorso della cittadina straniera a cui era stato
denegato il rinnovo del permesso di soggiorno.Viene accolta la domanda
risarcitoria avanzata nei confronti dell’amministrazione dell’interno e
per l’effetto condannato il Ministero dell’interno al pagamento a favore
della ricorrente della somma di € 34.500,00.
Tribunale Amministrativo del Lazio del 26 novembre 2012, n.14574
Il cittadino appartenente a un Paese terzo, coniugato con una cittadina
comunitaria che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la
cittadinanza ha diritto alla carta di soggiorno per familiari di
cittadini UE in quanto gode delle disposizioni della Direttiva
2004/38/Ce a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio,
nonché dalle modalità con cui detto cittadino ha fatto ingresso dello
Stato ospitante ( CGCE Sentenza Metock vs Irlanda ).
Consiglio di Stato, sentenza depositata il 13 novembre 2012, n. 9323
Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso contro il diniego di
concessione di cittadinanza italiana. Il ricorso risulta fondato sotto
l’assorbente profilo del difetto di motivazione in relazione all’epoca
risalente ed alla tenuità del precedente penale opposto.
Tribunale Amministrativo del Lazio del 29 ottobre 2012, n. 8859
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino di origine algerina a
cui era stata stata respinta l’istanza di concessione della
cittadinanza italiana iuris communicatione, sulla base delle risultanze
dell’attività istruttoria svolta su conforme parere del Consiglio di
Stato, per motivi inerenti alla sicurezza dello Stato. Il TAR,
verificando che il provvedimento di rigetto è risultato essere
stato tardivamente adottato perché era già scaduto il termine biennale
prescritto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, ha
ricordato che l’autorità procedente era decaduta dal potere di rifiutare
il beneficio richiesto.
Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15981
Riconoscimento dello status di rifugiato a uno straniero omosessuale -
legittima concessione della protezione internazionale sulla base di una
situazione oggettiva di persecuzione nel Paese d'origine contrastante
con la tutela della libertà personale
Cassazione civile , sezione VI-1, ordinanza del 7 settembre 2012 n° 15025
Per l’autorizzazione alla temporanea permanenza nel territorio italiano
del genitore del minore in base all'rt. 31, d.lgs. 286/1998, non deve
essere necessaria la presenza di elementi di emergenza o contingenti ed
eccezionali, in quanto nel danno derivante al minore dovuto
dall’allontanamento del genitore o dal definitivo sradicamento
dall’ambiente familiare è possibile ricomprendere ogni danno effettivo,
concreto, percepibile ed oggettivamente grave.
Tribunale Amministrativo del Lazio, sezione II-quater, sentenza del 14 marzo – 7 settembre 2012 n. 7619
Il trasferimento del richiedente asilo verso la Grecia in base al
regolamento Dublino II per l'esame della richiesta di protezione nel
Paese di prima accoglienza va evitato : i recenti sforzi dello Stato
greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se
importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e
decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta
un Paese sicuro.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e 99/11
La Corte di pronuncia su due domande pregiudiziali relative
all'interpretazione degli art. 2 lett. c e 9, paragrafo, 1, lett. a)
della Direttiva 2004/83/CE nell'ambito di una controversia che interessa
l'esercizio della libertà di religione
TAR Lazio, sentenza del 13 settembre 2012 n. 7509
Non rientrando il ricorrente, cittadino straniero titolare di un
permesso per minore età che chiedeva la conversione, nelle condizioni
previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è
fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione della sua
istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs.
286/98.
Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 29 maggio - 25 giugno 2012, n. 10546
La Corte di Cassazione accoglie il riicorso di un cittadino straniero,
annullando la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva
rigettato la richiesat di riesame di protezione internazionale in quanto
manca l'avviso art. 7 L.241/90 del rigetto della domanda di asilo .La
Corte rileva, infatti, che l'iniziativa officiosa e "collaborativa" del
giudice che disamini una disattesa domanda di protezione internazionale,
ben può essere negata le volte in cui le prospettazioni documentali ed
orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere
inutile l'iniziativa stessa, ma non può essere negata le volte in cui
il richiedente protezione, per violazione della norma su procedimento,
non abbia potuto ragionevolmente formulare alcuna produzione o
deduzione, vieppiù se tale omissione neanche sia stata emendata con la
proposizione dei fatti in sede di audizione innanzi al giudice (neanche
tale audizione essendo stata disposta).
Corte di Cassazione, Ordinanza del 19 giugno 2012, n. 10055
Il ricorso merita accoglimento, in quanto al procedimento
giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea dello straniero,
già sottoposta a tale misura per il primo segmento temporale previsto
dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del
contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del
difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste
esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286
del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale
del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da
un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma
quinto, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta
lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli arti 3 e 24 Cost.
(Cass. 2010/4544; 2010/10290; 2011/13117).
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza del 12 giugno 2012, n. 9535
Il giudice minorile è tenuto ad accertare pregiudizialmente l’esercizio
effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la
sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psico-fisico del minore.
Cio' in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU., n. 21799 del 2010, che ha risolto il contrasto
della propria giurisprudenza sull’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 31, enunciando il principio di diritto, secondo cui “la
temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del
minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso minore,
non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di
circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua
salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto,
percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o
delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio
psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento
del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore
dall’ambiente in cui è cresciuto, dovendo tuttavia trattarsi di
situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da
tendenziale stabilità le quali, pur non prestandosi ad essere
catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non
prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio
rimpatrio o a quello di un familiare”.
Corte d'Appello, di Milano, sezione V civile, sentenza del 7 giugno 2012, n. 2758
Per l'acquisizione della cittadinanza italiana in base all'art. 4, comma
2, L.91/92, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il
dato meramente anagrafico e farsi riferimento invece alla dimora
stabile dell'interessato.Tenendo conto dell'interpretazione fornita
dalla circolare 22/07 del Ministero dell'interno la mancata iscrizione
anagrafica alla nascita è da ritenersi responsabilita' degli aventi la
potesta' genitoriale.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 5 giugno 2012, n. 3306
Illegittimo negare la cittadinanza se il richiedente non dimostra
reddito richiesto in modo autonomo ma lo raggiunge grazie alle
condizioni economiche della famiglia nel suo complesso.
Corte di Cassazione, Sezione Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, sentenza del 29 maggio 2012, n. 8598
Illegittima la revoca del permesso per carenza di effettiva convivenza
in caso di separazione in quanto, in caso di ricongiungimento per
coniugio preesistente tra stranieri, non si pone alcuna esigenza
statuale di verifica circa l'effettiva convivenza, ma va
rilasciato un permesso temporaneo onde consentire al ricongiunto
di chiederne la conversione.
Tribunale di Catanzaro, II sezione Civile, Ordinanza del 20 aprile 2012, dd. 23 aprile 2012
Protezione internazionale all'attivista ucraino a rischio di persecuzione per motivi politici
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 22 maggio 2012, Causa C-348/09
La CGUE: prima di adottare una decisione di allontanamento dal
territorio va considerata la permanenza del soggiorno e il grado d'
integrazione sociale e culturale
Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza dell'11 maggio 2012
Le situazioni familiari costituitesi o in via di regolarizzazione in
Italia sono pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento
familiare.
TAR Lazio, sentenza del 17 – 21 maggio 2012 n. 4555
Condannato alle spese il Ministero degli Esteri dal TAR che ha accolto
il ricorso contro il diniego del rilascio del visto per lavoro
subordinato per motivazioni inidonee a rendere conto dell’iter
logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
Consiglio di Stato, sentenza del 24 febbraio – 17 maggio 2012 n. 2856
Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non deve limitarsi
a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa
(come, ad es., una condanna penale), ma occorre che siano valutati gli
elementi sopravvenuti, rispetto ai quali l'interessato possa fornire in
sede procedimentale opportuni chiarimenti, soprattutto nei casi in cui
l'Amministrazione non rispetta i tempi procedimentali.
Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 1° marzo – 16 maggio 2012 n. 4436
Diniego della richiesta di regolarizzazone 2009 - "il provvedimento
impugnato si fonda su un presupposto – la condanna per un fatto che non è
più previsto come reato – che non costituisce più un fattore
automaticamente ostativo .
Tribinale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza del 1° marzo – 16 maggio 2012 n. 4431
Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino
straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello
stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 15 maggio 2012, n. 2801
A seguito dell'estinzione di un reato, in base all’art. 9 del D.Lgs 25
luglio 1998, n. 286, l’Amministrazione deve rivalutare la situazione
dello straniero a cui era stata revocata la carta di soggiorno.
Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza
sentenza n. 4195/2012 del 12 aprile 2012, dd. 9 maggio 2012
Con la sentenza n. 4195/2012 depositata il 9 maggio 2012 il Tar del
Lazio - Sezione Seconda Quater - ha confermato il proprio orientamento
giurisprudenziale in materia di applicazione del Regolamento Dublino II
nel caso di trasferimento di un richiedente asilo in Grecia, paese dal
quale era transitato prima di giungere in Italia. Il TAR ha accolto il
ricorso del ricorrente, cittadino congolese, affermando che i recenti
sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli
standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in
prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia
sia allo stato divenuta un Paese sicuro.
Tribunale di Roma, Ordinanza del 4 - 8 maggio 2012
Il Tribunale riconosce in via subordinata la protezione umanitaria
di cui all'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998,
in considerazione del perdurante, grave, stato di salute della
ricorrente, documentato sulla base della certificazione medica
esibita.
Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro, ordinanza del 2 maggio 2012, dd. 3 maggio 2012
Con ordinanza emessa, in via cautelare, dalla Corte d'Appello di
Firenze il 3 maggio 2012, viene ordinato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze di ammettere con riserva alla procedura selettiva la
ricorrente (cittadina albanese), che aveva fatto domanda per partecipare
al bando indetto dal Ministero per la selezione di cinque lavoratori
disabili da assumere a tempo indeterminato per la copertura di posti
vacanti presso gli Uffici dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato delle Regioni Liguria - sede di Genova - Toscana e Umbria - sede
di Firenze e sez. dist. di Livorno - e Puglia - sez. dist. di Lecce.
Nonostante il bando richieda il diploma di scuola secondaria di primo
grado per potervi partecipare, e dunque ricada nell’ambito di quanto
previsto dall’art. 16 della legge n. 56/1987, in primo grado il Giudice
ha rigettato il nostro ricorso, ritenendo che l'inquadramento del posto
di lavoro in oggetto nella Seconda Area Fascia retributiva F1 CCNL
Agenzie Fiscali 2006/2009 ed il collocamento presso gli uffici regionali
di monopoli di Stato comporterebbe a livello locale anche compiti di
regolazione e controllo sia nel comparto del gioco pubblico sia in
quello dei tabacchi. A dire del Giudice, infatti, il contenuto esecutivo
e tecnico di tale ruolo comporterebbe anche attività ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi,
scommesse e concorsi prognostici che “si collocano nell’ambito dei
poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e
trattenimento i cui addetti possono assumere qualità di agenti di
polizia tributaria” La Corte d'appello ha invece ritenuto sussistente il
fumus boni iuris dal momento che il requisito della cittadinanza
italiana non può essere richiesto per quei posti cui si accede con la
scuola dell'obbligo - come afferma anche l'art. 1 lett. d) del DPCM
7.2.94 n. 174.
Tribunale di Roma, Sez. Prima Civile, Sentenza del 13 marzo 2010, dd. 3 maggio 2012, n. 8748
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo stato di apolide ad un cittadino
straniero, figlio di genitori originari della Croazia, ma nato in
Italia. In materia di procedimenti per il riconoscimento dello status di
apolide, la giuriprudenza, pressoché unanime, concorda nel ritenere che
l’onere della prova a carico del richiedente può essere attenuato ed è
sufficiente un quadro indiziario della mancanza di un legame di
cittadinanza, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che
nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente.
Corte di Cassazione, sentenza depositata il 23 marzo 2012 n. 11520
Le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e
comma 5 quater, che puniscono la condotta di ingiustificata
inosservanza, rispettivamente, del primo e del reiterato ordine di
allontanamento del questore, ancorché poste in essere prima della
scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento
della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili
nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di
giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi,
C-61/11PPU).
Corte di Cassazione, sentenza depositata il 23 marzo 2012 n. 11508
Per l'integrazione dell'illecito penale è necessario che non venga
esibito ne' passaporto ne' permesso di soggiorno, senza giustificato
motivo, all'autorità richiedente.
Corte d'Appello di Roma, Sez. Prima Civile, sentenza del 24 gennaio 2012, dd. 6 marzo 2012
In merito alla Protezione sussidiaria concessa alla cittadina nigeriana
in fuga dalla regione del Delta del Niger, la Corte d'appello di Roma ha
stabilito che l'onere della prova in capo al richiedente riceve
un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Volontaria Giurisdizione, ordinanza del 24 febbraio 2012
Il Tribunale di Brescia ha accertato il carattere discriminatorio
dell’ordinanza con la quale il Comune di Verolanuova (prov. di
Brescia) aveva imposto ai cittadini extracomunitari il requisito del
possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti), nonché la dimostrazione di un reddito minimo e del
possesso del passaporto con regolare visto di ingresso, ai fini
dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente.
Sebbene il Comune di Verolanuova abbia revocato in autotutela
l’ordinanza, successivamente al ricorso anti-discriminazione promosso
dalla Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo ONLUS, il
Tribunale di Brescia ha ritenuto che non sia venuto meno l’interesse
della parte ricorrente all’accertamento della natura discriminatoria
dell’atto; accertamento, peraltro necessario anche ai fini della
rifusione delle spese processuali secondo il principio della
“soccombenza virtuale”. Pertanto, il giudice di Brescia si è espresso
per l’accertamento del carattere discriminatorio dell’atto
amministrativo comunale, in quanto imponeva al cittadino
extracomunitario la soddisfazione di requisiti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il cittadino italiano ai fini dell’iscrizione
anagrafica, vincolandola a condizioni ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge. Il Comune di Verolanuova è stato dunque condannato
al pagamento delle spese processuali nella misura di 3,700 euro. Ancora
una volta, dunque, viene evidenziato come le politiche discriminatorie
promosse da talune amministrazioni comunali, oltrechè odiose e
contrarie ai fondamentali principi di legalità, finiscono per arrecare
un danno economico alla collettività.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 23 febbraio 2012, caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia
La Grand Chamber della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che
il respingimento verso Tripoli dei 24 ricorrenti operato dalle navi
militari italiane costituisce violazione dell'art. 3(tortura e
trattamento inumano) della Convenzione europea dei diritti umani, perché
la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento secondo gli
standard internazionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati e li
esponeva anzi ad un rimpatrio forzato. Inoltre la Corte ha condannato lo
Stato italiano per violazione del divieto di espulsioni collettive e
per non aver offerto alle vittime alcuna effettiva forma di riparazione
per le violazioni subite.
Tribunale Penale di Padova, sentenza decisa il 31 gennaio 2012, n. 206, dd. del 17 febbraio 2012
Il Tribunale di Padova ha condannato due imprenditori edili per il reato
di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. con l’aggravante della finalità
di discriminazione o di odio razziale ai sensi dell’art. 3 d.l. n.
122/1993 convertito nella legge n. 205/93 . Uno dei due imprenditori è
stato pure condannato per i reati di minacce continuate ai sensi degli
artt. 612 e 81 c.p. e diffamazione ex art. 595 c. 3 c.p. e 13 L.
08.02.1948, n. 47, sempre con l’aggravante della finalità di odio
razziale.
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sentenza decisa il 25 gennaio 2012, n. 2294, dd. del 16 febbraio 2012
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un
cittadino del Ghana a cui era stato rigettata la richesta di
riconoscimento di rifugiato non ritenendo conforme al dettato normativo
le motivazioni della Corte d’appello. Il Giudice aveva ritenuto che il
ricorrente avrebbe potuto recarsi a vivere in un’altra regione del paese
senza incorrere in rischi per la persecuzione religiosa di cui era
oggetto. Quest ‘ultima motivazione non puo' essere accettata in quanto
prevista dall’articolo 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme
sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta
perché, nel caso dell’Italia, tale articolo non è stato recepito nel
decreto legislativo n. 251 del 2007 . Ciò significa che quella
disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce
dunque un criterio applicabile al caso di specie.Conseguentemente la
Corte d’appello non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in
considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di
trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la
possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione
sussidiaria o altre fanne di protezione ave fossero esistenti i
requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti.
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza
decisa l'8 febbraio 2012, n. 429, dd. del 16 febbraio 2012
Secondo il TAR Sicilia di Catania "il diverso orientamento
giurisprudenziale (cfr. C.g.a. n. 21 del 14 gennaio 2009), secondo cui i
posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non
occupabile dagli studenti comunitari, si basa sulla circostanza che lo
scorrimento sarebbe stato previsto a suo tempo in via eccezionale (solo
per l’anno accademico 1999/2000) sulla base di una espressa e tassativa
previsione di legge (art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n.
133), ma che tale argomento non considera che, stante i ricordati
principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche
norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in
qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale
della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della
Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i
cittadini".
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, decreto del 13 febbraio 2012
Il giudice civile del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso
presentato da un cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio in
Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, così come
consentito dalla legge spagnola n. 13/2005, in vigore dal 3 luglio 2005,
e che si era visto negare dalla questura di Reggio Emilia il rilascio
della carta di soggiorno prevista per i coniugi di cittadini di Paesi
membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera
circolazione ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 di recepimento della
direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione e soggiorno dei
cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari.
Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, ordinanza del 12 febbraio 2012
Con un’ordinanza il Giudice del Tribunale ordinario di Torino ha
riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ad un cittadino
maliano, annullando la decisione della commissione territoriale.Il
Giudice, interpretando l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 1998\286 in
relazione all'art. 32 del D. Lgs. 2008 n. 25 , laddove prevede il
rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato, ha ritenuto che “L'uso
della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono
necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni
costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere
all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale
dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per
motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di
salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in
tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta
corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle
quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,
eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle
previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di
diritti dell'uomo”.
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di
Brescia, ordinanza decisa il 9 febbraio 2012, n. 94, dd. del 10 febbraio
2012
In data 10 febbraio 2012, il TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia,
ha emanato un ‘ordinanza di sospensione cautelare della delibera del
Comune di Adro (Bs) con la quale era stata disposta la restituzione dei
contributi già erogati per il sostegno dell’affitto, in quanto
l’originario bando che l’Amministrazione aveva emanato al riguardo era
stato giudicato discriminatorio dal giudice di Brescia, con ordinanza
del 22 luglio 2010 , poi confermata dall’ordinanza del 15 ottobre 2010
, in quanto riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari.
Corte d'Appello di Roma, sez. Prima Civile, sentenza del 24 gennaio 2012, dd. del 7 febbraio 2012
Con la sentenza depositata il 7 febbraio 2012 la Corte d'appello di Roma
ha riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina bengalese che
aveva subito minacce e persecuzioni a causa della partecipazione alla
vita politica locale da parte del coniuge, che aveva dovuto a causa di
ciò, lasciare il proprio lavoro all'Università e successivamente
chiudere anche la proprià attività commerciale.
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza del 1 dicembre 2011, n. 1493, dd. del 2 febbraio 2012
Con la sentenza depositata il 2 febbraio scorso (III sez. civile, n.
1453/2012), la Corte di Cassazione conclude che non può essere esclusa
per mancanza della condizione di reciprocità la domanda di risarcimento
del danno patrimoniale e non avanzata dai parenti tunisini della vittima
di un incidente stradale perché l’art. 16 delle preleggi deve essere
interpretato in modo costituzionalmente orientato, ai sensi dell’art. 2
Cost., che assicura la tutela integrale dei diritti inviolabili della
persona in quanto tale, e non in quanto appartenente alla comunità
politica. Ne consegue che è sempre consentito al cittadino
extracomunitario, residente o meno in Italia, a prescindere da qualsiasi
condizione di reciprocità, domandare al giudice il risarcimento del
danno patrimoniale e non derivato dalla lesione avvenuta in Italia del
diritto alla salute e ai rapporti familiari e personali quali diritti
inviolabili della persona, sia nei confronti del responsabili del danno,
sia nei confronti degli altri soggetti chiamati a rispondervi per legge
(l’assicuratore della Responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della
strada). In questo senso, la Corte di Cassazione consolida un
orientamento già maturato con precedente giurisprudenza (in proposito,
Cass., sentenza n. 450/11 dd. 11.01.2011).
Tribunale ordinario di Brescia, Sezione volontaria giurisdizione, ordinanza del 31 gennaio 2012
Il giudice civile del Tribunale di Brescia ha ritenuto che
l’esposizione pubblica sulla vetrina della sezione cittadina della Lega
Nord di Adro (prov. di Brescia) di un manifesto dai contenuti e toni
offensivi nei confronti della segretaria locale della CGIL, impegnata a
contrastare le iniziative discriminatorie del movimento leghista locale
nei confronti degli immigrati stranieri, costituisce una molestia
razziale, proibita dalla direttiva europea n. 2000/43/CE, recepita in
Italia con il d.lgs. n. 215/2003.
Tribunale Ordinanario di Firenze, Sezione Lavoro, sentenza del 26 gennaio 2012, dd. del 27 gennaio 2012
Accogliendo il ricorso proposto da una cittadina albanese e dall’ASGI,
con sentenza depositata il 27 gennaio 2012, il giudice del lavoro del
Tribunale di Firenze ha dichiarato il carattere discriminatorio
dell’Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali in
data 4 maggio 2011 per l’assunzione di personale appartenente alle
“categorie protette” (soggetti disabili), per aver previsto tra i
requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o
comunitaria, escludendo così i candidati extracomunitari.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, Decreto del 20 gennaio 2012
Le “fondate ragioni” richiamate dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n.
251/2007 , in presenza delle quali non è consentito al titolare dello
status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità
diplomatiche del Paese di cittadinanza riguardano le ragioni stesse che
hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, né può ritenersi che l’Amministrazione possa chiedere ai
fini del rilascio del titolo di viaggio comportamenti ulteriori ed altra
documentazione volti a dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive
che impediscono allo straniero di ottenere il rilascio del passaporto
dalla Rappresentanza Diplomatica del paese di origine.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, Decreto del 20 gennaio 2012
Le “fondate ragioni” richiamate dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n.
251/2007 , in presenza delle quali non è consentito al titolare dello
status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità
diplomatiche del Paese di cittadinanza riguardano le ragioni stesse che
hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, né può ritenersi che l’Amministrazione possa chiedere ai
fini del rilascio del titolo di viaggio comportamenti ulteriori ed altra
documentazione volti a dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive
che impediscono allo straniero di ottenere il rilascio del passaporto
dalla Rappresentanza Diplomatica del paese di origine.
Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 87/2012, del 28 luglio 2011, dd. del 12 gennaio 2012
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con ordinanza n.
87/2012 dd. 12.12.2012, ha respinto il reclamo inoltrato dal Comune di
Montecchio Maggiore (Vicenza) contro l’ ordinanza del giudice di prime
cure dd. 31 maggio 2011 che aveva accolto il ricorso/azione giudiziaria
anti-discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286/98 inoltrata da sei
cittadini stranieri nonché da CGIL-CISL-UIL Vicenza, con il sostegno dei
legali dell'ASGI, contro le delibere del Comune con le quali erano
stati rivisti i parametri utilizzati per il rilascio del certificato di
idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i medesimi parametri erano
stati resi uniformi ai fini della presentazione delle istanze di
ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto
in sede di avvio di un'attività di lavoro subordinato.
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ordinanza del 9 dicembre 2011, n. 15243, dd. del 12 gennaio 2012
Il giudice del Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza
depositata il 12 gennaio 2012 ha accolto l’azione giudiziaria
anti-discriminazione promossa da ASGI e Avvocati Per Niente e da un
cittadino pakistano contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dichiarando il carattere discriminatorio dell’art. 3 del Bando nazionale
per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile in Italia e all’estero (il c.d. Servizio Civile
Nazionale) nella parte in cui ha previsto il requisito della
cittadinanza italiana.
Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ordinanza del 29 dicembre 2011, n. 3027
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza n. 3027/11 dd. 29.12.2011, ha
accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune
di Chiari (Brescia), il quale ha escluso i cittadini stranieri dalla
possibilità di partecipare alla selezione per gli incarichi di
rilevatori in occasione del censimento della popolazione e delle
abitazioni. Secondo il giudice di Brescia, l’esclusione degli stranieri
dalle selezioni appare ingiustificata ed illegittima in quanto la
cittadinanza italiana non costituisce un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività di rilevatore del
censimento, né tale attività può essere iscritta all’esercizio di
pubblici poteri o di funzioni autoritative.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Sesta, sentenza del 24 novembre 2011, n. 29424, dd. del 28 dicembre 2011
Con la sentenza n.29424 depositata il 28.12.2011, la Corte di Cassazione
ha confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Tribunale per i
minorenni di Bologna e poi in sede di appello, della domanda di
idoneità all'adozione internazionale proposta da una coppia che, in
sede di audizione davanti al tribunale per i minorenni, aveva avanzato
una serie di preclusioni di ordine etnico-razziale e religioso nei
confronti delle caratteristiche dell'ipotetico minore straniero
adottando. In particolare, i coniugi avevano rifiutato l'eventualità
dell'adozione di un minore straniero di religione diversa da quella
cattolica, ovvero di bambini figli di pazienti psichiatrici ovvero
bambini di etnia rom, mostrando anche perplessità rispetto a bambini di
colore.
Corte d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile, sentenza del 15 dicembre 2011, dd. del 22 dicembre 2011
La Corte d' Appello di Roma ha riconosciuto a un cittadino del Gambia il
diritto alla protezione internazionale, in ragione delle informazioni
raccolte dal MAE, dai rapporti di Amnesty International e da quelli del
Dipartimento di Stato USA. Il Gambia è ritenuto dalla Corte di Appello
un paese la cui situazione dei diritti umani è preoccupante, dove sono
particolarmente a rischio gli oppositori del regime a qualsiasi titolo.
Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, cause C-411/2010 e 493/2010, sentenza dd. 21.12.2011
Con la sentenza dd. 21.12.2011 (cause riunite C-411 e 493/2010), la
Corte di Giustizia della UE riconosce che " il diritto dell’Unione osta a
una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che il
regolamento designa come competente rispetta i diritti fondamentali
dell’Unione europea. Gli Stati membri, infatti, compresi gli organi
giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente
asilo verso lo Stato membro designato come competente quando non possono
ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo costituiscono motivi
seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale
di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea". La Corte di
Giustizia europea ha fatto riferimenti ai casi di trasferimento di
richiedenti asilo dal Regno Unito e dall'Irlanda verso la Grecia.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 21.12.2011, cause C-424/2010 e 425/2010
Con una sentenza pronunciata il 21 dicembre 2011, nelle cause Ziolkowki e
Szeja c. Germania (cause C-424 e 425/2010), a seguito di un rinvio
pregiudiziale disposto dal giudice amministrativo federale tedesco, la
Corte di Giustizia europea ha concluso che i periodi di soggiorno che il
cittadino di uno Stato terzo ha compiuto anteriormente all’adesione del
proprio Paese all’Unione europea devono essere presi in considerazione
ai fini del calcolo del periodo minimo di cinque anni richiesto per
accedere al diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 18 della
direttiva n. 2004/38/CE , purchè siano stati effettuati in conformità
alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Ne consegue, pertanto,
che il cittadino del Paese terzo divenuto Stato membro dell’Unione
europea, dovrà dimostrare che nel periodo di soggiorno legalmente
compiuto nel Paese ospite prima dell’adesione, egli era lavoratore
subordinato o autonomo oppure, pur essendo inattivo, disponeva per se
stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti e di
un’assicurazione malattia.
Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza del 20 dicembre 2011, n. 6287
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 20 dicembre 2012
(n. 6287/2011, est. Gabriella Mennuni), ha ribadito l’illegittimità
dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici
e dalle procedure di stabilizzazione del personale nella Pubblica
Amministrazione. Il giudice del lavoro ha infatti respinto il ricorso
presentato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, con il quale
venivano convenute in giudizio CGIL e CISL Funzione Pubblica, nonché
un’infermiera straniera, affinché venisse dichiarata l’illegittimità
delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano con le quali era stato
accertato il comportamento discriminatorio consistente nell’aver escluso
la partecipazione degli infermieri di Paesi terzi non membri dell’UE
dalle procedure di stabilizzazione previste dalle norme contrattuali e
di legge (art. 1 c. 565 L. n. 296/06), per mancanza dell’asserito
requisito della nazionalità italiana o comunitaria per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso la Pubblica
Amministrazione.
Corte Costituzionale, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 329, dd. del 16 dicembre 2011
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 329 dd. 16.12.2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell ’art. 80 c. 19 della
legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno
(permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), la concessione ai
minori stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE legalmente
soggiornanti in Italia dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1
della legge n. 289/1990.
Corte costituzionale, Sentenza del 12 dicembre 2011, n. 331, dd. del 16 dicembre 2011
I Giudici hanno ritenuto incosituzionale l’art. 12, c. 4, del Dlgs
286/98 , aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f) della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
"nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo
articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".
Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, sentenza emessa il 25 novembre 2011, n. 103, dd. del 14 dicembre 2011
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in esame, ha
preliminarmente ribadito, alla stregua dei principi fissati dalle
Sezioni Unite della Cassazione (Sent. N. 11535/2009), l’incompetenza
della Questura nel decidere la sussistenza dei motivi umanitari, una
volta intervenuta una decisione positiva della competente Commissione
Nazionale per il diritto di asilo, dovendosi limitare, invece, a
verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di
soggiorno”, ed in particolare l’insussistenza delle circostanze
menzionate dall’ art. 4, comma 3 del D. Lgs. 286/98 .
Corte di Giustizia dell'UE, Grande Sezione, sentenza del 6 dicembre 2011, C-329/11
Alexandre Achughbabian contro Préfet du Val-de-Marne
Corte Costituzionale, ordinanza del 22 novembre 2011, n. 326, dd. del 2 dicembre 2011
La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al
Tribunale Amministrativo del Piemonte che con tre ordinanze di identico
tenore aveva sollevato - in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e
117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 nella parte in cui, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera v), della legge 15
luglio 2009, n. 94 estendeva ai minori affidati ai sensi dell’art. 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la
disciplina originariamente prevista per i soli minori «non
accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di
soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro
subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore
a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. La Corte
rileva primariamente che analoghe questioni sollevate dal medesimo TAR
sono già state decise da questa Corte nel senso della manifesta
inammissibilità perché il rimettente non aveva tenuto conto della
diversa interpretazione formatasi nella giurisprudenza amministrativa,
così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via
interpretativa, alla soluzione conforme a Costituzione (si veda
l'ordinanza n. 222 del 2011). Inoltre è dirimente la circostanza che la
norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g-bis) del
comma 1 dell’art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 e che
con la nuova formulazione dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 il legislatore
ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e
minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni,
un progetto di integrazione sociale e civile. Tutto ciò premesso, la
Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, per una
nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del
mutato quadro normativo.
Corte costituzionale, ordinanza del 21 novembre 2011, n. 311, dd. del 23 novembre 2011
La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice a
quo in un caso di giudizio di legittimità costituzionale in merito all’
art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/98 , nella parte in cui prevede una
sanzione penale per il solo fatto della disobbedienza ad un
provvedimento adottato nell’ambito di una procedura amministrativa di
espulsione. La Corte, avendo infatti rilevato che si sono succedute nel
tempo due vicende modificative della norma censurata, costituite
rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina
comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene
pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata, invita il
giudice a quo a valutare l'attuale rilevanza delle questioni sollevate.
Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione Prima ter, sentenza del 27 ottobre 2011, n. 9194, dd. del 23 novembre 2011
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9194/2011 depositata il 23 novembre
2011, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano di etnia
Rom il quale si era visto negato dalla Questura di Roma con
provvedimento tacito negativo l’accesso ai propri dati relativi ai
rilievi dattiloscopici (impronte digitali) effettuati nel gennaio 2010
in occasione dello sgombero di un insediamento abusivo. Il TAR ha
accolto il ricorso, considerando che l’accesso agli atti amministrativi
previsto dall’art. 22 della legge n. 241/90 può essere escluso solo ed
esclusivamente nei casi previsti dalla legge medesima. IL TAR ha dunque
concluso che l’accesso ai rilievi dattiloscopici custoditi presso il
Ministero dell’Interno non può essere fatto rientrare tra le fattispecie
previste dal Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi (D.M. n.
415/94) per motivi di sicurezza e ordine pubblico ovvero per finalità di
prevenzione e repressione della criminalità (quali ad es. “relazioni di
servizio”, “informazioni fornite da fonti confidenziali”, informazioni
concernenti la “Sicurezza delle infrastrutture”,…) in quanto trattasi di
informazioni che attengono direttamente alla persona dell’interessato.
Il TAR ha dunque ordinato che l’Amministrazione convenuta consenta
l’accesso del ricorrente ai rilievi dattiloscopici.
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione distaccata di
Parma (sezione Prima), sentenza del 9 novembre 2011, n. 405, dd. del 22
novembre 2011
Il Tar Emilia Romagna – sezione distaccata di Parma – conferma
l’interpretazione dell’ASGI circa la non riconducibilità del reato di
reingresso nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto
di legge all’ambito di applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, della
legge n. 102 del 2009 e che, pertanto, le sentenze di condanna
pronunciate per detto reato non sono ostative all’emersione dal lavoro
irregolare.
Tribunale Ordinario di Roma, sezione Prima civile, ordinanza del 18 novembre 2011
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 18 novembre 2011, ha
accolto il ricorso di un cittadino egiziano transessuale contro la
decisione del Questore di Milano che gli negava, nonostante il positivo
parere della competente Commissione territoriale, il permesso di
soggiorno per motivi umanitari.Nella fattispecie il Tribunale ha
ritenuto che l'interessato, in caso di rimpatrio in Egitto, avrebbe
corso il rischio di subire tali trattamenti per le gravi persecuzioni e
discriminazioni di cui sono vittime in quello Stato le persone
omosessuali e transessuali . In base a questo principio, nonostante le
gravi condanne penali subite in Italia, il Tribunale ha deciso che il
cittadino straniero avesse diritto al rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Consiglio di Stato, Sezione quarta, sentenza del 4 novembre 2011, n. 6050, dd. del 16 novembre 2011
Con sentenza n. 06050 del 2011 il Consiglio di Stato, sez. IV ha
accolto il ricorso incidentale presentato da ERRC (European Roma Rights
Center) e da un nucleo familiare Rom bosniaco di Roma contro la
sentenza del TAR Lazio, n. 6352/2009 dd. 1 luglio 2009 . Quest’ultima,
aveva sì annullato in parte le tre ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, nella parte in cui
prevedevano e autorizzavano l’identificazione di tutte le persone
presenti nei campi nomadi, indipendentemente dall’età e dalla condizione
personale, attraverso “rilievi segnaletici”, così come aveva annullato
specifiche disposizioni dei Regolamenti addottati dai Commissari
straordinari delegati per le Regioni Lombardia e Lazio in quanto
contrastanti con la libertà fondamentale alla circolazione garantita
dall’art. 16 Cost. ovvero col diritto fondamentale al lavoro, ma nel
contempo aveva respinto le più generali censure dei ricorrenti avverso
la fondatezza e la legittimità del decreto dichiarativo dello stato di
emergenza.Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 che ha
dichiarato lo stato di emergenza con riferimento agli insediamenti
“nomadi” nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, con
la conseguenza della correlata illegittimità derivata anche delle
ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari
delegati per l’emergenza e di tutti i successivi atti commissariali,
salva la possibilità di sanarli per riedizione o convalida laddove ciò
sia possibile sulla base dell’ordinario assetto dei poteri e delle
competenze.
Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro, ordinanza del 15 novembre 2011
Il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso presentato da una cittadina
marocchina, coniuge di un lavoratore marocchino, e regolarmente
soggiornante in Italia munita di permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, contro il Comune di CastelMadama e l’INPS che le avevano
rifiutato l’erogazione dell’assegno di maternità comunale previsto
dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, già istituito e regolato dall’art.
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e che prevede quale condizione
di accesso per le cittadine extracomunitarie il possesso della carta di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. La
pronuncia ribadisce come rientrino nel campo di applicazione del diritto
comunitario anche le clausole di "non discriminazione" in materia di
sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione
euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati
terzi.
Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 30 ottobre 2011, dd. del 8 novembre 2011
Il Giudice di pace di Agrigento ha definito “l'adozione di un
provvedimento di respingimento differito a distanza di giorni dal
rintraccio di uno straniero” come “una attività amministrativa
illegittima per eccesso di potere” annullando il provvedimento di
respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di
Agrigento.
Tribunale di Bergamo, sezione prima Civile, ordinanza del 20 ottobre 2011, dd. del 3 novembre 2011
Il collegio del Tribunale di Bergamo ha respinto il reclamo presentato
dal Comune di Palosco (prov. di Bergamo) contro l’ordinanza del giudice
di prime cure del medesimo tribunale, depositata il 7 marzo scorso, con
la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino
straniero, dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo
ONLUS contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Palosco (prov. di
Bergamo), che imponeva per i cittadini stranieri che richiedevano
l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la dimostrazione di
un reddito minimo in analogia con quanto previsto per l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari e l'esibizione del passaporto
valido con regolare visto di ingresso. Il Comune di Palosco aveva
impugnato l’ordinanza del giudice di prime cure sostenendo che l’ASGI e
la Fondazione Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS non erano
legittimate ad agire in giudizio, in quanto l’art. 5 del d.lgs. n.
215/2003 riguarderebbe soltanto le discriminazioni su base
etnico-razziale e non quelle su base di nazionalità (cittadinanza),
ovvero fondate sulla condizione giuridica dello straniero, di cui
all’art. 43 del T.U. immigrazione. Il collegio giudicante di Bergamo ha
respinto l’argomentazione avanzata dalla parte reclamante, sostenendo
che una siffatta interpretazione, che escludesse dalla tutela
giurisdizionale prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 le ipotesi
di discriminazioni nazionali, non risulterebbe razionale, non
sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di
discriminazione, ed i relativi strumenti di tutela giurisdizionale, da
quella etnico-razziale.
Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, sentenza del 27 ottobre n, 825, dd. 28 ottobre 2011
Con la sentenza depositata il 28 ottobre scorso, il Tribunale di
Perugia, sez. lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino
marocchino regolarmente soggiornante in Italia con permesso di
soggiorno, che si era visto rifiutare dall’INPS l’erogazione di una
pensione di invalidità civile nonostante l’accertamento dello stato di
invalidità al 100% da parte della commissione sanitaria istituita presso
la USL di residenza e questo in ragione del mancato possesso della
carta di soggiorno richiesta dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.
In quest’ultimo caso, il giudice del lavoro non ha solo considerato il
contrasto della norma di cui alla legge n. 388/2000 con la previsione
contenuta nell’Accordo di associazione euromediterranea CE-Marocco, ma
ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia già dichiarato
illegittima la norma di cui alla legge n. 388/2000 con riferimento alla
pensione di invalidità civile, con la sentenza n. 11/2009.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 1129, dd. 27 ottobre 2011
Il TAR Piemonte ha riconosciuto anche ai familiari del lungo
soggiornante il diritto alla concessione del permesso di soggiorno CE di
cui all’art. 9del d.lgs. n. 286/98, anche se quest’ultimi non
soddisfano autonomamente il requisito di soggiorno almeno quinquennale
in Italia.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione prima, sentenza n. 4978 del 22 giugno 2011, dd. del 26 ottobre 2011
Il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dall’Unione degli Atei e
degli Agnostici Razionalisti – UAAR contro il Comune di Torre del
Greco in relazione all’avviso pubblico da quest’ultimo diffuso ogni anno
per l’erogazione di un “premio di maritaggio a favore di fanciulle
bisognose” nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso
cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Terza Civile, ordinanza del 17 ottobre 2011
Le delibere comunali in materia di prestazioni assistenziali non possono
derogare dal principio di parità di trattamento di cui all’art. 41 del
d.lgs. n. 286/98. Il giudice ordina l’erogazione delle prestazioni ai
soggetti esclusi e la riapertura dei bandi.
Tribunale Ordinario di Brescia, sezione Terza Civile, ordinanza del 17 ottobre 2011
Le delibere comunali in materia di prestazioni assistenziali non possono
derogare dal principio di parità di trattamento di cui all’art. 41 del
d.lgs. n. 286/98. Il giudice ordina l’erogazione delle prestazioni ai
soggetti esclusi e la riapertura dei bandi.
Corte di Cassazione, sezione Prima Penale, sentenza n. 36446, ud. 23 settembre 2011, dd. 10 ottobre 2011
A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
nella legge 2 agosto 2011, n. 129 , la nuova formulazione del reato di
ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore
di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può
ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, e
pertanto dà luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti
verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa di cui sopra.
Corte di Cassazione, sezione Prima Penale, sentenza n. 36451, ud. 23 settembre 2011, dd. 10 ottobre 2011
A seguito del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
nella L. 2 agosto 2011, n. 129 , la nuova formulazione del reato di
ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore
di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 286/1998, non può
ritenersi in continuità normativa con la precedente disposizione, e
pertanto dà luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti
verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa di cui sopra.
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza del 30 settembre 2011, n. 19985
La terza sezione della Corte di Cassazione ribadisce il suo orientamento
circa l'immediata rilevanza in Italia delle norme della Convenzione e
l'obbligo, da parte del Giudice dello Stato di applicarle direttamente (
Cass. S.U. n. 28507/05) anche quando non esse siano contrarie al
diritto interno, alla sola condizione che la loro interpretazione superi
il doveroso controllo secundum constitutionem .
Corte di Cassazione, sezione Prima Civile, sentenza del 23 settembre 2011, n. 19464
La Corte di Cassazione ritorna sulla questione della inespellibilità del
cittadino straniero convivente con parente entro il quarto grado,
cittadino italiano, anche qualora quest’ultimo sia minorenne. La Corte
afferma che va garantito il diritto alla unità familiare, la cui tutela
deve ritenersi validamente “richiesta” per il solo tramite dei genitori
del medesimo minore.
Corte di Cassazione, sezione Prima Civile, sentenza del 23 settembre 2011, n. 19464
La Corte di Cassazione ritorna sulla questione della inespellibilità del
cittadino straniero convivente con parente entro il quarto grado,
cittadino italiano, anche qualora quest’ultimo sia minorenne. La Corte
afferma che va garantito il diritto alla unità familiare, la cui tutela
deve ritenersi validamente “richiesta” per il solo tramite dei genitori
del medesimo minore.
Consiglio di Stato, Sez. III, 20 settembre 2011, n. 5286
Reg. Ric. 5896/2011
Corte di Cassazione - Ordinanza dell’8 settembre 2011 n. 18480
Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente aver lavorato
da almeno un anno anche in maniera non continuativa. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 18480 dell’8 settembre 2011 ha accolto il
ricorso di un cittadino straniero annullando il decreto di espulsione
emanato dal Prefetto di Foggia e cassando il decreto del Giudice di
pace che non aveva ritenuto di accogliere la richiesta di opposizione al
decreto in base al fatto che l'espulsione era avvenuta prima della
decorrenza dei sessanta giorni dalla scadenza dei titoli di soggiorno
previsti come tempo utile per chiederne rinnovo o conversione . La Corte
di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ricordato che "appare
manifesta la fondatezza del ricorso che denunzia l'indebita valutazione
di non rinnovabilità fatta dai GdP quale ostacolo a ritenere
intempestivo e quindi invalido il decreto di espulsione de quo che
appare al proposito di rilievo richiamare, sulla rilevanza "esterna" del
lavoro stagionale anche ai fini del tramutamento "per conversione" del
titolo di soggiorno stagionale, quanto affermato da questa Corte"
Nell'ordinanza viene, inoltre, ricordato che "ai fini della conversione
del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di
soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza
in Italia da almeno un anno non implica necessariamente lo svolgimento
continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a
tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di
un'interpretazione "secundum constitutionem", anche in virtù di una
successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente
autorizzati. Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento
dell'avvenuta integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una
pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo
temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno,
adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle ragioni
che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza
del requisito di legge»(Cassazione n.19793/2009). La Corte di
Cassazione riafferma, dunque, un'interpretazione costituzionalmente
orientata del requisito di permanenza stabilito dall'art. 30, comma 1,
lettera del Dlgs. 286/98, ritenendo avvenuta l'integrazione del
presupposto di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia
susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore
all'anno.
Corte di Cassazione - Sentenza del 7 settembre 2011 n. 18384
Accolto il ricorso di una cittadina italiana per ottenere il rilascio
del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del
fratello affetto da malattia cronica invalidante. La cittadina italiana
aveva presentato ricorso contro la Corte d'appello di Bologna che aveva
negato il ricongiungimento, accogliendo il reclamo del Ministero degli
Affari Esteri e revocando il provvedimento del Tribunale di Bologna che,
invece, aveva dato parere positivo all'ingresso per mortivi familiari
del fratello, familiare extracomunitario di cittadina comunitaria. La
Corte di appello aveva ritenuto fondato il reclamo del MAE : la
lavoratrice, conseguita la cittadinanza italiana, aveva ottenuto il
ricongiungimento con i suoi genitori ma aveva di fatto determinato una
situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica
invalidante. Tale situazione non era, seconod i giudici, meritevole di
tutela da parte dell'ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha
ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso " perché l’art. 3, comma 2,
lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 non richiede altro requisito- ai fini
dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare
diverso da quelli definiti all’art. 2 che quello di essere a carico o di
convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale ovvero la
ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il cittadino
dell’Unione lo assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento
impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma erroneamente
ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina
italiana non contemplato dalla norma.Il provvedimento impugnato, dunque,
deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per
nuovo esame e per il regolamento delle spese."
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 18 maggio 2011, n. 17966, dd. 01.09.2011
La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17966
depositata il 1 settembre scorso, ha respinto il ricorso proposto
dall’INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1261/07
che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente
soggiornante in Italia, ma non in possesso della carta di soggiorno o
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto all’accesso
alla pensione di inabilita’ di cui all’art. 12 della legge n. 118 del
1971, negatagli dall’INPS.In questo senso, l’INPS aveva fatto
riferimento nel ricorso ad un precedente di Cassazione ( Corte di
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2008, n. 24278 ) che
aveva affermato che l'istituto dell'assegno familiare per i nuclei
familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico ex art. 65
della legge n. 448/1998 non poteva essere riconosciuto ai lavoratori di
nazionalità tunisina, in quanto l'art. 65 della L. n. 35/1997, che ha
ratificato l'accordo di Associazione euro-mediterraneo del 17 luglio
1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantirebbe la parità di
trattamento solo in materia di previdenza sociale. La Corte di
Cassazione italiana, con la sentenza ora depositata, compie dunque un
revirement rispetto al suo precedente giurisprudenziale, e prende
finalmente atto della corretta portata applicativa della clausola di
parita’ di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli
Accordi euromediterranei, sottolineando che la pensione richiesta dal
lavoratore marocchino, costituisce prestazione assistenziale e non
previdenziale, “ma non vi e’ sovrapposizione tra il concetto comunitario
di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale”.
Infatti, prosegue la Corte di Cassazione “il concetto comunitario di
sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della
giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da
ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze
personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad
uno dei rischi elencati nell’art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71,
dove sono incluse le prestazioni di invalidità”. La Corte di Cassazione,
dunque, conclude che “la Corte di Appello di Torino aveva fatto una
corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il
giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno,
per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il
conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari
mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato
da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di
interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di
Giustizia europea” (Cass. sentenza n. 26897/2009).
Tribunale ordinario di Genova, ordinanza n. 1608 del 16 agosto 2011
E' discriminatoria l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri
dell'UE dalle selezioni per gli incarichi di rilevatori comunali nel
censimento generale della popolazione.Secondo il giudice di Genova,
l'amministrazione comunale non poteva fare riferimento alla normativa
che prevedrebbe - secondo l'interpretazione governativa- il requisito
della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi
civili nella Pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n.
487/94, in quanto gli incarichi di rilevatori comunali del censimento
non si costituiscono attraverso rapporti pubblici d'impiego, bensì
nelle modalità dei contratti di lavoro parasubordinato per prestazioni
occasionali. Pertanto, secondo il giudice di Genova non vi sono ostacoli
normativi alla possibilità per i cittadini extracomunitari di essere
assunticome rilevatori del censimento in quanto essi godono del
principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia
di diritti civili e di occupazione in virtù di una molteplicità di norme
giuridiche , prima fra tutte l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 facente
riferimento alla Convenzione OIL n.143/1975.
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza del 12 agosto 2011
Censimento generale della popolazione: Comuni non possono escludere i
cittadini extracomunitari dalle selezioni per il reclutamento dei
rilevatori addetti al censimento.Secondo il Giudice Riccardo Attanasio è
del tutto infondata la pretesa del Comune di Milano di fare riferimento
alle norme sull'accesso al pubblico impiego: i rilevatori sono infatti
legati all'amministrazione da contratti di prestazione occasionali per i
quali nessuna norma impone vincoli di cittradinanza, dovendosi invece
applicare il principio di parità tra cittadini e stranieri nell'attività
contrattuale fissato dall'art. 2, comma 2, del TU immigrazione.
Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, ordinanza n. 2940 del 9 agosto 2011
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza n. 2940/2011 R.G.
depositata il 9 agosto scorso, ha accolto il ricorso
anti-discriminazione presentato da una donna dichiarata apolide ai sensi
della Convenzione di New York del 1954, contro il Comune di
Firenze e l'INPS che le avevano negato l'accesso all'assegno di
maternità comunale previsto dall'art. art. 66 della legge 23.12.1998, n.
448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo"), poi trasfuso con modifiche nell'art. 74 del d.lgs. 26 marzo
2001, n. 151 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") .
Tribunale di Trieste, sez. Lavoro, ordinanza del 5 agosto 2011
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato
la natura discriminatoria del bando di concorso indetto il 19 aprile
2010 dal Comune di Trieste per l'assegnazione dei contributi a sostegno
delle locazioni, previsti dall'art. 12 della L.r. del FVG n.
6/2003 e subordinati ad un requisito di anzianità di residenza
decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 della legge
regionale fvg n. 18/2009.Il giudice del lavoro di Trieste ha
accolto il ricorso presentato da quattro nuclei familiari rumeni
residenti a Trieste e dall'ASGI riconoscendo che il requisito di
anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o
dissimulata vietata dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto
contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri
Paesi membri dell'UE e a quello di parità di trattamento previsto
a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie
di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, ma
ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i
titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i
rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria).
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 luglio 2011, Oguz c. Regno Unito, causa C186/10
Con la sentenza del 21 luglio 2011, nella causa Oguz contro Regno Unito
(causa C-186/10), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha concluso
che l’art. 41 , n. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo di
Associazione CEE-Turchia, che prevede una clausola di standstill, per
cui le parti non possono introdurre nuove restrizioni alla liberta’ di
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nei confronti dei
cittadini dell’altra Parte, puo’ essere invocata anche dal cittadino
turco che abbia intrapreso nello Stato membro dell’Unione europea
un’attività’ di lavoro autonomo, nonostante il suo soggiorno in detto
Paese sia stato autorizzato con l’espressa condizione che egli non avvii
attività di natura commerciale o professionale. Secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, non ha
rilievo quale sia la condizione di soggiorno del cittadino turco nel
Paese membro, alla data in cui presenta la domanda di stabilimento, in
quanto la condizione di standstill non gli conferisce un diritto
sostanziale al soggiorno per motivi di lavoro subordinato nel Paese
membro, ma solo un diritto procedimentale, cioè la garanzia che
nell’esaminare la sua istanza lo Stato membro dovrà fare riferimento
alla normativa sull’immigrazione in vigore all’entrata in vigore del
Regolamento CEE 19.12.1972, n. 2760 (GU CE L 293), con il quale il
Protocollo addizionale e’ stato approvato e ratificato a nome della
Comunità europea, senza tenere conto delle eventuali restrizioni
operate successivamente dalla legislazione sull’immigrazione dello Stato
membro.
Corte Costituzionale, ordinanza del 4 luglio 2011, n. 222, dd. del 21 luglio 2011
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell' art. 32, commi 1 e 1- bis
, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificati dalla lett. v
) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in
riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo articolo in riferimento all'art. 2, lett. h
), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE , e all'art. 1, comma
1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di
«sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto». Secondo la Corte, il
Tribunale remittente ha omesso di esplorare possibilità interpretative
diverse da quella posta a base della questione e non ha adempito
all’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma censurata, secondo la quale la legge n. 94 del 2009 non
potrebbe comunque trovare applicazione in ordine a coloro che hanno
maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno
anteriormente alla sua entrata in vigore e che, quindi, la novella in
questione si applicherebbe ai minori affidati dopo la sua entrata in
vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno
due anni dopo la sua entrata in vigore, in modo da consentire agli
stessi di partecipare al progetto biennale.
Corte Costituzionale, sentenza del 20 luglio 2011, n. 245
Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la
sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo
comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle
pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei
casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri,
l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano.Secondo la Corte
Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce
un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della
Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo
12della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli
non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in
quanto esseri umani», con la conseguente che la «condizione giuridica
dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa
ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi».Ugualmente,
secondo la Corte costituzionale, la normativa introdotta dal "pacchetto
sicurezza" ha determinato una violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost., in quanto ha violato i vincoli derivanti dalla nostra adesione e
ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà
fondamentali.
Tribunale di Genova, sez. Lavoro, ordinanza del 19 luglio 2011
Discriminatoria l'esclusione di una cittadina ecuadorenia da una
selezione indetta dalla Provincia di Genova per operatori
socio-sanitari. L'esclusione era stata motivata dalla mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE,
che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2
del d.p.r. n. 487/94. Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque,
la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r.
n. 487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica
amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del
Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la
norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001
possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione
costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della
Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare
l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni
solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e
dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che
implichino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse
nazionale.
Tribunale Ordinario di Milano, sezione Lavoro, ordinanza dd. 13 luglio 2011
E' discriminatorio il comportamento del Ministero dell'Interno che
impedisce agli stranieri esclusi illegittimamente dalla procedura di
emersione per effetto dell'applicazione dell'art. 14 c. 5 ter d.lgs. n.
286/98 di poter chiedere la riapertura del procedimento.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 14733, ud. 17 maggio 2011, dd. 05 luglio 2011
L'immigrato extracomunitario regolarmente soggiornante anche se non in
possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti) ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 27 giugno 2011, dd. 30 giugno 2011
Il giudice di Pace di Agrigento ha accolto il ricorso di un cittadino
tunisino, sposato regolarmente con una cittadina olandese e in possesso
di un visto Schengen, contro il decreto di espulsione e lo ha annullato
con un'ordinanza.
Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, ordinanza del 30 giugno 2011
Discriminatoria e contraria alla direttiva n. 2003/109/CE sui lungo
soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un
requisito di anzianità di residenza in Italia l'accesso al fondo per il
sostegno alle locazioni.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 25615, dd. del 27 giugno 2011
I Giudici hanno respinto il ricorso di un amministratore delegato di una
società che aveva assunto dei cittadini stranieri con il permesso di
soggiorno non in regola. Osservano che e' lo stesso art. 22,
comma 12 del DLgs. 286/1998 , che punisce "chi occupa alle proprie
dipendenze", ritenendo con questa definizione non la sola assunzione,
ma l'occupazione lavorativa nella sua totalità.
Tribunale di Genova, sez. Lavoro, ordinanza n. 1329 del 29 giugno 2011
Discriminatoria l'esclusione di un cittadino bielorusso da un concorso
pubblico per programmatore CED indetto dal Comune di
Savona. L'esclusione era stata motivata dalla mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, che
secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2 del
d.p.r. n. 487/94.Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la
riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n.
487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica
amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del
Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la
norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001
possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione
costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della
Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare
l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni
solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e
dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che
implichino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse
nazionale.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, sentenza n. 5944 del 4 maggio, 2011 dd. 21 giugno 2011
Pur non dimostrando adeguatamente una situazione di personale
persecuzione, il Giudice ha dichiarato accoglibile la domanda di
protezione sussidiaria di una cittadina straniera che sarebbe dovuta
essere rimpatriata.
Corte d'Appello di Venezia, sezione Terza Civile, decreto del 20 giugno 2011
La Corte di Appello di Venezia, con decreto 20 giugno 2011 ha
riconosciuto anche ai familiari del lungo soggiornante il diritto alla
concessione del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9del d.lgs. n.
286/98, anche se quest’ultimi non soddisfano autonomamente il requisito
di soggiorno almeno quinquennale in Italia.
Giudice di Pace di Bari, sentenza del 13 giugno 2011, dd. 15 giugno 2011
Annullato il provvedimento di espulsione a carico di un cittadino
tunisino a seguito della constatata violazione dell'art. 7 della
Direttiva europea n. 2008/115/CE in materia.
Tribunale Ordinario di Verona, Sezione Prima Civile, decreto del 9 giugno 2011, dd. 14 giugno 2011
Protezione umanitaria in ragione dell'orientamento sessuale del
richiedente. Annullato il provvedimento di diniego al rilascio di un
permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 del D.Lgs.286/98.
Tribunale di Pescara, sezione civile, ordinanza del 14 giugno 2011, n. 656
Discriminatorio il rifiuto del tesseramento ad una società calcistica del minore straniero non accompagnato affidato in Italia.
Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, ordinanza del 9 giugno 2011
Il tribunale ordina a Comune e INPS di corrispondere provvisoriamente
l'assegno sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione
di legittimità costituzionale.
Consiglio di Stato, sezione Terza, ordinanza del 10 giugno 2011
La nascita di un figlio da una cittadina straniera abitualmente
soggiornante in Italia impedisce il trasferimento a Malta in base
all'art. 15 del Regolamento Dublino .
Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 1732 del 8 giugno 2011
Il Consiglio di Stato, nella seduta del 8 giugno 2011, ha esaminato una
richiesta di parere giunta dal Ministero dell'Interno in merito alla
corretta interpretazione delle norme in vigore relative alla
trascrizione in Italia degli atti formati all'estero relativi ai
cittadini stranieri, in base all'art. 19 del d.p.r. n. 396/2000 e alla
possibilità di effettuare delle annotazioni. Ciò è stato reso necessario
dalle diverse controversie intervenute in giurisprudenza, oltre che
alle critiche ricevute dal Consiglio Nazionale del Notariato, rivolte
all'interpretazione ministeriale data con circolare del 26 marzo 2001,
n.2, in particolare rispetto ad alcune richieste di annotazione di atti
pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia. Il Consiglio
di Stato, in risposta alla richiesta del Ministero, " ritiene che la
piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario
regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame
non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio,
debba ritenersi condivisibile l’impostazione per la quale le
trascrizioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 sono
meramente riproduttive di atti formati all’estero da stranieri residenti
in Italia al fine di agevolarli nell’ottenimento delle copie integrali
degli stessi.
Corte d'Appello di Roma - Sezione I Civile - Volontaria Giurisdizione- decreto del 17 maggio 2011, dd. 6 giugno 2011
La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto il diritto di un cittadino
tunisino alla carta di soggiorno per motivi familiari, nonostante fosse
entrato illegalmente sul territorio nazionale e avesse contratto
matrimonio in Italia in condizione di soggiorno irregolare.
Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, sentenza del 28 aprile 2011, n. 22105, dd. del 1 giugno 2011
La Corte ha stabilito che l'efficacia diretta nell'ordinamento interno
della direttiva 2008/115/CE comporta la disapplicazione anche della
norma dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 , versandosi
pertanto in un'ipotesi di abolitio criminis.
Tribunale di Varese, decreto del 30 maggio 2011
Estensore G. Buffone
Consiglio di Stato, sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), sentenza del 10 maggio 2011, n. 7
La c.d. "doppia espulsione" non è ostativa alla sanatoria colf e badanti del settembre 2009
Tribunale Civile di Vicenza, ordinanza del 27 maggio 2011, n. 1684, dd. del 31 maggio 2011
Il Tribunale civile di Vicenza, con l'ordinanza depositata il 31
maggio scorso, ha accolto il ricorso/azione giudiziaria
anti-discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286/98 inoltrato da sei
cittadini stranieri nonché da CGIL-CISL-UIL Vicenza, con il sostegno dei
legali dell'ASGI, contro le delibere del Comune di Montecchio Maggiore
(VI) (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n. 347 dd. 8 dicembre 2009) con
le quali sono stati rivisti i parametri utilizzati per il rilascio
del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i
medesimi parametri sono stati resi uniformi ai fini della
presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio
del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del
"contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di
lavoro subordinato. La delibera comunale aveva innalzato sensibilmente
tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi
previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la
circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18 novembre 2009 ha
adottato quali criteri di riferimento ai fini della procedura di
ricongiungimento familiare.
Giudice di Pace di Milano, sentenza del 20 maggio 2011
Contraddittorietà fra la motivazione nella mancata concessione del
termine per il rimpatrio e gli altri atti e provvedimenti posti in
essere nell'occasione dalla Pubblica Amministrazione competente. Accolto
il ricorso.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza del 29 aprile 2011, n. 18586, dd. del 11 maggio 2011
La Corte, tenuto conto della pronuncia della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 28 aprile 2011 , ha stabilito che il giudice di
deve disapplicare, stanti gli artt. 15 e 16 della direttiva
2008/115/CE , la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto
ter, del d. lgs. n. 286 del 1998 , con il conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza di condanna impugnata, non essendo il
fatto previsto dalla legge come reato.
Tribunale di Roma, sentenza del 9 maggio 2011
Decreto legilsativo n. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Tribunale di Roma, sentenza del 9 maggio 2011
art. 13, comma 13 D.lvo. 286/1998 (Giudice, dottoressa Paola De Nicola)
Tribunale civile di Brescia, ordinanza del 5 maggio 2011, n. 1009
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 5 maggio 2011 (n.
1009/11 V.G.), ha dichiarato cessata la materia del contendere con
riferimento ad un ricorso presentato dall'ASGI e dalla Fondazione Guido
Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro due ordinanze del
Sindaco di Bassano Bresciano, con le quali rispettivamente
venivano previsti ulteriori requisiti per l'iscrizione anagrafica
dei cittadini extracomunitari e specificatamente il possesso della carta
di soggiorno, del passaporto con regolare visto di ingresso e di un
reddito minimo, nonché veniva indetto un Bando per l'assegnazione di
lotti residenziali di proprietà del comune, prevedendo il requisito per i
cittadini extracomunitari dell'anzianità di soggiorno legale in Italia
da almeno dieci anni.
Tribunale Civile di Piacenza, decreto del 5 maggio 2011
L'ufficiale di stato civile non può rifiutare le pubblicazioni di
matrimonio per la mancanza del nulla osta delle autorità di origine
dello straniero, quando il mancato rilascio dipende da motivi religiosi
incompatibili con il sistema costituzionale ed internazionale dei
diritti fondamentali.
Tribunale civile di Brescia, ordinanza del 5 maggio 2011, n. 1009
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 5 maggio 2011 (n.
1009/11 V.G.), ha dichiarato cessata la materia del contendere con
riferimento ad un ricorso presentato dall'ASGI e dalla Fondazione Guido
Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro due ordinanze del
Sindaco di Bassano Bresciano, con le quali rispettivamente
venivano previsti ulteriori requisiti per l'iscrizione anagrafica
dei cittadini extracomunitari e specificatamente il possesso della carta
di soggiorno, del passaporto con regolare visto di ingresso e di un
reddito minimo, nonché veniva indetto un Bando per l'assegnazione di
lotti residenziali di proprietà del comune, prevedendo il requisito per i
cittadini extracomunitari dell'anzianità di soggiorno legale in Italia
da almeno dieci anni.
Corte di Giustizia CEE, Sezione Prima, sentenza del 28 aprile 2011, c-61/11 PPU
Il reato dello straniero espulso o respinto che trasgredisce all'ordine
del Questore di lasciare il territorio nazionale viola la direttiva UE
sui rimpatri e deve essere disapplicato.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 16453, udienza del 24 febbraio 2011, deposito del 27 aprile 2011
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito
della modificazione da parte della legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1,
co. 22, lett. h), dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 , il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel
territorio dello Stato può configurarsi esclusivamente nei
confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli
stranieri in posizione irregolare.
Giudice di Pace di Milano - Sez. Affari Immigrazione, sentenza del 26 aprile 2011, n. 29521
Depositata il 28 aprile 2011
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. del 26 aprile 2011 n. 54694
La sussistenza dell’aggravante di discriminazione razziale di cui
all’art. 3 D.L. 122/93 rende il reato di ingiuria di competenza del
Tribunale collegiale e perseguibile d’ufficio nonostante la remissione
della querela.
Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 19 aprile 2011, n. 3426
Mentre per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno
l'articolo 5, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 detta una
disciplina rigida che impone il rigetto delle istanze in presenza di
determinate condanne penali a carico del richiedente, per il rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
l'articolo 9, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 286/98, a differenza
del precedente articolo 5, comma 3, non prevede alcun automatismo, ma
attribuisce all'autorità amministrativa un potere discrezionale che le
consente e le impone di valutare caso per caso l'effettiva pericolosità
sociale del richiedente.
Giudice di pace di Napoli, sezione immigrati, decreto dell'11 aprile 2011, n. 237
Depositato il 18 aprile 2011, avv. Alberto Franco
Corte di Cassazione, sentenza del 22 febbraio 2011, n. 13408, dd. del 1 aprile 2011
La Corte ha precisato che, in caso di ingresso o
soggiorno illegale del cittadino di Paese extra UE in territorio
italiano, il Giudice di Pace è deputato ad irrogare la misura
dell'espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta
al giudice di pace, pur avendo l'applicazione della
misura natura discrezionale e non obbligatoria ed essendo altresì
subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative
all'immediata esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I civile, sentenza del 1 aprile 2011, dd. del 11 aprile 2011
Il Tribunale ordinario di Roma ha riconosciuto fondata la domanda di
permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 del
D.lgs.286/98 ad un cittadino ghanese minacciato dal suo nucleo
familiare per la scelta religiosa.
Giudice di Pace di Ravenna, ordinanza del 25 marzo 2011, n. 30
Depositata il 28 marzo 2011.
Corte di Cassazione, Sezione Sesta civile, ordinanza del 24 febbraio 2011, n. 6879
Depositata il 24 marzo 2011
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza n. 6880, udienza del 24 febbraio 2011, dd. 24 marzo 2011
La Suprema Corte, ha stabilito che, in base dagli artt. 2 lett. g) e 14
del d. lgs. n. 251 del 2007 , la misura della protezione
sussidiaria si fonda su requisiti distinti rispetto a quelli posti a
base del riconoscimento dello status di rifugiato politico e,
conseguentemente, essa non richiede altresì il positivo riscontro del
fumus persecutionis. Sulla base di questo principio, il richiedente che
sia colpito da una misura restrittiva della libertà personale nel suo
Paese non può vedersi negata la protezione sussidiaria solo perché
non si sia reso autore di opinioni contrastanti con quelle del Governo,
occorrendo verificare se ricorra il rischio effettivo di essere
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti detentivi
inumani e degradanti.
Tribunale di Modena, sentenza del 24 marzo 2011, n. 2688/10 R.G. Trib.
Decreto legislativo 286/1998, art. 14 comma 5-ter e 5-quater
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, ordinanza del 23 marzo 2011, n. 245
Depositata il 23 marzo 2011.
Tribunale di Modica, ordinanza del 23 marzo 2011 n.
Rilevante e non manifestamente inforndata la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 14 comma 5 quater D.Lgs. 286/98 in
riferimento agli artt. 3, 11,27, e 117 della Costituzione. Il giudice
ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Tribunale di Bologna, Sezione impugnazioni cautelari penali, ordinanza del 21 marzo 2011, n. 349/11 R.I.M.C.P.
Decreto legislativo n. 286/1998, art. 14 comma 5-ter
Tribunale di Bologna, sentenza del 16 marzo 2011, n. 124
Abolitio criminis; revoca della condanna inflitta ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater Decreto Legislativo 286/1998
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Penale, sentenza del 15 febbraio 2011, n. 170
Depositata l'11 marzo 2011.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, ordinanza del 10 marzo 2011, n. 342
Depositata l'11 marzo 2011.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza del 4 aprile 2011, n. 7614
Il procedimento riguardante il riconoscimento dello “status” di apolide,
in mancanza di diversa esplicita previsione legislativa, deve essere
assoggettato alle forme proprie del giudizio ordinario di cognizione e
si deve svolgere in contraddittorio con il Ministro degli Interni.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, ordinanza dell'8 marzo 2011, n. 11050
Depositata il 18 marzo 2011
Tribunale di Modena, Sezione Penale, ordinanza del 5 marzo 2011, n. 161/11 R.G. Trib.
Decreto legislativo 286/1998, art. 14 comma 5-ter
Tribunale di Modena, ordinanza del 4 marzo 2011, n. 93/11 R.G. Trib.
Decreto Legislativo n. 286/1998, art. 14 comma 5-ter
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, ordinanza del 3 marzo 2011, n. 278
Depositata il 4 marzo 2011
Tribunale Amministrativo per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda, sentenza del 1° marzo 2011, n. 386
Ove sia presentata l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno,
l’articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal
d.lgs. n. 3/2007, ai fini della valutazione della pericolosità dello
straniero non ritiene sufficiente la sussistenza di condanne per i reati
previsti dall’articolo 380 c.p.p., né, limitatamente ai delitti non
colposi, dall’articolo 381 c.p.p., ma impone di considerare, altresì, la
durata del soggiorno dello straniero, nonché il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo.
Tribunale di Torino, Sezione Terza Penale, sentenza del 28 febbraio 2011, n. 987
Decreto Legislativo n. 286/1998, art. 14 comma 5-ter
Consiglio di Stato, ordinanza del 25 febbraio 2011, n. 912
Ordinanza n. 4/2011 REG. RIC.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 22 febbraio 2011, n. 13408
In tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel
territorio dello Stato, l'irrogazione dell'espulsione quale sanzione
sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui
competenza il reato è devoluto, ma che l'applicazione della misura ha
natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione
della insussistenza di situazioni ostative all'immediata esecuzione
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
Tribunale di Nola, Sezione penale in composizione monocratica, sentenza del 17 febbraio 2011, n. R.G. 11512/09
art. 14 co.5 ter, in relazione al co.5 quinquies del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286
Tribunale di Milano, Sezione VII penale in composizione monocratica, ordinanza dell'11 febbraio 2011
Rigetto della richiesta del PM di rinvio degli atti del processo alla
Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione
Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima, ordinanza dell'11 febbraio 2011, n. 98/11 Reg. C.C.
Decreto Legislativo n. 286/1998, art. 14 comma 5-ter
Corte d'Appello di Trento, Sezione penale, ordinanza del 2 febbraio 2011, n. R.G. 451/10
Decreto legislativo 286/1998, art. 14 comma 5 ter
Corte d'Appello Civile di Venezia, Sezione Minori, decreto del 21 gennaio 2011, d. 27 gennaio 2011
Puo' rientrare in Italia la madre straniera per opporsi al procedimento
di adottabilità della figlia. Accolto il procedimento di reclamo innanzi
alla Corte d'Appello di Venezia avverso la decisione del Tribunale per i
minorenni che negava l'autorizzazione all'ingresso.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione II, sentenza del 21 gennaio 2011, n. 86
Non è ostativo all'emersione il reato di inottemperanza all'ordine di
allontanamento per contrasto con la direttiva europea n° 115/2008.
Consiglio di Stato, ordinanza del 19 gennaio 2011, n. 376
Art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998
Tribunale di Torino, Sezione IV penale, sentenza del 5 gennaio 2011, n. 52
Art. 14, comma 5-quater, Decreto Legislativo 286/1998.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza decisa il 1 dicembre 2010, n. 26056, dd. del 23 dicembre 2010
La Corte ritiene che sia possibile riconoscere lo status di rifugiato
anche nel caso in cui manchino prove fornite dal richiedente stesso, a
condizione che lo stato di persecuzione venga nondimeno suffragato da
documentazione proveniente da organizzazioni governative e non
governative.
Corte Costituzionale, sentenza del 17 dicembre 2010 n. 359
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte
in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento,
secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma
5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato
motivo».
Tribunale di Venezia, sentenza n.2189 del 17.12.2010
Proferire nei confronti di stranieri insulti che, lungi dal rimanere
“mere aberranti manifestazioni del pensiero”, si traducono in
incitamento ad agire violentemente e compiere un’aggressione ai danni
degli stessi, fonda l’applicazione della circostanza aggravante di cui
all’art. 3 L. 205/93. La condotta intollerante manifestata con
frasi offensive - “dateci i permessi di soggiorno albanesi di merda”,
(..) “stranieri di merda” – poi sfociata in una vera e propria
aggressione ulteriormente accompagnata da urla dal chiaro tenore
razzista - “stranieri di merda vi ammazziamo tutti”- palesa la finalità
di discriminazione o di odio - etnico razziale della condotta criminosa e
la sua idoneità a rendere percepibile ed a suscitare in altri identici
sentimenti di odio nonché a generare ulteriori comportamenti
discriminatori.
Tribunale ordinario di Venezia, sezione del GIP, sentenza del 17 dicembre 2010, n. 2189, dd. del 10 gennaio 2011
A seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Venezia, sezione del
giudice per le indagini preliminari, con sentenza n. 10 dd. 12.01.2011,
ha condannato uno dei quattro militanti della Lega, originari
della provincia di Bergamo, che erano stati rinviati a giudizio con
l'accusa di lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale in
quanto, secondo l'accusa, a margine della Festa della Lega a
Venezia, il 13 settembre 2009, avrebbero fatto irruzione in un
ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri e procurando
loro lesioni volontarie.
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza del 3 dicembre 2010 n. 450
Il risarcimento del danno patrimoniale e non derivante dal decesso dello
straniero avvenuto in Italia a seguito di incidente stradale va
assicurato al familiare straniero anche se residente all’estero alle
stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a prescindere
dalla condizione di reciprocità
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 22 novembre 2010, n. 8120
Secondo il Consiglio di Stato, ad un cittadino straniero, in attesa di
conclusione della regolarizzazione in Italia, va garantita
la continuità della pratica di emersione anche se rientra nel proprio
Paese a causa di necessarie cure mediche.Secondo i giudici la
situazione si colloca in un’area di eccezionalità e va percio' evitato
che la sua situazione possa risolversi in un danno dell’ aspettativa
legittimamente maturata alla sanatoria della posizione di lavoro.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima quater, sentenza 24 novembre 2010 n. 33908
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di un cittadino straniero a cui
era stato rifiutato dal Consolato itlaiano del proprio paese di origine
il visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato avendo presentato
un passaporto con numero diverso diverso dal numero indicato al momento
della richiesta di nulla osta allo sportello unico competente.
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 23 novembre 2010, causa C-145/09
Libera circolazione delle persone - direttiva 2004/38/ce - cittadino
dell'Unione nato e residente da piu' di 30 anni nello stato membro
ospitante - condanne penali - decisione di allontanamento - motivi
imperativi di pubblica sicurezza
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima quater, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581
Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque
affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati
sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età
sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso
di soggiorno.
Corte
di Giustizia dell'UE, Sezione Grande, sentenza del Sentenza 9 novembre
2010, n. 111, procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09
La Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in riferimento al
caso di un soggetto ammissibile allo status di rifugiato. Nella specie
si trattava di richiedente asilo affiliato ad un’organizzazione inserita
nell’elenco dell’Unione europea di gruppi coinvolti in atti
terroristici e la Corte di Giustizia ha ritenuto che, per poter
considerare sussistenti le cause di esclusione, l’autorità competente
deve valutare che sia effettivamente ascrivibile al ricorrente una
responsabilità individuale per atti commessi dall’organizzazione durante
il periodo in cui ne faceva parte. La Corte, inoltre, chiarisce che a
tal fine si deve esaminare il ruolo effettivamente svolto dalla persona
nella partecipazione ad atti terroristici, la sua posizione all’interno
dell’organizzazione, il grado di consapevolezza che aveva rispetto alle
attività dell’organizzazione stessa e l’eventualità che fosse sottoposta
a pressioni o ad altre forme di condizionamento. Infine, la Corte
precisa che l’esclusione dallo status di rifugiato non è subordinata
alla circostanza che la persona rappresenti un pericolo attuale per lo
Stato membro d’accoglienza, in quanto le clausole di esclusione si
basano solo su atti commessi in passato.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e 101/09
L'esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato di una persona
deve essere sempre subordinata ad un esame individuale dei fatti
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 5 novembre 2010, n. 22559
La Corte di Cassazoione ha respinto il ricorso presentato da un datore
di lavoro che aveva impiegato un certo numero di lavoratori stranieri in
condizioni irregolari e che, a seguito di accertamento ispettivo, si
era visto notificare dall'INPS la richiesta di pagamento dei relativi
contributi previdenziali e delle sanzioni., ribadendo la sua linea
consolidata secondo la quale l'illegittimità del contratto di lavoro con
il lavoratore straniero irregolare non esclude l'obbligazione
retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro. Questo al fine
di garantire la razionalità complessiva del sistema che altrimenti
vedrebbe alterate le regole del mercato e della concorrenza,
avvantaggiando i datori di lavoro che violassero la normativa
sull'immigrazione (in questo senso anche Cassazione , n. 7380 dd.
26.03.2010).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010
Con la sentenza n. 21799 del 6 luglio 2010, la Corte di Cassazione, I
sezione Civile, la Corte di cassazione, Sezioni Unite
Civili, hanno chiarito che «la temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo
sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di
situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali
strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi
danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in
considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al
minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo
sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto".
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 17 giugno 2010, causa C-31/09
Una persona di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o
l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e
l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente
(UNRWA) ha diritto di ricevere protezione ai sensi della Convenzione di
Ginevra sullo Status di Rifugiato
Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, ordinanza del 8 ottobre 2010
Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto il diritto di una cittadina
albanese, coniugata con cittadino italiano e madre di figli di
cittadinanza italiana, titolare della carta di soggiorno a tempo
indeterminato prevista dal d.lgs. n. 30/20007 a favore dei familiari di
cittadini dell'Unione europea, di partecipare ad un concorso
pubblico indetto dal Comune di Venezia per il ruolo di educatore di
strada.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 20 settembre 2010, n. 19893
Divorzio e annullamento del matrimonio con un cittadino dell'Unione "non
comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del
cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a
condizione che il matrimonio sia durato almeno 3 anni, di cui almeno un
anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di
divorzio o di annullamento.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 19187 del 7 settembre 2010
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino straniero
che aveva presentato documentazione in lingua inglese che il giudice non
ha preso in considerazione in qaunto non redatti in lingua italiana
nell'ambito di un reclamo contro la sua opposizione al diniego dello
status di rifugiato da parte della Commissione territoriale competente.
Tribunale di Padova, ordinanza del 30 Luglio 2010 (proc. n. 1667/2010)
La scuola che non attiva l’insegnamento alternativo all’ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 17 agosto 2010 (causa n. 4742/2010)
L’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia
dalla prestazione sociale dei “Buoni vacanza” costituisce una
discriminazione diretta vietata dall’ordinamento.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010
Con la sentenza n. 17346 del 16 giugno 2010, depositata in
Cancelleria il 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione, I sezione Civile,
ha dichiarato che il coniuge non comunitario di un cittadino italiano,
entrato nello Stato accompagnando il cittadino o raggiungendolo con
regolare visto d'ingresso, trascorsi i primi tre mesi di
soggiorno"informale" e' dato richiedere la Carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs 30/2007 . In attesa della Carta e nel
caso di mancata richiesta, la sua condizione giuridica rimane vincolata
al rispetto delle norme contenute nell' art. 19 c.2 lettera c) del
D.Lgs.286/98 e all'art.28 del d.P.R. 384/99 laddove s'impone per il
coniuge non comunitario, coniugato con cittadino italiano, la condizione
d'inespellibilità e il rilascio di un permesso di soggiorno per
coesione familiare solo se soddisfa il requisito dell'effettiva
convivenza .
Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sent. del 21 luglio 2010 n. 2798
Il reato di tentata rapina è aggravato ex art. 3 L. 205/93 dalla
finalità di discriminazione e di odio etnico–razziale per l’utilizzo
dell’espressione “sporco negro” pronunciata in un contesto in cui la
pretesa del danaro è collegata alla ragione discriminatoria.
L’aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso è configurabile quando essa si rapporti
al manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola razza, non avendo
alcun rilievo la mozione soggettiva dell’agente, né la potenziale
idoneità della condotta a suscitare in altri il riprovevole sentimento
o, comunque, comportamenti discriminatori e atti emulatori, giacché,
viceversa, si escluderebbe l’aggravante in tutti i casi in cui l’azione
lesiva si svolga in assenza di terze persone
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 luglio 2010 n. 4900/06
CASE OF A. v. THE NETHERLANDS (EN)
Corte Costituzionale, sentenza del 22 luglio 2010 n. 269
La Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità
proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della
Regione Toscana 8 giugno 2009, n.29 (“Norme per l’accoglienza,
l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella
Regione Toscana”).
Corte Costituzionale, sentenza del 5 luglio 2010 n. 249
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis del codice penale,
introdotto dall'art. 1 lettera f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125.
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza del 2 luglio 2010 n. 17576
Obbligo per il giudice di scrutinare la situazione di persecuzione
addotta dall'interessato - legittima espressione del dissenso.
Consiglio di Stato, Sezione VI, Decisione del 25 giugno 2010, n. 7286
Depositta il 5 ottobre 2010
Tribunale di Prato, sentenza del 9 giugno 2010
Depositata il 6 luglio 2010
Case Udorovic vs Italy
violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour appréciation
indéniablement inexacte de certains faits importants par la cour
d'appel
Corte Costituzionale, sentenza del 10 maggio 2010, n. 170
rel. Grossi
Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, sentenza del 3 febbraio 2010, n. 17696, dd. del 7 maggio 2010
Decisione della Corte di Cassazione, V. sez. penale, n. 17696/2010
depositata il 7 maggio 2010, con la quale è stata annullata la
decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli di respingere
l'istanza di scarcerazione di A.V., la quindicenne Rom accusata di avere
rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel maggio 2008, avvenimento che
scatenò la devastazione dei campi rom di Ponticelli. La minorenne Rom
era stata condannata in primo grado alla pena detentiva di anni 3 e 8
mesi, sentenza poi confermata in appello. E' tuttora pendente il
ricorso in Cassazione.
Corte Costituzionale, sentenza 15 aprile 2010, n. 138
Matrimonio - Eterosessualità dei coniugi quale connotazione
dell'istituto matrimoniale delineato dalla disciplina codicistica (artt.
93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis ) - Possibilità che
persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con
persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del
diritto di contrarre matrimonio quale diritto fondamentale ed
inviolabile della persona, nonché violazione dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Richiesta
di pronuncia additiva intesa ad introdurre una disciplina non
costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità
del legislatore - Inammissibilità della questione
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2010, n. 7380
In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario
privo del permesso di soggiorno, la Suprema Corte ha statuito che
l'applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di
lavoro dall'obbligo di versare i contributi all'INPS in relazione alle
retribuzioni dovute. Infatti, l'obbligo contributivo è una conseguenza
automatica dell'obbligo retribuitivo che sussiste anche quanto lo
straniero impiegato è irregolarmente presente sul territorio
nazionale. Questo in virtù della lettura congiunta dell'art. 2126
del c.c. unitamente all'art. 22 del d.lgs. n. 286/98. Il fatto che il
datore di lavoro sia stato già sanzionato penalmente per l'impiego di
manodopera irregolare con la somministrazione di un'ammenda, è
ininfluente ai fini dell'obbligo al versamento dei contributi INPS in
quanto il pagamento di tali contributi è un obbligo derivante dal
rapporto di lavoro.
Tribunale di Firenze, sentenza del 19 marzo 2010, n. 332
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ha riconosciuto il
diritto di un cittadino marocchino ad ottenere l'erogazione dell'assegno
d'invalidità civile anche in mancanza del permesso di soggiorno Ce per
lungo soggiornante
Corte d'Appello di Napoli, sezione persone e famiglia, sentenza del 17 marzo 2010, n. 38
Depositata in data 26 marzo 2010
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande sezione, sentenza del 16 marzo 2010, causa 15766/03
La Grande sezione della Corte ha accertato la violazione degli articoli
6, paragrafo 1, e 14 della Convenzione, nonchè la violazione
dell'art. 2 del Protocollo n. 1
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 19 gennaio 2010, n. 1480
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un cittadino
straniero che si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno
dalla questura di Reggio Emilia a seguito dell'arresto per il reato di
rissa e della successiva apertura di un procedimento giudiziario a suo
carico, poi peraltro conclusosi con l'assoluzione. Secondo il Consiglio
di Stato, il provvedimento del questore di Reggio Emilia era illegittimo
in quanto una presunzione di pericolosità sociale può ricondursi a
determinate tipologie di condanna in sede penale, in relazione a talune
fattispecie di reato quale quelle citate negli artt. 380 e 381 c.p.p.,
per il combinato disposto degli art. 5 c. 5 e 4 c.3 del T.U.
immigrazione, ma non può essere supportata dalla mera denuncia,
anche se riferita ai medesimi reati.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 2 febbraio 2010, n. 1478
Il Consiglio di Stato ha affermato l'illegittimità del provvedimento di
diniego alla conversione del permesso di soggiorno per
affidamento-minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei
confronti di un cittadino straniero al compimento della sua maggiore
età dopo che questi che era giunto minorenne in Italia ed era stato
affidato al fratello e alla cognata, cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti. La sentenza del Consiglio di Stato si riferisce al quadro
normativo precedente alla novella introdotta dalla legge n. 94/2009 in
materia di conversione dei permessi di soggiorno al compimento della
maggiore età dei minori stranieri non accompagnati precedentemente
affidati. Tuttavia ai fini dell'interpretazione del nuovo quadro
normativo, il Consiglio di Stato afferma che la norma in materia di
minori stranieri non accompagnati e conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età non può trovare applicazione
nei casi di minori affidati a parenti entro il quarto grado ai sensi
della legge n. 184/1983 poiché in tali situazioni gli interessati
non possono considerarsi minori non accompagnati.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 14 gennaio 2010, n. 5856
La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che ai
fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza del
familiare straniero di minore soggiornante in Italia ai sensi dell'art.
31, comma 3, d.lgs. 286/98, le condizioni di gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico del minore previste dalla norma siano da
escludersi qualora se ne invochi la sussistenza meramente in
relazione alle ordinarie necessità di accompagnare l'integrazione
ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non
trattandosi di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, come invece
la natura peculiare della misura richiede.
Corte di Giustizia, seconda sezione, sentenza del 4 marzo 2010, causa 578/08
Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Nozione
di ricorso al sistema di assistenza sociale - Nozione di
ricongiungimento familiare - Formazione della famiglia
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ordinanza del 3 marzo 2010, n. 160
Con l'ordnanza n. 160 del 2010, il TAR Veneto ha
accolto il ricorso presentato dall'Associazione Razzismo stop
di Padova contro l'ordinanza anti-accattonaggio emessa dal Sindaco
di Selvazzano Dentro (Padova) nel novembre 2009, rinviando gli atti
alla Corte costituzionale per valutare la legittimità costituzionale
della L. n. 94/2009 nella parte che attribuisce nuovi poteri ai
Sindaci
Tribunale di Genova, ordinanza del 3 marzo 2010
A seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il Giudice del Lavoro
del Tribunale di Genova, ha riconosciuto il diritto del cittadino
straniero ad ottenere il beneficio della pensione d'invalidità, pur
in mancanza del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornante
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 2 marzo 2010, cause riunite 175/08, 176/08, 178/08 e 179/08
Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione
sussidiaria - Qualità di "rifugiato" - Art. 2, lett. c) - Cessazione
dello status di rifugiato - Art. 11 - Cambiamento delle circostanze -
Art. 11, n. 1, lett. e) - Rifugiato - Timore infondato di persecuzioni -
Valutazione - Art. 11, n. 2 - Revoca dello status di rifugiato -
Prova - Art. 14, n. 2
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08
«Cittadinanza dell’Unione – Art. 17 CE – Cittadinanza di uno Stato
membro acquisita per nascita – Cittadinanza di un altro Stato membro
acquisita per naturalizzazione – Perdita della cittadinanza originaria a
motivo di tale naturalizzazione – Perdita con effetto retroattivo della
cittadinanza ottenuta per naturalizzazione a causa di atti fraudolenti
commessi in occasione della sua acquisizione – Apolidia comportante la
perdita dello status di cittadino dell’Unione
Consiglio di Stato, sentenza del 26 febbraio 2010, n. 1133
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno anche in presenza di precedenti penali
ostativi, valutato che le condanne si riferiscono a tempi risalenti, e
tenuto conto della successiva integrazione sociale del ricorrente ed i
sopravvenuti vincoli familiari
Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 24 febbraio 2010, n.4544
La Corte di Cassazione ha stabilito che le garanzie del contraddittorio,
consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e
nell’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14,
quarto comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo trattenimento,
devono essere assicurate anche per la decisione sulla richiesta di
proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del
successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le
contiene implicitamente, poiché l’opposta interpretazione violerebbe gli
artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha, altresì precisato che
l’interpretazione si applica sia al trattenimento pre-espulsivo (ovvero
finalizzato all’attuazione del provvedimento di espulsione) sia al
trattenimento dello straniero per il tempo necessario alla definizione
del procedimento relativa alla richiesta di misure di protezione
internazionale.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, sentenza del 23 febbraio 2010, n. 459
L'attività di meretricio non può essere di per sè motivo di diniego del
permesso di soggiorno, tuttavia, se i mezzi di sostentamento derivano
esclusivamente da tale attività, il diniego è legittimo
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 23 febbraio 2010, causa 480/08
Libera circolazione delle persone - Diritto di soggiorno - Cittadina di
uno Stato membro che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha
soggiornato dopo la cessazione della sua attività lavorativa - Figlio
che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante -
Assenza di mezzi di sostentamento propri - Regolamento (CEE) n. 1612/68 -
Art. 12 - Direttiva 2004/38/CE
Corte europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 23 febbraio 2010, causa 41135/98
La condanna penale dell'uso in pubblico di simboli ed indumenti
religiossamente connotati è un'indebita reestrizione della libertà
religiosa se non adeguatamente sorretta da obiettive ragioni di tutela
dell'ordine pubblico
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 23 febbraio 2010, causa 310/08
Libera circolazione delle persone - Diritto di soggiorno di una
cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato
membro e dei loro figli, anch'essi stessi cittadini di uno Stato membro -
Cessazione dell'attività lavorativa subordinata del cittadino di uno
Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante -
Iscrizione dei figli in uno istituto scolastico - Mancanza dei mezzi di
sostentamento - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 12 - Direttiva
2004/38/CE
Corte Costituzionale, ordinanza del 22 febbraio 2010, n. 66
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis,
del codice penale, per come introdotto dall'art. 1, lett. f), del
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, sollevate, con riferimento agli
articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Livorno,
ed ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali Ordinari di
Agrigento e Trieste
Corte Costituzionale, ordinanza 22 febbraio 2010, n. 76
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), nel testo modificato dall'art. 27, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Tribunale di Brescia, ordinanza del 18 febbraio 2010
Il Tribunale di Brescia ha respinto il reclamo proposto dal Comune di Chiari avverso l'ordinanza emessa del 16 gennaio 2010
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, sentenza del 16 febbraio 2010, n. 2249
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato il
provvedimento adottato dall'Unità Dublino, ai sensi del Regolamento CE
n. 343/2003, con cui veniva disponeva il trasferimento di un
richiedente asilo iraniano verso la Grecia.
Giudice di Pace di Napoli, decreto del 12 febbraio 2010, n. 370/09
Giudice dott. Miccichè, depositato in data 17 febbraio 2010
Consiglio di Stato, sentenza del 10 febbraio 2010, n. 683
Il Consiglio di Stato ha ammesso, anche in presenza di procedimenti
penali, il diritto al rialscio del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornante.
Tribunale di Milano, ordinanza del 4 febbraio 2010, n. 96
Il Collegio Giudicante del Tribunale di Milano ha respinto il reclamo
proposto dalla Provincia di Sondrio, avverso l'ordinanza emessa in data
28 luglio 2009, che aveva dichiarato la natura discriminatoria della
condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 4406
L'aggravante d'irregolarità dello straniero di cui all'art. 61, n. 11
bis, c.p. è legata unicamente alla condizione personale del reo
Tribunale di Brescia, ordinanza del 29 gennaio 2010
Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il carattere discriminatorio
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Trenzano (BS) che imponeva
l'uso obbligatorio della lingua italiana nel corso di riunioni pubbliche
Suprema Corte di Cassazione, Sez. V – pen., Sentenza del 28-01-2010, n. 11590
Non sussiste l’aggravante della discriminazione razziale o etnica di cui
all’art. 3 D.L 122/93 al reato di ingiuria quando l'espressione
utilizzata -“italiano di merda”- rimandando, seppur in tono
spregiativo, alla stragrande maggioranza della popolazione nazionale,
non risulta evocare sentimenti di inferiorità o odio razziale, ma più
plausibilmente la disistima verso una singola persona.
Suprema Corte di Cassazione, Sez. V – pen., Sentenza del 28-01-2010, n. 11590
Non sussiste l’aggravante della discriminazione razziale o etnica di cui
all’art. 3 D.L 122/93 al reato di ingiuria quando l'espressione
utilizzata -“italiano di merda”- rimandando, seppur in tono
spregiativo, alla stragrande maggioranza della popolazione nazionale,
non risulta evocare sentimenti di inferiorità o odio razziale, ma più
plausibilmente la disistima verso una singola persona.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, sentenza del 27 gennaio 2010, n. 954
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso ex art. 2 L. n. 205/2000,
dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di
Palermo in merito alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi di cure mediche
Tribunale di Genova, sezione lavoro, ordinanza del 21 gennaio 2010
Il Tribunale di Gneova ha dichiarato la discriminatorietà del
comportamento dell'Amministrazione scolastica consistito nella
risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente poer mancanza del
requisito della cittadinanza italiana
Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione seconda quater, sentenza del 20 gennaio 2010, n. 3202
Il richiedente asilo ha diritto di accedere al suo fascicolo personale
relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai
sensi della Legge n. 241/90, in quanto è titolare di un interesse
giuridicamente rilevante e sussiste un nesso strumentale tra tale
interesse e la documentazione richiesta
Corte
europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 19
gennaio 2010, cause riunite 10171, 10601, 11593 e 17165/05
La Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare in merito
ai ricorsi presentati, dal momento che i rappresentati legali
dei ricorrenti hanno perso i contatti con i loro assistiti
Corte di Cassazione, sezione Prima Civile, sentenza del 10 novembre 2009, n. 823, dd. 19 gennaio 2010
Il permesso di soggiorno va rilasciato perché l'allontanamento del
genitore costituisce in ogni caso un pericolo per lo sviluppo
psicofisico del minore, specie se in tenera età.
Consiglio di Stato, decisione del 11 dicembre 2009, n. 182, d.d. 19 gennaio 2010
Il Consiglio di Stato ribadisce la propria linea interpretativa, secondo
la quale i minori stranieri affidati di fatto ad un parente entro
il quarto grado, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184/83, dunque
anche senza un provvedimento amministrativo o giudiziario
che lo disponga, possono convertire il loro permesso di soggiorno al
raggiungimento della maggiore età, anche in assenza di un loro
inserimento in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato.
Corte europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 19 gennaio 2010, causa 41442/07
La Corte di Strasburgo ha ritenuto lo Stato belga responsabile della
violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e
degradanti) e 5 comma 1 (divieto di privazione arbitraria della libertà
personale), in relazione alla detenzione amministrativa di quattro
minori, figli di una richidente asilo cecena che li accompagnava.
Tribunale di Brescia, ordinanza del 16 gennaio 2010
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto il carattere discriminatorio della
delibera del Comune di Chiari che ha promosso l'assegnazione di borse di
studio a favore di studenti di scuole secondarie ed universitari
riservato esclusivamente ai cittadini italiani residenti
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda, sentenza del 15 gennaio 2010, n. 19
Il TAR ha annullato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Trenzano (BS)
che imponeva l'uso obbligatorio della lingua italiana nel corso di
riunioni pubbliche
Corte europea dei diritti dell'uomo, quarta sezione, sentenza del 12 gennaio 2010, causa n. 47486/06, A.W.K. c. Regno Unito
La Corte di Strasburgo ha ritenuto la sussistenza della violazione
dell'art. 8 della Covenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
Corte d'Appello di Milano, decreto dell'8 gennaio 2010
La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittimo il diniego al
rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, motivato
dall'intervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. n. 160/08,
nell'ipotesi di emissione del decreto di nulla osta anteriore al 5
novembre 2008
Tribunale di Milano, decreto dell'8 gennaio 2010
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha ritenuto discriminatorio il
D.M. n. 56/09 nella parte in cui riserva l'accesso alle graduatorie per i
lettori di lingua straniera ai soli cittadini italiani o dei Paesi
membri dell'unione europea
Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, Sezione Prima, sentenza del 16 dicembre 2009, n. 3035
Deve ritenersi l’illegittimità della impugnata revoca della carta di
soggiorno emanata in palese violazione dell’articolo 9 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs 8 gennaio 2007 n.
3, per non aver adeguatamente valutato la durata del soggiorno nel
territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo
dello straniero ai fini della sua appartenenza alla categoria delle
persone socialmente pericolose.
Corte di Cassazione, sezione Prima civile, sentenza 27 ottobre 2009, n. 26253, dd. 15 dicembre 2009
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i
controlli identificativi dallo straniero in condizione irregolare deve
essere sempre raccolta e comporta il divieto di respingimento
Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 15 dicembre 2009
Il Giudice di Pace di Agrigento ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 10 bis del d.lgs. n. 286/98, introdotto
dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009,;art. 16,
comma 1, d.lgs. n. 286/98, così come modificato dall'art. 3, comma 16,
lett. b), della legge n. 94/2009; art. 62 bis, d.lgs. n. 274/2009,
introdotto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge n. 94/2009; per
contrasto con gli articoli 3, 25, 27 e 117 della Costituzione italiana
G.I.P. di Bari, decreto di archiviazione dell'11 dicembre 2009
Non è configurabile il reato di permanenza sul territorio italiano del minore straniero
Tribunale di Palermo, decreto dell'11 dicembre 2009
Il Tribunale di Palermo ha dichiarato illegittimo il provvedimento di
rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
emesso dalla Questura di Palermo, in mancanza di uno specifico
pronunciamento in tal senso della Commissione Nazionale Asilo
Tribunale di Brescia, ordinanza del 7 dicembre 2009
Il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatorio il comportamento
posto in essere dal comune di Ospitaletto che, per mezzo di ordinanza
del Sindaco, aveva limitato il diritto all'iscrizione anagrafica ai
cittadini stranieri, vincolandola al possesso del permesso di soggiorno
CE per lungo soggiornanti o "carta di soggiorno" ed alla presentazioen
del caselalrio giudiziale in originale.
Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, sentenza dell'8 dicembre 2009, causa n. 49151/07, Diaz c. Spagna
La Corte di Strasburgo riconosce che il diniego delle autorità spagnole
al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in
favore di una cittadina Rom, che aveva contratto matrimonio secondo
il rito e le usanze rom nel 1971, a seguito della riforma del diritto
di famiglia spagnolo intervenuta nel 1981, costituisce una violazione
dell'art. 14 della Convenzione, applicato in relazione all'art. 1 del
Protocollo n. 1 della Convenzione medesima
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 30 novembre 2009, causa 357/09
Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 15, nn. 4 e
6 - Periodo di trattenimento - Considerazione del periodo durante il
quale l'esecuzione di una decisione di allontanamento è stata sospesa -
Nozione di "prospettiva ragionevole di allontanamento".
Corte europea dei diritti dell'uomo, quarta sezione, sentenza del 24 novembre 2009, causa n. 1820/08, Omojudi c. Regno Unito
Viola l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che
tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
l'espulsione del cittadino straniero che ha riportato diverse condanne
penali, l'ultima delle quali per il reato di violenza sessuale, avendo
in considerazione i legami familiari dell'interessato, un cittadino
nigeriano sposato da più di vent'anni con una cittadina nigeriana
residente da ventisei anni nel Regno Unito e dalla quale ha avuto tre
figli, cittadini britannici tutti nati e vissuti sempre nel Regno Unito.
L'obbiettivo della prevenzione della criminalità e della tutela della
salute e della morale a fondamento del provvedimento di allontanamento,
sebbene giustificato e legittimo, appare sproporzionato rispetto
all'esigenza di tutela della vita familiare avendo in considerazione in
particolare l'impossibilità che i legami familiari si ricostituiscano
nel paese di origine dello straniero, ove i figli dell'interessato ed in
particolare il figlio più giovane incontrerebbero considerevoli
difficoltà di inserimento. In sintesi, questa la decisione della Corte
europea dei diritti dell'uomo in una significativa sentenza che ha
condannato il Regno Unito al risarcimento del danno morale procurato ad
un cittadino nigeriano, da oltre vent'anni residente nel Regno Unito con
moglie, figli e nipoti, espulso dal territorio dello Stato in virtù dei
suoi precedenti penali.
Tribunale di Voghera, sezione lavoro, ordinanza del 20 novembre 2009
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Voghera rinvia alla Corte
Costituzionale l'art. 10 bis del d. lgs. n. 286/98, introdotto con
legge n. 94/09, che ha previsto il reato contravvenzionale di
ingresso e soggiorno irregolare, nella parte in cui
la norma non prevede una deroga all'obbligo di denuncia
del reato a favore dell'Autorità giudiziaria, cui il cittadino straniero
irregolare si sia rivolto per la tutela dei propri diritti
fondamentali
Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 17 novembre 2009, n. 1654
La Corte d'Appello di Firenze ha affermato che, in circostanze
eccezionali, l'onere della prova a carico del richiedente può
considerarsi attenuato, e può considerarsi sufficiente un quadro
indiziario della mancanza di un legame di cittadinanza
Corte di Cassazione, prima sezione, ordinanza del 10 novembre 2009, n. 823
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di rialscio del
permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31, c. 3, d.lgs. n.
286/98
Tribunale di Trieste, sentenza del 7 novembre 2009, n. 505
Depositata l'11 novembre 2009
Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza del 4 novembre 2009, n. 6866
Il Consiglio di Stato ha affermato che il progetto del Comune di Venezia
di assegnare ai Sinti un'area residenziale dotata di unità immobiliari
stabili corrisponde ai requisiti fissati dal Comitato europeo per i
diritti sociali per favorire l'accesso delle popolazioni rom e sinti
all'abitazione
Corte europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 3 novembre 2009, causa n. 30814/2006, Lautsi c. Italia
La Corte ha ritenuto all'unanimità che l'esibizione del crocifisso nelle
aule scolastiche viola l'art. 2 del Protocollo n. 1, unitamente
all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Corte Costituzionale, ordinanza del 2 novembre 2009, n. 285
Norme impugnate: Art. 80, c. 19°, della legge 23/12/2000, n. 388. Depositata il 6 novembre 2009.
Corte Costituzionale, ordinanza del 2 novembre 2009, n. 285
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'indennità di frequenza, di
cui alla legge n. 289/90, va erogata a tutti i minori stranieri
invalidi regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di carta
di soggiorno
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 27 ottobre 2009, n. 26253
La domanda di asilo presentata alla polizia di frontiera durante i
controlli identificativi all'aereoporto dallo straniero in condizione
irregolare deve essere sempre raccolta e comporta divieto di
respingimento e di espulsione e il diritto a restare nello Stato fino
alla definizione della procedura che riguarda la sua domanda: sentenza
della Corte suprema di Cassazione
Tribunale di Rimini, sezione lavoro, ordinanza del 26 ottobre 2009, n. 3626
Il Tribunale di Rimini, sezione lavoro, ha accolto in sede cautelare il
ricorso di una cittadina albanese contro la decisione dell'Azienda
Sanitaria Locale di Rimini che la escludeva dalla graduatoria di un
concorso pubblico per operatori socio-sanitari
Tribunale di Firenze, decreto del 23 ottobre 2009
E' illegittima la revoca del nulla osta al ricongiungimento familiare
precedentemente rilasciato a favore del padre della ricorrente, motivato
con riferimento alla circostanza che il genitore fosse già presente sul
territorio nazionale. Il precario stato di salute dell'interessato, ha
costituito infatti una causa di incolpevole impossibilità di attuare il
presupposto dell'assenza dal territorio nazionale, per cui il
provvedimento dell'Amministrazione deve essere annullato.
Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza del 22 ottobre 2009, cause riunite 261/08 e 348/08
Visti, asilo, immigrazione - Misure relative all'attraversamento delle
frontiere esterne - Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE - Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen - Artt. 6 ter e 23 - Regolamento
(CE) n. 562/2006 - Artt. 5, 11 e 13 - Presunzione riguardante la durata
del soggiorno - Cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare nel
territorio di uno Stato membro - Normativa nazionale che consente di
imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o
l'espulsione
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, sentenza del 21 ottobre 2009, n. 1703
Il TAR Sicilia rinvia alla giurisdizione del Giudice ordinario il
ricorso proposto avverso il silenzio tenuto dalla Questura sulla
richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
formulata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c -ter, D.P.R. n.
39/1999.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, sentenza del 21 ottobre 2009, n. 1702
Il TAR Sicilia rinvia alla giurisdizione del Giudice ordinario il
ricorso proposto avverso il silenzio tenuto dalla Questura sulla
richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
formulata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c-ter, D.P.R. n. 39/1999
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238
La Suprema Corte si pronuncia sui conflitti di giurisdizione nei
procedimenti per la modifica delle condizioni di affidamento dei minori
ed a seguito di sottrazione internazionale illecita di minori
Corte Costituzionale, ordinanza del 19 ottobre 2009, n. 277
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale
circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei
principi di eguaglianza e della personalità della responsabilità nonché
contrasto con la finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di
motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza delle
questioni - Manifesta inammissibilità. Depositata il 29.10.2009.
Giudice di Pace di Cuneo, ordinanza del 16 ottobre 2009
Il Giudice di Pace di Cuneo ha accolto l'eccezione di costituzionalità
sollevata in corso di giudizio, ed ha ordinato il rinvio degli atti alla
Corte Costituzionale per l'esame della legittimità
costituzionale dell'art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98, per come
modificato dalla L. n. 94/2009
Tribunale Penale di Agrigento, sentenza del 7 ottobre 2010, n. 954
Il Tribunale di Agrigento ha assolto il comandante e l'equipaggio della "Cap Anamur"
Tribunale di Roma, sentenza dell'1 ottobre 2009, n. 22246
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un
cittadino dle Burkina Faso in ragione delle persecuzioni di carattere
politico suboite nel Paese d'origine
Tribunale dei Minorenni di Napoli, decisione del 29 settembre 2009
Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha respinto, in sede di riesame,
istanza di scarcerazione di una minore quindicenne di etnia Rom
Tribunale Penale di Trento, ordinanza del 25 settembre 2009
Il Tribunale penale di Trento solleva dinanzi alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1 c. 16 a) della legge n.
94/2009 (" Disposizioni in materia di sicurezza"), che ha introdotto i
reati contravvenzionali di ingresso illegale e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato.
Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, Ordinanza del 25 settembre 2009
Il giudice del lavoro di Brescia ha ritenuto discriminatorio il
licenziamento operato nei confronti di una badante salvadoregna da un
datore di lavoro che non intendeva regolarizzarla nei termini previsti
dall'art. 1 ter della legge n. 102/09. Decidendo nell'ambito della
procedura cautelare, il giudice del lavoro di Brescia ha annullato
il licenziamento (ex art. 3 della legge n. 108/90) e, affermando di
"non potersi ritenere legata al mero arbitrio del datore di lavoro la
presentazione della dichiarazione di emersione di cui alla legge n.
102/09", ha ordinato la reintegrazione della lavatrice nel posto
di lavoro e la presentazione entro il 30 settembre della dichiarazione
di emersione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto
dalla legge n. 102/09.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione n. 5624, dd. 18 settembre 2009
La revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione a
seguito di condanna definitiva per i reati collegati alla violazione del
diritto d'autore ai sensi dell'art. 26 comma 7 bis del d.lgs. n.
286/98, sono legittime soltanto quando l'interessato era titolare di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al momento della
commissione del reato.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decisione n. 5619, dep. 18 settembre 2009
Il respingimento della richiesta di permesso di soggiorno per asilo
politico da parte del questore sul presupposto della decisione negativa
emessa dalla competente Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato è un atto dovuto e consequenziale . In mancanza di
un'istanza di parte volta a richiedere il rilascio di un permesso di
soggiorno ad altro titolo, ad es. per motivi umanitari, il questore non
può indagare d'ufficio ai fini di verificare l'eventuale sussistenza di
motivi umanitari ai fini della permanenza dello straniero in Italia.
Questo soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 del d.lgs. n.
251/07, in base al quale la verifica dei presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione
sussidiaria ovvero la possibilità di segnalare i motivi umanitari, sono
di competenza della commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale.
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 17 settembre 2009, causa 242/06
Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori
- Introduzionedi diritti di natura amministrativa per l'ottenimento di
un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante - Violazione della
clusola di standstill di cui all'art. 13 della decisione n. 1/80 del
Consiglio di associazione
Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza dell'8 ottobre 2009, n. 6194
La condanna per taluni reati è preclusiva al rilascio ed al rinnovo del
permesso di soggiorno in virtù del combinato disposto dagli aticoli 5,
comma 5 e 4, comma 3, d. lgs. n. 286/98, costituendo una presunzione "ex
lege" della pericolosità sociale. Tuttavia un rigido automatismo ai
fini del rifiuto o revoca dl permesso di soggiorno può essere escluso in
presenza di circostanze sopravvenute quali la presentazione
dell'istanza di riabilitazione e la maturazione dei presupposti per
ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, ma è onere
dell'interessato sottoporre all'Amministrazione tali circostanze.
Qualora invece tali circostanze vengano prospettate per la prima volta
solo in sede di appello, non possono essere prese in considerazione per
il noto principio del "ius novorum"
Giudice di Pace di Pordenone, ordinanza dell'8 settembre 2009
Il Giudice di Pace di Pordenone ordina il rinvio alla Corte
Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1 c. 16 a)
della legge n. 94/2009 (" Disposizioni in materia di sicurezza"), che ha
introdotto i reati contravvenzionali di ingresso illegale e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato.
Corte di Cassazione, sezione feriale, ordinanza 1 settembre 2009, n. 34213
Sul mandato d'arresto europeo ai cittadini europei residenti in Italia,
sarà la Corte costituzionale a stabilire se gli immigrati, con la
residenza, sconteranno la pena in Italia. Depositata il 4 settembre
2009.
Tribunale ordinario di Pesaro, sezione penale, ordinanza del 31 agosto 2009, n. 829
Il Tribunale penale di Pesaro solleva dinanzi alla Corte Costituzionale
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis del d.lgs.
n. 286/98 introdotto dall'art. 1 c. 16 a) della legge n. 94/2009 ("
Disposizioni in materia di sicurezza"), che ha introdotto i reati
contravvenzionali di ingresso illegale e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato. Nel corso del procedimento penale avviato nei
confronti di un cittadino senegalese illegalmente presente in Italia,
con ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale dd. 31
agosto 2009, il giudice penale di Pesaro ha ritenuto non manifestamente
infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei confronti
dell'art. 10 bis. Il giudice rileva il possibile contrasto
della norma con una serie di principi costituzionali: innanzitutto, con
il principio di ragionevolezza che deve presiedere all'esercizio
dell'attività legislativa in materia penale; poi, con il principio
di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale perché la
condizione di immigrazione irregolare viene di per sé associata ad un
comportamento pericoloso socialmente a prescindere dalle situazioni
individuali e, perché, non viene tenuta in alcuna considerazione la
possibilità dell'assenza del giustificato motivo
quale elemento costitutivo del reato; ulteriormente, con il
principio di solidarietà sociale, perché l'introduzione del reato
determina ed induce ad una condizione di isolamento e di rifiuto da
parte della società nei confronti dell'immigrato.
Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 25 agosto 2009, n. 6400
Sospensione in via cautelare dell'efficacia della sentenza del TAR Lazio
che aveva annullato per illegittimità la dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione all'insedimaneto di comunità nomadi.
Tribunale Trieste, sentenza dell'8 agosto 2009, n. 304
Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso di un richiedente asilo
proveniente dal Benin in ragione degli atti persecutori subite a causa
dell'orientamento sessuale
Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, ordinanza del 6 agosto 2009
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dd. 7 agosto 2009 (causa n.
948/09 R.L.), avente natura di provvedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c., ha ordinato all'INPS l'anticipazione al ricorrente dei ratei
dell'assegno di invalidità sino dalla data di udienza di discussione
della causa di merito, al termine della quale ha anticipato che
potrà essere sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 con riferimento
all'art. 13 della legge n. 118/1971 . Il giudice del lavoro di Vicenza,
al contrario del collegio del Tribunale di Genova, non ritiene che possa
esserci spazio per una lettura costituzionalmente orientata della norma
legislativa, considerato che i due precedenti giurisprudenziali
costituzionali (sentenze n. 306/2008 e 11/2009) hanno riguardato
fattispecie simili, ma non identiche a quella in esame. Tuttavia, il
giudice di Vicenza ha voluto accogliere la richiesta di un provvedimento
di urgenza a favore del cittadino straniero ricorrente sostenendo
l'esistenza del c.d. "fumus" boni iuris e del "periculum in mora",
quest'ultimo in ragione dell'eventualità che il ricorrente non possa
ottenere nel frattempo il rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza
per mancanza di leciti mezzi di sostentamento.
Tribunale di Brescia, decreto 3 agosto 2009, n. 2724/2008 v.g.
Relativo all'istituto di diritto islamico denominato kafala .
Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 31 luglio 2009, n. 5514
Depositata il 1° agosto 2009
Tribunale di Milano, ordinanza del 28 luglio 2009, n. 550
Il Tribunale di Milano ha accertato la condotta discriminatoria tentuta
dalla Provincia di Sondrio in occasione del Bando di concorso per il
conferimento di alloggi a Milano per studenti universitari della
Provincia di Sondrio
Tribunale di Brescia, sezione volontaria giurisdizione, ordinanza del 25 luglio 2009
Il Tribunale di Brescia, a seguito di un ricorso presentato
congiuntamente da un rifugiato politico liberiano e dall'ASGI, ha
ordinato al Comune di Ospitaletto (BS) di rimuovere le ordinanze del
Sindaco datate 11.02.2009 e 8.03.2009, con le quale veniva
subordinata l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri nei
registri della popolazione residente in quel Comune al requisito del
possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti e alla presentazione di certificati relativi alle eventuali
pendenze giudiziarie nel paese di origine.
Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, ordinanza del 20 luglio 2009
E' discriminatorio escludere gli stranieri dall'impiego nelle imprese
del trasporto pubblico. Deve ritenersi implicitamente abrogato il Regio
Decreto n. 148 del 1931 che prevede il requisito della cittadinanza
italiana per l'impiego nelle imprese del trasporto pubblico. Il
Tribunale di Milano, sez. lavoro, in composizione collegiale, ha accolto
il reclamo proposto da un cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI e
dall'Associazione Avvocati per Niente ONLUS, affinchè venisse dichiarato
discriminatorio il comportamento dell'impresa del trasporto pubblico
urbano di Milano (ATM spa), la quale aveva disposto una selezione di
candidati a diverse posizioni di lavoro (elettricisti, autisti,
meccanici,...) prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o
comunitaria in ossequio alle norme risalenti al R. D. n. 148 del
1931 (norme sulle corporazioni). Il collegio giudicante del Tribunale di
Milano ha ritenuto che le norme contenenti la clausola di cittadinanza
di cui al R.D. n. 148/31 devono ritenersi implicitamente abrogate per
effetto dell'art. 2 comma 3 del D.L.vo n. 286/98, che afferma il
principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente
soggiornanti e lavoratori nazionali, in ossequio alle norme di cui alla
Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975,
ratificata in Italia con legge n. 158/1981.
Tribunale ordinario di Modena, decreto del 20 luglio 2009
Il provvedimento espulsivo dello straniero disabile incapace di agire a
causa di una malattia mentale può essere impugnato dall'amministratore
di sostegno appositamente nominato dal giudice tutelare. Nella specie si
trattava di cittadina marocchina affetta da schizofrenia paranoide,
perciò impossibilitata a compiere, non comprendendone significato e
rilievo, l'impugnazione -peraltro entro un'imminente scadenza- del
decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II quater, ordinanza n. 3428 del 14 luglio 2009
Il TAR Lazio ha sospeso il trasferimento in Grecia di un richiedente
asilo, ritenendo che le lacune nel sistema d'asilo in Grecia impongono
al Ministero dell'Interno di compiere un'approfondita valutazione prima
di decidere in merito all'eventuale trasferimento in Grecia dei
richiedenti asilo in base alla clausola del primo paese d'asilo, ovvero
di applicare il criterio derogatorio di competenza a pronunciarsi sulla
domanda di asilo di cui al "Regolamento Dublino".
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza del 10 luglio 2009, n. 41819
La Corte di Cassazione ha condannato gli imputati per il delitto di
"propaganda di idee fondate sulla superiorità o o sull'odio etnico o
razziale"
Tribunale di Napoli, sezione I civile, sentenza del 12 luglio 2009 n. 222/09
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ricorso ex art. 35 comma 10; depositata in data 25 agosto 2009
Suprema Corte di Cassazione, sez. IV – pen., sentenza 10 luglio 2009, n. 41819
Sussiste il reato di propaganda di idee razziali per l’affissione di
manifesti sui muri cittadini e la diffusione di volantini nella
misura in cui il contenuto letterale dei manifesti non lascia dubbi
circa il suo significato discriminatorio, desumibile altresì dal
contesto temporale, ambientale e politico, con riferimento alla campagna
elettorale in atto, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, dagli
slogan lanciati nei pressi dei banchetti, nonché dalla collocazione dei
manifesti anche al di fuori del comune interessato dalla petizione, così
palesando l’intenzione di raggiungere persone estranee alla petizione
stessa. La Suprema Corte conferma, così, la sentenza
pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia in sede di rinvio dalla
Cassazione (Sentenza 13234 dep. il 28 marzo 2008)
Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 6 luglio 2009 causa n. 246/07
Affaire Ben Khemais c. Italie
Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 3 luglio 2009, n. 34068
Lo straniero che non esibisce il documento al posto di blocco incorre
nella sanzione penale sancita dalla Bossi Fini anche se, essendo
irregolare, non è in possesso di validi documenti. Depositata il 4
settembre 2009.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Seconda quater, sentenza 1 luglio 2009, n. 7160, dd. 20 luglio 2009
La condanna definitiva per uno dei reati ostativi all'ingresso sul
territorio nazionale ed elencati nell'art. 4 comma 3, terzo periodo, del
T.U., determina il diniego automatico al rinnovo del permesso di
soggiorno. Tale diniego ha carattere rigidamente vincolato, senza
margini di discrezionalità lasciati all'Amministrazione, tranne nei casi
in cui l'interessato abbia beneficiato del diritto al ricongiungimento
familiare. Non fa eccezione la situazione in cui l'interessato abbia
maturato le condizioni per ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art.
178 c.p. senza che questa sia stata pronunciata dal giudice, in quanto
l'estinzione degli effetti penali della condanna richiede comunque una
formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.
Tribunale penale di Torino, decisione del 1 luglio 2009, dd 06 luglio 2009
L’aver compiuto reati minori di violenza o minaccia a pubblico
ufficiale, lesioni personali e percosse, oramai risalenti nel tempo,
unitamente a denunce più recenti per contrabbando di tabacchi e porto
abusivo d’armi non possono fondare, di per sé soltanto, un giudizio di
pericolosità sociale del cittadino comunitario tale da giustificare
l’adozione di un provvedimento espulsivo per motivi di pubblica
sicurezza. Ugualmente, la mancata disponibilità di fonti lecite di
reddito non può essere motivo di allontanamento per ragioni di sicurezza
pubblica, in quanto la normativa comunitaria esclude che provvedimenti
di allontanamento possano essere motivati da ragioni di ordine economico
o di prevenzione generale. Nel caso specifico, inoltre, non si sono
tenuti in debita considerazione i legami sociali e familiari
dell’interessato con il territorio nazionale, derivanti dalla presenza
in Italia della convivente e della loro figlia di anni tre. Per tali
ragioni, il provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto è
illegittimo e deve essere annullato.
Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione terza, decisione 30 giugno 2009, causa n. 6864/06
Dall'assenza di legami con i difensori la Corte desume la mancanza di interesse a proseguire il procedimento.
Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 30 giugno 2009, n. 21185
E' legittimo il provvedimento espulsivo per mancata richiesta del
permesso di soggiorno entro i termini prescritti e la sottoposizione ad
un intervento chirurgico non rende di per sè giustificato il ritardo.
Secondo la Corte di Cassazione, occorre che lo straniero
interessato provi l'indispensabilità dell'intervento
chirurgico, il suo carattere impeditivo alla richiesta del
permesso di soggiorno e parimenti vi deve essere una stretta connessione
temporale tra la data di ingresso dello straniero e i conseguenti
termini per la presentazione del permesso di soggiorno da un lato ed il
periodo di ricovero ospedaliero dall'altro. Nel caso specifico, la
Cassazione ha rilevato che l'ingresso nello Stato era avvenuto in
periodo di di gran lunga anteriore a quello dell'intervento
chirurgico.
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 26 giugno 2009, n. 22080
Non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in
tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente
impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto
vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno
sviluppo psicofisico armonico e compiuto.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, sentenza del 24 giugno 2009, n. 6352
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall'European
Roma Rights Center contro il D.P.C.M. del 21.05.2008 e le relative
ordinanze in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione agli insediamenti di comunità nomadi in diverse regioni
italiane, nonché in relazione ai regolamenti adottati dai Prefetti
di Roma e Milano per la gestione dei villaggi attrezzati per le
comunità nomadi nella Regione Lazio e nel territorio del Comune di
Milano. Il TAR Lazio ha accolto le censure proposte dai ricorrenti
riguardo alla parte delle ordinanze presidenziali che ha previsto
l'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età, e
dei nuclei familiari presenti nei campi nomadi, attraverso rilievi
segnaletici.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, sentenza 23 giugno 2009, n. 1673/08
Decreto flussi 2007. Pubblicata in data 02.09.2009.
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione I, sentenza del 18 giugno 2009
La condanna definitiva per il reato di spaccio di stupefacenti comporta
automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Un'eventuale
istanza per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti non può produrre l'obbligo per l'Amministrazione di
valutare in concreto la pericolosità sociale dell'interessato, nonché la
durata del suo soggiorno ed il grado di inserimento socio-lavorativo in
Italia, per cui il diniego del permesso di soggiorno CE è
consequenziale alla revoca del permesso di soggiorno.
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sent. del 17 giugno 2009 n. 25184
Il “saluto romano” compiuto in un luogo pubblico integra il reato ex
art. 2 d.l. 122/93 costituendo una manifestazione esteriore che
rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista e, quindi,
ad una ideologia politica “fortemente discriminante ed intollerante”.
Compiere tale gesto dinanzi ad uno stadio, in occasione di una partita, è
non solo idoneo a provocare adesioni e consensi tra le numerose persone
presenti, ma inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di
idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, ordinanza del 17 giugno 2009, n. 635
Qualora il ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro con il
lavoratore straniero entrato ai sensi del Decreto flussi non dipenda dal
lavoratore medesimo, ma dal datore di lavoro, prima di negare il
rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero,
l'Amministrazione è tenuta a verificare se la disponibilità del datore
di lavoro a formalizzare il rapporto di lavoro non sia venuta meno
e conseguentemente la Questura è tenuta a riesaminare entro 30 giorni
l' istanza di rilascio.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. III, Sentenza del 16 giugno 2009, n. 1801
Pres. De Zotti, Rel. Mielli. E.F.M. - Ministero dell'interno.
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 12 giugno 2009
est. Mascagni
Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, sentenza del 12 giugno 2009
Il d.lgs. 160/08 , entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha
modificato l'art. 29, comma 1, lett. d ), del d.lgs. 286/98 nel senso
di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i
genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di
origine, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare
iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina
previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già
provveduto a rilasciare il nulla osta dandone
comunicazione all'autorità consolare.
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, sezione penale, sentenza dell'11 giugno 2009, n. 226
Lo straniero che abbia fatto ingresso con visto turistico e che si sia
trattenuto nel territorio dello Stato dopo la scadenza del
periodo di tre mesi per il quale era stato autorizzato, e, una volta
espulso, non abbia ottemperato all'ordine del questore di
lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni, non commette il reato
di cui all'art. 14 comma V ter, del d.lgs. n. 286/98 , perché la norma
non si riferisce a detta ipotesi, in cui l'interessato non è mai stato
titolare di un permesso di soggiorno successivamente scaduto, ma
aveva omesso di effettuare la dichiarazione di presenza di cui
all'art. 1 della legge n. 68/2007 .
Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, sentenza dell'11 giugno 2009, causa n. 53541/07, S.D. c. Grecia
Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti - Diritto alla
libertà e alla sicurezza - Detenzione - Domanda d'asilo - Artt. 3, 5
CEDU
Tribunale di Bolzano, ordinanza del 9 giugno 2009, n. 379
Depositata in data 11 giugno 2009.
Tribunale Ordinario di Bolzano, sezione civile, ordinanza del 9 giugno 2009, dd. 11 giugno 2009
E' discriminatorio il bando della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
che assegna ai soli cittadini dell'Unione europea finanziamenti
finalizzati all'apprendimento di lingue straniere, escludendo i
cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti. Lo ha stabilito il giudice civile di Bolzano con
l'ordinanza depositata in giudizio il 16 giugno 2009 (R.g. n.
379/09).Per il giudice di Bolzano, l'art. 11 della direttiva comunitaria
n. 109/2003, che stabilisce il principio di parità di trattamento dei
titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con i
cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e per quanto
riguarda l'istruzione e la formazione professionale, ha un carattere
immediatamente precettivo e costituisce, dunque, una norma di immediata
operatività nell'ordinamento. Di conseguenza, è discriminatorio il bando
indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano/Bozen che ha previsto
l'erogazione di contributi per l'apprendimento di lingue straniere ai
soli cittadini dell'Unione europea, escludendo i cittadini
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti. A seguito di un'azione civile contro la discriminazione,
il giudice di Bolzano ha ordinato alla Provincia Autonoma di
Bolzano/Bozen di uniformarsi per il futuro al principio di parità di
trattamento sancito dalla norma comunitaria e ha condannato la Provincia
autonoma al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese
processuali.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione dell'8 giugno 2009, n. 3478
La condanna penale per un atto di violenza sessuale compiuto nei
confronti di minore d'età in luogo pubblico è di per sé suscettibile di
comportare un significativo allarme sociale e dunque di incidere in
maniera decisiva sulla valutazione di pericolosità sociale dello
straniero, quale elemento preclusivo al rinnovo del permesso di
soggiorno a prescindere dalla presenza di elementi correlabili
all'inserimento socio-economico dell'interessato.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza del 5 giugno 2009, n. 3765
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno contro il
provvedimento con cui nel mese di gennaio il TAR del Lazio ha
accolto la domanda di sospensiva del Decreto Flussi per l'anno 2008.
Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione
di Bolzano - sentenza del 5 giugno 2009, n. 219
Il giudice ordinario e non quello amministrativo ha giurisdizione
in relazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per
motivi di richiesta di asilo a seguito di respingimento del ricorso
proposto dal richiedente asilo contro il provvedimento dell'Unità
Dublino del Ministero dell'Interno di trasferimento del richiedente
asilo in un altro Paese europeo competente ad esaminare l'istanza
ai sensi del "Regolamento Dublino" (CE 18 febbraio 2003, n. 343). Questo
in ragione del fatto che il provvedimento della questura è un atto
dovuto, rispetto al quale non sussiste un margine di discrezionalità
concesso all'amministrazione.
Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 4 giugno 2009, procedimenti riuniti C-22/08 e C-23/08
Il cittadino in cerca di lavoro ha diritto ad accedere alle prestazioni
sociali volte a favorire il reimpiego (ad esempio, corsi
professionalizzanti), se può dimostrare l’esistenza di un legame reale
con l’Italia. L’esistenza di un tale legame potrà considerarsi integrata
ad esempio per la constatazione che la persona interessata ha, durante
un periodo di durata ragionevole, effettivamente e realmente cercato
impiego in Italia.
Tribunale di Genova, sezione per le controversie in materia di lavoro, ordinanza del 3 giugno 2009, reclamo 11/09
Nella causa iscritta al n. 11/2009 R.G. Reclamo, promossa con
reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da: INPS (reclamante) CHAWQUI AHMED
(reclamato)
Tribunale di Torino - Ordinanza del 29 maggio 2009
Il d.lgs. 160/08 , entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha
modificato l'art. 29, comma 1, lett. d ), del d.lgs. 286/98 nel senso
di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i
genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di
origine, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare
iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina
previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già
provveduto a rilasciare il nulla osta dandone
comunicazione all'autorità consolare.
Tribunale di Torino, decreto del 29 maggio 2009
est. Ratti
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I quater, sentenza del 28 maggio 2009, n. 5354
E' legittimo il diniego al rilascio del visto di ingresso per motivi di
turismo anche se carente di motivazione, qualora al giudice in sede di
giudizio sia consentito di verificare la legittimità delle ragioni poste
a base del diniego. In caso di richiesta di rilascio del visto di
ingresso per motivi di turismo è onere dell'interessato provare le
condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e la presenza dei
presupposti dai quali si possa ragionevolmente scongiurare l'ipotesi di
un "rischio migratorio".
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I quater, sentenza del 28 maggio 2009, n. 5358
E' illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero degli Esteri
ha negato il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro
autonomo ad un cittadino extracomunitario che non aveva presentato copia
dell'ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi della società cui
doveva prestare le proprie attività in qualità di socio. Poiché tale
società non aveva ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, le
autorità consolari italiane non dovevano applicare le disposizioni
regolamentari di cui al decreto MAE dd. 12 luglio 2000 concernente i
casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o
amministratore in società e cooperative già in attività, bensì
richiamare la disciplina relativa alle "attività ancora da
intraprendere".
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, sezione I, sentenza del 27 maggio 2009, n. 263
Il familiare del cittadino extracomunitario titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può avere accesso ad un
analogo titolo di soggiorno anche senza aver necessariamente maturato il
periodo di soggiorno quinquennale sul territorio dello Stato. La
verifica di tale requisito va fatta soltanto con riferimento al
richiedente principale e non anche ai suoi familiari.
Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ordinanza del 27 maggio 2009.
Il Tribunale di Brescia Sezione lavoro, con l'ordinanza depositata il 27
maggio 2009, ha respinto il reclamo del Comune di Brescia contro
l'ordinanza del 12 marzo 2009 con cui il Tribunale ordinava
all'amministrazione locale di cessare la condotta discriminatoria posta
in atto con la revoca della delibera istitutiva del c.d.
bonus bebe'.
Corte di Cassazione - Sezione quarta penale - sentenza del 26 maggio 2009, n. 21999
Gli stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono
essere ammessi al gratuito patrocinio anche in assenza della
certificazione dell'autorità consolare del Paese di origine che confermi
la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione
al beneficio in relazione ai redditi prodotti all'estero, purchè a
tale mancanza si supplisca con apposite dichiarazioni sostitutive.
Tribunale di Ancona, ordinanza del 23 maggio 2009
Il Tribunale di Ancona ha ordinato al comune di Falconara Marittima di
iscrivere un cittadino italiano senza tetto nei registri della
popolazione residente di quel comune, dopo che il Comune aveva reiterato
dei dinieghi alle richieste presentate dall'interessato al fine di
partecipare alle elezioni previste nel corso del mese di giugno. Questo
nonostante che la funzione dell'anagrafe sia essenzialmente quella
di rilevare la presenza stabile, comunque situata, dei soggetti sul
territorio comunale, come ribadito dalla circolare del Ministero
dell'Interno del 29 maggio 1995 n. 8.
Corte di Appello di Catania, sentenza del 6 maggio 2009, dd. 22 maggio 2009
La Corte d'Appello di Catania, valutando la situazione attuale in Costa
d'Avorio, caratterizzata da violenza diffusa, gravi violazioni dei
diritti umani, instabilità politica derivante dalla mancata attuazione
degli accordi di pace di Ouagadougou, ha ritenuto che il richiedente
asilo avoriano, pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento
dello status di rifugiato, appare ciononostante in condizione di
ottenere il riconoscimento alla protezione sussidiaria. Le
condizioni del paese di origine, caratterizzate da violenza
indiscriminata e situazioni di conflitto, infatti, fondano la
sussistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o
all'incolumità personale del richiedente, secondo quanto previsto
dall'art. 14 del d.lgs. vo n. 251/07.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 21 maggio 2009, n. 974
E' illegittimo il provvedimento di diniego al rinnovo del permesso
di soggiorno non preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative
all'accoglimento dell'istanza. Tale requisito procedimentale è
prescritto in termini generali dall'art. 10 bis della legge n. 241/90,
come modificata dalla legge n. 15/05 e la sua mancanza giustifica di per
sé l'annullamento dell'atto.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, sentenza del 21 maggio 2009
E' illegittimo il provvedimento di diniego del rilascio della
carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) per
insufficienza dei requisiti reddituali qualora l'Amministrazione
non abbia fatto precedere al diniego la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 e qualora
abbia ritenuta quale elemento ostativo al rilascio la condotta
dello straniero risalente al 1995 consistente nel dare false generalità
in sede di regolarizzazione. Tale elemento non ha un rilievo attuale per
definire un eventuale profilo di pericolosità sociale, e comunque su di
esso non può fondarsi automaticamente un diniego senza tenere in
adeguata considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale
e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, come
previsto obbligatoriamente dalla normativa di recepimento della
direttiva 2003/109/CE. Sul primo punto, il provvedimento è illegittimo
perché la questura, non acquisendo la partecipazione dell'interessato al
procedimento, non ha potuto appurare che nel periodo intercorrente tra
la presentazione dell'istanza e la sua valutazione, l'interessato è
divenuto titolare di un'impresa individuale e ha prodotto redditi
rilevanti ai fini del superamento dei limiti richiesti ai fini del
rilascio della carta di soggiorno. Pertanto, la questura non ha
soddisfatto gli obblighi scaturenti dalla possibilità per lo straniero
di far valere fatti sopravvenuti in sede di valutazione delle istanze di
rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno.
Tribunale di Rovereto, ordinanza del 21 maggio 2009
Il Tribunale di Rovereto riconosce l'idoneità dell'affidamento
consensuale di minore attraverso l'istituto di diritto marocchino della
kafala ai fini del ricongiungimento familiare in Italia. Sebbene in
questo caso l'affidamento in Marocco attraverso l'istituto della Kafala
non abbia riguardato un minore abbandonato, bensì sia avvenuto in forma
consensuale, cioè mediante un accordo diretto tra i genitori
naturali e la famiglia di accoglienza, il Tribunale di Rovereto ha
ritenuto di dover riconoscere l'istituto della Kafala ai fini del
ricongiungimento in Italia, ritenendo soddisfatte le
garanzie richieste dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
7472/2008.
Corte Costituzionale, sentenza del 18 maggio 2009, n. 159
rel. De Siervo
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di
Brescia, sezione seconda, sentenza del 14 maggio 2009, n. 1186
E' legittimo il diniego al conferimento della cittadinanza italiana per
matrimonio in presenza di una condanna penale ostativa cui non abbia
seguito un formale ed esplicito provvedimento di riabilitazione.
Sulla base di una giurisprudenza condivisa (Cassazione pen., I. sez,
07.07.05, n. 32801, TAR Lazio, II quarter, sentenza n. 11554 dd.
21.11.2007) l'estinzione del reato, pur operando ope legis, richiede
comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione che
verifichi la sussistenza dei presupposti di legge. Per la riabilitazione
dunque, non basta il decorso dei cinque anni dalla condanna, ma
occorre un esplicito provvedimento dell'Autorità giudiziaria.La
giurisdizione sui ricorsi avverso i decreti di diniego all'attribuzione
della cittadinanza italiana spetta al TAR Lazio, in quanto il
provvedimento impugnato proviene da un organo centrale dello Stato ed ha
un'efficacia non limitata territorialmente. Tuttavia, in presenza di un
ricorso inoltrato ad un altro TAR, il Ministero dell'Interno, quale
parte convenuta, può dedurre l'eccezione di incompetenza solo sollevando
il regolamento di competenza di cui alla legge sulla giustizia
amministrativa.
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, sezione I, sentenza del 13 maggio 2009, n. 443
E' illegittimo il diniego al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di cure mediche nei confronti dello straniero
inespellibile in ragione di una grave patologia insorta durante il suo
soggiorno in Italia. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere
precluso solo in presenza di presupposti impeditivi come ad
esempio l'esistenza di precedenti penali. Resta salva la
possibilità di non concedere il rilascio qualora sia messa in
discussione la natura urgente ed essenziale delle cure mediche che lo
straniero deve sostenere, così come l'impossibilità di fruirne nel luogo
di origine, ma nel caso in questione la questura non aveva prodotto
alcuna valutazione specifica al riguardo.
Corte di Cassazione, Sezione prima, sentenza 13 maggio - 28 luglio 2009, n. 17548
Cittadinanza italiana anche per i figli della donna che ha perso lo
"status" a causa del matrimonio con uno straniero. [Conforme a
Cassazione, S.U., SU sentenza n. 4466-09]
Tribunale di Parma, decreto del 13 maggio 2009
est. Vezzosi
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza del 8 maggio 2009, n. 23812
La Corte di Cassazione, anche sulla base del consolidato orientamento
della giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che
l'impossibilità per lo straniero espulso di acquistare il biglietto
aereo per fare ritorno al proprio Paese di origine in ragione
della carenza di mezzi economici sufficienti deve
considerarsi quale "giustificato motivo" che, ai sensi dell'art.
14, comma 5 ter, del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato
con D. Lgs. n. 286/1998 , esclude la sussistenza del reato di
inottemperanza dell'ordine impartito dal questore allo straniero espulso
di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni.
Corte d'Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, sentenza dell'8 maggio 2009, n. 138
In materia di riconoscimento giudiziario dello status di apolidia, al
pari degli altri procedimenti riguardanti lo stato delle persone, si
deve adottare il rito camerale, in base al quale la competenza
territoriale del giudice si radica nel luogo di domicilio o di residenza
del soggetto che chiede l'accertamento dello status, e non in
quello dell'Amministrazione convenuta.
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione prima, sentenza del 7 maggio 2009, n. 760
Per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di formazione
professionale (tirocinio) a motivi di lavoro subordinato è sufficiente
che il permesso di soggiorno sia valido al momento della presentazione
della domanda allo sportello unico, a nulla rilevando la successiva
scadenza prima dell'esaurirsi del termine concesso allo Sportello unico
per definire la procedura.
Corte Costituzionale, ordinanza del 6 maggio 2009, n. 156.
Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/1998, nella parte
in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo
straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte
Costituzionale ha ribadito che, nell'ambito del giudizio di legittimità
sulle leggi, non può in alcun caso spingersi a rimodulare le sanzioni
previste dal legislatore, pena un'indebita invasione ai danni del potere
legislativo.
Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione seconda, sentenza 5 maggio 2009, cauca n. 12584/08
Gli Stati parti della CEDU sono responsabili di fronte alla Corte anche
quando si tratti di allontanamento verso uno Stato nel quale vi è un
serio rischio di violazione di un diritto sancito dalla Convenzione
Tribunale di Parma, ordinanza del 5 maggio 2009
est. Dallacasa
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 877
Una condanna penale per uno dei reati citati dall'art. 9 c. 4 del d.lgs.
n. 286/98, non può essere di per sé causa di diniego al rilascio del
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. La normativa esclude
ogni rigido automatismo, ma impone alle questure una valutazione della
pericolosità sociale del richiedente fondata su un bilanciamento tra il
riscontro della presenza di eventuali specifici reati da un lato con
l'esame del periodo di durata del soggiorno e della qualità
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
dall'altro. E' illegittimo, pertanto, il provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno CE fondato sulla mera presenza di una
condanna penale per uno dei reati citati dall'art. 381 c.p.p.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza del 5 maggio 2009, n. 883
La condanna definitiva per il reato di commercio di prodotti falsi
osta automaticamente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro autonomo, escludendosi ogni margine di discrezionalità da parte
della P.A., tranne nei casi degli stranieri che abbiano esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare. Solo in questi casi, la presenza
di una condanna penale definitiva per un reato in materia di
diritti d'autore dovrà essere sottoposta ad una preliminare
valutazione fondata su un bilanciamento con elementi soggettivi legati
alla natura e effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nonché
di quelli sociali con il paese di origine e la durata del suo
soggiorno in Italia. Non può influire sul giudizio il fatto che, nelle
more del procedimento giurisdizionale, l'interessato abbia usufruito di
un permesso di soggiorno straordinario per effetto dell'ordine impartito
dal Tribunale per i minorenni nell'interesse della propria figlia
minore ex art. 31 c. 3 del d.lgs. n. 286/98.
Tribunale di Savona, decreto del 5 maggio 2009
est. Giorni
Tribunale di Savona, ordinanza del 4 maggio 2009, dd. del 5 maggio 2009
Il d.lgs. 160/08, entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha
modificato l'art. 29, comma 1, lett. d ), del d.lgs. 286/98 nel senso di
permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i
genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di
origine, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare
iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina
previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già
provveduto a rilasciare il nulla osta dandone
comunicazione all'autorità consolare.
Tribunale ordinario di Bari, sezione I penale, sentenza del 27 aprile 2009, n. 1394
Non può essere dichiarato nuovamente lo scioglimento del matrimonio tra
le parti, quando sia già intervenuta una sentenza estera di divorzio .
Ai sensi del Regolamento UE n. 2201/2003, il provvedimento di
divorzio pronunciato da un'autorità di un altro Stato membro deve
trovare automatico riconoscimento in Italia, con le uniche eccezioni
previste dall'art. 22 lett. b (decisione di divorzio resa in contumacia,
domanda giudiziale non notificata o comunicata al convenuto contumace
in tempo utile per esercitare il diritto alla difesa, salvo che il
convenuto abbia inequivocabilmente accettato la decisione).
Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza del 24 aprile 2009, n. 17562
rel. Licari
Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza del 24 aprile 2009, n. 17562
La misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario non può
essere applicata al minore d'età Rom sorpreso a rubare in appartamento
in quanto il giudizio prognostico di pericolosità sociale necessario
all'applicazione di detta misura, cioè il pericolo concreto che il
minore commetta delitti con uso di armi e altri mezzi di violenza
personale o delitti contro la sicurezza collettiva o l'ordine
costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata, non può
stabilirsi in relazione alla modesta offensività dell'oggetto da scasso
utilizzato, nonché all'esito dei precedenti dattiloscopici che
confermano il reiterarsi unicamente di delitti contro il patrimonio.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 21 aprile 2009, n. 4084
E' legittimo il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che non possa dimostrare lo svolgimento di attività
lavorativa alla scadenza del periodo di tolleranza di sei mesi di
iscrizione nelle liste di collocamento di cui all'art. 22 c. 11 del T.U.
o comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno. Una mera
promessa di assunzione, successiva alla scadenza del permesso di
soggiorno, non è sufficiente per ottenere il rinnovo del medesimo, ma
potrebbe giustificare, unitamente ad altre circostanze, la presentazione
di un'istanza di riesame che l'Amministrazione può valutare ai
sensi dell'art. 5 c. 5 del T.U.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza del 21 aprile 2009, n. 11535
Rafforzato il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari su segnalazione della Commissione
territoriale per la protezione internazionale.
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 20 aprile 2009, n. 2342
La condanna per reati di vendita abusiva di materiale contraffatto
comporta un automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, mentre per il diniego di rinnovo degli altri tipi di
permessi occorre che oltre alla condanna vi siano anche altri elementi
di pericolosità sociale.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza del 20 aprile 2009, n. 12680
Il diritto al ricongiugimento familiare previsto dall'art. 28 del d.lgs
286/98 deve essere garantito anche a coloro che sono titolari di un
permesso di soggiorno rilasciato per attesa cittadinanza, a nulla
rilevando che tale tipo di permesso non sia espressamente
contemplato nel primo comma dell'art. 28 del d.lgs. 286/98,
nell'ambito dei permessi idonei a far sorgere il diritto all'unità
familiare.
Tribunale di Genova, Sez. lavoro, ordinanza del 17 aprile 2009
Proc. N. 635/09 R.G.; Cron. 4572; CHAWQUI Ahmed/I.N.P.S.; est. MELANDRI
Tribunale di Genova, ordinanza del 17 aprile 2009
est. Melandri
Tribunale di Mantova, sezione II civile, ordinanza del 16 aprile 2009, dd. del 21 aprile 2009
Il Tribunale di Mantova ha respinto in sede di reclamo l'azione
giudiziaria anti-discriminazione promossa da un gruppo di cittadini
italiani Sinti, e sostenuta da ASGI e Sucar Drom, contro l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti di comunità nomadi in Lombardia e le
relative previsioni in materia di identificazione e censimento delle
persone. Per il tribunale di Mantova la competenza giurisdizionale non
spetta al giudice civile, bensì a quello amministrativo e non vi è stata
discriminazione, in quanto i ricorrenti non sono stati oggetto di
identificazione e censimento.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano, sentenza del 15 aprile 2009, n. 165
La condanna a seguito di patteggiamento per reati connessi
al controllo delle armi, intervenuta dopo l'entrata in vigore della
legge n. 189/2002, è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di
soggiorno costituendo per previsione legislativa una presunzione di
pericolosità sociale, tranne nei casi in cui l'interessato abbia
usufruito del ricongiungimento familiare.
Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Seconda, sentenza del 7 aprile 2009, n. 668
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di
respingimento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo il Giudice amministrativo, il provvedimento di respingimento
alla frontiera rappresenta, per omogeneità contenutistica e funzionale,
una species rispetto al genus provvedimento di espulsione, pertanto
rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza del 7 aprile 2009, n. 19171
Perchè possa configurarsi il reato di cui all'art. 12, comma 5 bis, del
d.lgs. n. 286 del 1998 (che punisce chi, a titolo oneroso, dà alloggio o
cede in locazione un immobile ad uno straniero privo del permesso di
soggiorno) è necessario il requisito del dolo specifico (costituito dal
fine di trarre un ingiusto profitto) il quale non può considerarsi
sussistente qualora l'equilibrio fra le prestazioni fra titolare
dell'immobile e straniero "irregolare" sia fortemente alterato a favore
di quest'ultimo.
Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza del 2 aprile 2009, causa 139/08
Visti, asilo e immigrazione - Cittadino di uno Stato terzo in possesso
di un documento di soggiorno svizzero - Ingresso e soggiorno nel
territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito - Assenza di
visto
Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza del 2 aprile 2009, n. 10504, dd. del 7 maggio 2009
Il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi non può
trovare applicazione nei casi di richiesta di risarcimento del danno a
carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, da parte di
un cittadino straniero non comunitario in seguito al decesso
di un famigliare a causa di un incidente stradale con un veicolo non
identificato. Trattandosi di un risarcimento del danno legato alla
tutela di diritti fondamentali come quelli alla vita, all'incolumità e
alla salute, esso va assicurato senza alcuna disparità di
trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza
comunitaria o extracomunitaria.
Tribunale di Brindisi, sezione prima penale, sentenza del 1 aprile 2009, n. 254
Ai fini della sussistenza del reato di inottemperanza dell'ordine del
questore di lasciare il territorio dello Stato di cui all'art. 14 c. 5
ter del T.U. sull'immigrazione, l'ordine del questore deve essere
adeguatamente motivato. Spetta al giudice penale, che dell'atto deve
fare applicazione, il sindacato sui vizi dell'atto. Poiché
l'ordine di allontanamento adottato dal questore era carente sotto
il profilo della motivazione, in quanto non si indicavano le ragioni
per cui non si poteva dare esecuzione all'espulsione mediante
accompagnamento coatto ovvero mediante trattenimento dello straniero,
una volta accertata incidentalmente l'illegittimità dell'ordine del
questore, viene meno pure l'elemento essenziale della fattispecie
penale.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 27 gennaio 2009, n. 1891
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto
soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si
affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte
della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza
della Repubblica.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 3559
Il diniego alla regolarizzazione dello straniero irregolare di cui alla
legge n. 222/02 è un atto dovuto in presenza di segnalazione del
nominativo dello straniero nell'elenco SIS (Sistema Informativo
Schengen) e l'amministrazione non è tenuta a verificare le regioni che
hanno dato luogo all'iscrizione nel SIS. Questo in ragione dell'univoco
dettato letterale dell'art. 1 c. 8 del D.L. 9.9.2002, n. 195.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 31 marzo 2009, n. 4064
Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui
all'art. 22 comma 11 del T.U. immigrazione non può essere ottenuto
dallo straniero che, dopo avere fatto ingresso in Italia per
lavoro subordinato, abbia cessato l'attività lavorativa prima di avere
ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno e non abbia
effettivamente proceduto all'iscrizione alle liste di collocamento.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 28 marzo 2008, n. 401
est. Fanticini
Tribunale di Agrigento, decreto del 26 marzo 2009
est. Salvatori
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 24 marzo 2009, n. 4080
E' illegittimo il provvedimento di diniego della concessione della
cittadinanza italiana per naturalizzazione al cittadino iraniano, se
fondato soltanto sull'esistenza di rapporti con una persona
sospettata di attività spionistiche e dai frequenti viaggi del
ricorrente nel suo paese di origine per ragioni non accertate. Sebbene
sia assegnato all'Amministrazione un ampio potere discrezionale nella
valutazione delle istanze di naturalizzazione, le motivazioni
legittimanti un diniego debbono essere ragionevolmente sufficienti e
giustificate, pena l'illegittimità dell'atto per eccesso di
potere. Nel caso in specie , l'Amministrazione fa riferimento ad un
documento della P.S. che farebbe presente un mero sospetto
nei confronti del ricorrente non supportato da elementi di riscontro,
mentre d'altro canto emergerebbero un insieme di elementi favorevoli
relativi alla personalità del ricorrente, dalla sua lunga permanenza in
Italia alla stabilizzazione familiare e lavorativa, all'assenza di
precedenti penali che contrastano dunque con il riferito sospetto. Il
provvedimento, pertanto, appare illegittimo per carenza di motivazione.
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza del 24 marzo 2009, n. 25598
Qualora l'imputato sia residente in un campo nomadi, le notificazioni
non possono essere effettuate con il rito previsto per gli irreperibili,
perché si può fare ricorso a tale procedura solo a seguito
dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare
l'imputato.
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 23 marzo 2009
est. Zacco
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II quater, sentenza del 18 marzo 2009, n. 4417, dd. del 29 aprile 2009
Ha diritto alla carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti) e non al permesso di soggiorno per motivi di
residenza elettiva anche il cittadino straniero residente in Italia che
percepisca una pensione estera di ammontare non inferiore ai limiti
previsti dalla legge per il sostentamento di sé e dei propri famigliari.
In caso di dubbio sulla natura e fonte della rendita percepita dallo
straniero ovvero sull'adeguatezza della documentazione presentata ai
fini della dimostrazione dell'effettiva titolarità della rendita
straniera, la questura non può emanare un diniego, ma ha l'obbligo
di chiedere all'istante di fornire adeguati chiarimenti ed
integrazioni, ai sensi di quanto previsto dalla norme sulla trasparenza
del procedimento amministrativo (l. 241/90).
Corte d'Appello di Torino, decreto del 18 marzo 2009
est. Castellani
Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, Sezione Prima, sentenza del 13 marzo 2009, n. 253
Depositata il 13 marzo 2009
Tribunale di Brescia - Sezione lavoro, ordinanza del 12 marzo 2009
Bonus bebè ad italiani e stranieri senza discriminazioni
Tribunale di Brescia, ordinanza del 12 marzo 2009
est. Alessio
Tribunale di Catania, sentenza dell'11 marzo 2009, n. 1383
est. Pappalardo
Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza del 10 marzo 2009, n. 45413/07 affaire Anakomba Yula v. Belgium
Giusto processo, divieto di discriminazione ed esenzione dalle spese
legali per l'azione di disconoscimento della paternità. (Violazione
dell'art. 6 e dell'art. 14 Cedu)
Tribunale di Roma, decreto del 9 marzo 2009
est. Pagliari
Tribunale di Trieste, sentenza del 9 marzo 2009, n. 98
Il Tribunale di Trieste ha accertato lo status di beneficiario di
protezione sussidiaria in favore di un cittadino afgano in fuga da un
aregione del Paese d'origine caratterizzata da violenza indiscriminata
tali da pregiudicare la vita e l'incolumità della popolazione ivi
residente
Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, ordinanza del 27 febbraio 2009, n. 144
Con un'ordinanza del 27 febbraio 2009, la Corte d'Appello di
Torino ha dichiarato non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n.
388/2000, in relazione all'art. 117, primo comma della
Costituzione, disponendo pertanto il rinvio degli atti alla
Corte costituzionale. Il caso trattato dalla corte di merito di
Torino era quello di una cittadina rumena che si era vista
riconoscere dal tribunale di primo grado il diritto all'assegno di
invalidità civile ex art. 13, legge n. 118/1971 solo a partire dal 1
gennaio 2007, data di ingresso della Romania nell'Unione Europea,
respingendolo invece per il pregresso, in ragione della norma contenuta
nella legge finanziaria 2001 che prescrive il possesso della carta di
soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti).
Tribunale di Torino, decreto del 26 febbraio 2009
est. Contini
Tribunale di Genova, ordinanza del 20 febbraio 2009
est. Mazza Galanti
Tribunale di Brescia, ordinanza del 20 febbraio 2009 n. 198
est. Tropeano
Tribunale ordinario di Brescia, ordinanza R. G. n. 198 del 20 febbraio 2009
Bonus bebè: respinto il reclamo del Comune di Brescia
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza del 18 febbraio 2009, n. 10752
Il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del
d.lgs. 286/98 è una misura alternativa alla detenzione che forma oggetto
di un vero e proprio diritto dello straniero che si trovi nelle
condizioni di cui agli artt. 16, comma 5 e 13, comma 2, del d.lgs.
286/98 per poterne fruire. Ne consegue che non vi è alcun potere
discrezionale in capo al giudice di merito in punto di concedibilità del
provvedimento, nè tantomeno del pubblico ministero di rilascio di
nulla-osta alla sua emissione.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 17 febbraio 2009, n. 896
La condanna per i reati in materia di diritto d'autore, ai sensi
dell'art. 26, comma 7 bis, d.lgs 286/98, comporta la sola revoca
del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi di
lavoro, dovendosi invece escludere analoghi effetti rispetto
al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, in quanto nella previsione di cui all'art. 9 del d.lgs 286/98
non vi è menzione alcuna di un simile automatismo.
Tribunale per i minorenni di Torino, decreto del 17 febbraio 2009
est. Rivello
Corte di giustizia, Grande sezione, sentenza 17 febbraio 2009, C-465/07, Elfagaji
Directive 2004/83/EC - Minimum standards for determining who qualifies
for refugee status or for subsidiary protection status - Person eligible
for subsidiary protection - Article 2(e) - Real risk of suffering
serious harm - Article 15(c) - Serious and individual threat to a
civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in
situations of armed conflict - Proof
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 13 febbraio 2009
est. Trovato
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 10 febbraio 2009, n. 2711
La condanna per reati di vendita abusiva di materiale contraffatto
comporta un automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, mentre per il diniego di rinnovo degli altri tipi di
permessi occorre che oltre alla condanna vi siano anche altri elementi
di pericolosità sociale.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 10 febbraio 2009, n. 2543
Ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini
extracomunitari, il conseguimento del beneficio della riabilitazione da
parte di cittadino straniero precedentemente condannato, così
come l'estinzione del reato nei termini di legge in caso di
applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445
c.p.p., costituscono circostanze che escludono l'operatività del divieto
di regolarizzazione del rapporto di lavoro dello straniero ai
sensi dell'all'art. 1, comma 8, lett. c), del D.L. 9 settembre
2002, n. 195.
Tribunale di Venezia. Sez. III Civile. Ordinanza del 4 febbraio 2009, dd. del 3 aprile 2009
L'art. 29 della Costituzione, nel momento in cui attribuisce tutela
costituzionale alla famiglia legittima - contribuendo essa, grazie alla
stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed economiche
che comporta, alla realizzazione della personalità dei coniugi -, non
costituisce un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra
persone dello stesso sesso. In questo senso, il Tribunale adito ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143
bis e 156 bis cc., nella parte in cui, sistematicamente interpretati,
non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano
contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con
agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione.
Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 3 febbraio 2009, n. 667
rel. Vigotti
Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 3 febbraio 2009, n. 668
rel. Vigotti
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 3 febbraio 2009, n. 2119
La segnalazione fatta pervenire ai sensi dell'Accordo di Schengen da
parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato è da considerarsi, (secondo quanto dispone l'art. 1, comma
8, lett. b), del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari)
automaticamente ostativa rispetto alll'istanza di emersione di lavoro
irregolare, senza che possa riconoscersi all'Amministrazione alcun
margine valutativo in merito all'accoglimento dell'istanza stessa.
Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 3 febbraio 2009, n. 666
rel. Vigotti
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza del 28 gennaio 2009, n. 179, dd. del 29 maggio 2009
Le diverse tradizioni etico e sociali dei coniugi e la diversa
concezione dei rapporti familiari non possono essere prese in
considerazione al fine dell'attenuazione del disvalore della condotta
antigiuridica del reato di maltrattamenti in famiglia. Pertanto,
tali argomentazioni legate alla diversità del contesto culturale di
provenienza dell'imputato non possono avere rilevanza ai fini
della concessione delle attenuanti generiche. Nel caso del reato di
maltrattamenti in famiglia, la tutela penale riguarda una materia di
rilevanza costituzionale, come la famiglia, che la legge
fondamentale riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi. Pertanto, argomentazioni riferite alla
"motivazione culturale" al fine di sostenere l'assenza di una condotta
anti-giuridica o la presenza di attenuanti a livello della punibilità
non possono trovare alcun accoglimento nel procedimento penale.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 27 gennaio 2009, n. 1710
Conformandosi all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza
n. 198 del 2003), il Consiglio di Stato ha deciso in linea con il
principio per il quale l'art 32 del d.lgs. 286/98 (che consente il
rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età,
soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le
disposizioni di cui all'art.31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonché ai
minori comunque affidati ai sensi dell'art.2 della legge 4 maggio 1983,
n.184) andrebbe interpretato in maniera estensiva, nel senso di
ammettere anche a favore dei minori, sottoposti a tutela, il rilascio
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 27 gennaio 2009, n. 1569
Conformandosi all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n.
198 del 2003), il Consiglio di Stato ha deciso in linea con il
principio per il quale l'art 32 del d.lgs. 286/98 (che consente il
rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età,
soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le
disposizioni di cui all'art.31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonché ai
minori comunque affidati ai sensi dell'art.2 della legge 4 maggio 1983,
n.184) andrebbe interpretato in maniera estensiva, nel senso di
ammettere anche a favore dei minori, sottoposti a tutela, il rilascio
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 27 gennaio 2009, n. 1886
Conformandosi all'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n.
198 del 2003), il Consiglio di Stato ha deciso in linea con il
principio per il quale l'art 32 del d.lgs. 286/98 (che consente il
rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età,
soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le
disposizioni di cui all'art.31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonché ai
minori comunque affidati ai sensi dell'art.2 della legge 4 maggio 1983,
n.184) andrebbe interpretato in maniera estensiva, nel senso di
ammettere anche a favore dei minori, sottoposti a tutela, il rilascio
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Tribunale di Brescia, ordinanza del 26 gennaio 2009 n. 335
est. Onni
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 20 gennaio 2009, n. 1681
L'indisponibilità del passaporto in seguito a sequestro da parte della
Autorità Giudiziaria costituisce un impedimento oggettivo non imputabile
al ricorrente, il quale non abbia potuto presentare
tempestivamente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e,
pertanto, costituisce una causa di forza maggiore che giustifica il
ritardo nella presentazione dell'istanza e che rende illegittima
l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs 286/98.
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 17 gennaio 2009, n. 11803
Per ottenere il nulla-osta al ricongiungimento familiare non occorre un
contratto di lavoro di almeno un anno, ma basta dimostrare la
disponibilità di un reddito derivante da fonti lecite (anche da più
rapporti di lavoro) di importo non inferiore all'assegno sociale.
Corte Costituzionale, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui
escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n.
5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa
essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi
non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la
carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo
n. 3, del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo. La Corte ha altresì dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge
11 febbraio 1980, n. 18.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 13 gennaio 2009, n. 19393
Depositata il 9 settembre 2009.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1677
Nel caso di sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che sia
stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20
luglio 2002, n. 189 (legge che ha sostituito l'art. 4, comma 3 del
d.lgs 286/98, prevedendo che il rilascio o il rinnovo del permesso
stesso debbano essere denegati anche a seguito delle pronuncia di
sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) non vi è alcun automatismo
ostativo per la permanenza nel territorio dello Stato, dato che
l'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 286/98, nel testo anteriore
alla novella del 2002, lo prevedeva solo nel caso in cui
l'interessato fosse considerato " una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato ",
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1402
In materia di riconoscimento dello status di rifugiato politico, il
Consiglio di Stato (la causa era stata introdotta prima dell'entrata in
vigore della legge 6.3.1998, n. 40 in base al quale si è attribuita la
giurisdizione del giudice ordinario) ha ribadito che, anche in mancanza
di azioni persecutorie riconducibili al Governo di un Paese, la
sussistenza di gravi e conosciuti conflitti interni (non necessariamente
implicanti vera e propria guerra civile) possono di per sè costituire
presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico,
quando la situazione socio-politica del Paese pur a regime democratico,
renda plausibile il rappresentato pericolo per l'incolumità del singolo
cittadino.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 9 gennaio 2009, n. 370
Depositata il 7 febbraio 2009
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 2961
La presenza di mezzi di sostentamento sufficienti ai sensi dei parametri
stabiliti dall'art. 29 del D.lgs. n. 286/98 è condizione
imprescindibile per il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro. Il periodo di disoccupazione tollerato ai sensi
dell'art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 non può giustificare una
proporzionale riduzione del calcolo del reddito minimo. Il sopravvenire
di nuovi elementi volti a sostenere la sussistenza dei presupposti per
il rinnovo del permesso di soggiorno devono essere fatti valere prima
dell'emanazione del provvedimento di diniego da parte della questura ,
cioè prima della conclusione del procedimento amministrativo. Elementi
sopravvenuti dopo l'adozione del provvedimento amministrativo
possono però legittimare la proposizione di una nuova istanza dinanzi
all'autorità amministrativa.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, ordinanza dell'8 gennaio 2009, n. 22
Il Giudice Amministrativo ha concesso la sospensiva in ordine
all'ordinanza n. 81/08 emanata dal Sindaco del Comune di Verona,
ritenuti sussistenti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, in
particolare sotto il profilo dell'eccesso di potere
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 27 dicembre 2008
est. Baraldi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, sentenza del 22 dicembre 2008, n. 12222
Il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso proposto avverso
l'ordinanza n. 242 del 16 settembre 2008, con cui il Sindaco di Roma ha
disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di
tutela della sicurezza urbana
Tribunale di Torino, decreto del 18 dicembre 2008
est. Lanzillo
Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione seconda, sentenza del 16 dicembre 2008, n. 1206, d.d. 6 febbraio 2009
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha stabilito la possibilità
di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Terza, sentenza 11 dicembre 2008, n. 3152, dd. 6 aprile 2009
La condanna definitiva per uno dei reati ostativi all'ingresso sul
territorio nazionale ed elencati nell'art. 4 comma 3, terzo periodo, del
T.U., determina il diniego automatico al rinnovo del permesso di
soggiorno. Tale diniego ha carattere rigidamente vincolato, senza
margini di discrezionalità lasciati all'Amministrazione, tranne nei casi
in cui l'interessato abbia beneficiato del diritto al ricongiungimento
familiare. Non fa eccezione la situazione in cui l'interessato abbia
maturato le condizioni per ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art.
178 c.p. senza che questa sia stata pronunciata dal giudice, in quanto
l'estinzione degli effetti penali della condanna richiede comunque una
formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.
Tribunale di Roma, ordinanza del 4 dicembre 2008
est. Corrias
Corte Costituzionale, ordinanza del 3 dicembre 2008, n. 417
Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a
procedimento penale - Richiesta di nulla osta all'espulsione - Diniego
dell'autorità giudiziaria in considerazione delle esigenze difensive -
Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione dei
principi di eguaglianza e del giusto processo e del diritto di difesa -
Carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta
inammissibilità della questione.
Tribunale di Torino, sez. GIP, sentenza del 3 dicembre 2008 n. 3230
est. Arata
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza del 29 aprile 2008, n. 27224, dd. del 14 novembre 2008
L'eventuale esistenza, a carico di uno straniero extracomunitario
familiare di un cittadino dell'Unione, di una segnalazione di non
ammissibilità ai sensi dell' art. 96 Convenzione applicativa
dell'accordo di Schengen (CAAS) del 19 giugno 1990 non può
precludere automaticamente l'ingresso.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 12 novembre 2008, n. 3063
Il TAR ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tribunale di Milano, sentenza del 24 ottobre 2008 n. 12549
est. Gandolfi
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 21 ottobre 2008, n. 27310
depositata il 17 novembre 2008
Tribunale di Torino, decreto del 9 ottobre 2008
est. Vitrò
Tribunale di Milano, decreto dell'8 ottobre 2008
est. Ferrari da Grado
Corte
europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 7
ottobre 2008, causa n. 35228/03, Affaire Bogumil c. Portugal
Violazione dei paragrafi 1 e 3, lett. c), dell'art. 6 della Convenzione. Diritto ad un processo equo
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 5 ottobre 2008, n. 21432
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ordinanza del sindaco che
vieta a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo
di veicoli circolanti sulla pubblica via è illegittima per eccesso di
potere, in quanto l'ambito di esercizio del potere di cui all'art. 7 del
codice della strada è quello della regolamentazione della circolazione
stradale e non dell'ordine pubblico
Tribunale di Ravenna, sentenza del 1 ottobre 2008, proc. n. 140/2008
Istanza di concessione di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento
Tribunale di Milano, decreto dell'1 ottobre 2008
est. Ferrari da Grado
Tribunale di Bologna, decreto del 30 settembre 2008
est. Gentile
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza del 29 settembre 2008, n. 24278
Assegno familiare
Giudice di pace di Agrigento, decreto del 26 settembre 2008
est. Alioto
Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza del 25 settembre 2008, causa 453/07, Hakan Er c. Wetteraukreis
Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di
associazione - Art. 7, primo comma, secondo trattino - Diritto di
soggiorno del figlio maggiorenne di un lavoratore turco - Mancanza di
esercizio di un'attività lavorativa subordinata - Condizioni relative
alla perdita dei diritti acquisiti
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, sentenza 5 giugno 2008, n. 4085
Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, occorre non soltanto il
dato formale della celebrazione del matrimonio, ma anche la conseguente
instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con il rispetto dei
conseguenti doveri civili di fedeltà, assistenza, collaborazione e
coabitazione, previsti dall'art. 143 cod. civ., perdurante per il tempo
prescritto e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel
tessuto sociale e civile nazionale.
Corte di Giustizia, Sezione Sesta, sentenza del 11 settembre 2008, causa C-447 07
La Corte ha chiarito che l’art. 45 (4) TFUE trova applicazione solo
quando i poteri di imperio connessi alla funzione pubblica sono
esercitati con regolarità e non co¬stituiscano una parte molto limitata
dell’impiego che si intende precludere ai cittadini dell’Unione. Sulla
base di questa affermazione, è stato, ad esempio, affermato che l’Italia
illegittimamente ha ristretto ai soli cittadini italiani l’accesso al
ruolo di capitani e ufficiali (comandanti in seconda) di navi che
battono bandiera italiana.
Tribunale di Bologna, sentenza del 7 agosto 2008
est. Costanzo
Tribunale di Milano, ordinanza dell'1 agosto 2008
est. Mennuni
Corte Costituzionale, sentenza del 30 luglio 2008, n. 306
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio
2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di
accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della
carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere
rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base
dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il
legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme
peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta
eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.
Tribunale di Brescia, ordinanza del 30 luglio 2008 n. 83
est. Tringali
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 29 aprile 2007, n. 3783
" Per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno condotto gli
accertamenti ", la motivazione dell' Amministrazione alla base del
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza
può legittimamente omettere l'indicazione delle specifiche circostanze
inerenti alla pubblica sicurezza.
Corte
europea dei diritti dell'uomo, dodicesima sezione, sentenza del 22
luglio 2008, causa n. 10418/03, Affaire Panasenko c. Portugal
Violazione dei paragrafi 1 e 3, lett. c), dell'art. 6 della Convenzione. Diritto ad un processo equo
Giudice di pace di Ravenna, decreto del 22 luglio 2008
est. Ricci
Tribunale di Trieste, sentenza del 22 luglio 2008 n. 38
est. Merluzzi
Tribunale di Bologna, decreto del 18 luglio 2008
est. Zucconi
Corte europea dei diritti dell'uomo, quarta sezione, sentenza del 17 luglio 2008, causa n. 25904/07, NA c. Regno Unito
Violazione dell'art. 3 della Convenzione.
Tribunale di Trieste, sentenza del 17 luglio 2008
est. Picciotto
Corte Costituzionale, sentenza del 16 luglio 2008, n. 278
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge
30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte
in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del
ricorrente in applicazione della normativa vigente. Il sistema attuale
articola le modalità di presentazione del ricorso in modo da garantire
la certezza circa l'identità dello straniero destinatario del
provvedimento di espulsione: nel caso di trasmissione del ricorso a
mezzo posta l'identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita
e, di conseguenza, non potrebbero ritenersi soddisfatte le esigenze di
certezza perseguite dal legislatore. Peraltro, quando vi sia certezza
circa l'identità dello straniero, non vi è ragione di escludere
l'utilizzabilità del servizio postale, posto che, in tale ipotesi,
l'esclusione risulterebbe incongrua. - V., citata, la sentenza n.
98/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva
l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione
all'ordinanza ingiunzione.
Tribunale di Ferrara, ordinanza del 15 luglio 2008
est. Bighetti
Tribunale di Torino, decreto dell'11 luglio 2008
est. Contini
Corte di Giustizia, Sezione Prima, sentenza del 10 luglio 2008, causa C-33/07
La libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini
dell’Unione europea, sicché le disposizioni che derogano a tale
principio devono essere interpretate in senso restrittivo.
Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, sentenza del 10 luglio 2008, causa n. 3394/03, Medvedyev e altri c. Francia
Ritenuta la violazione dell'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione.
Tribunale di Torino, ordinanza del 9 luglio 2008
est. Contini
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 9 luglio 2008
est. Domanico
Tribunale di Firenze, decreto del 4 luglio 2008
est. Cosentino
Tribunale di Latina, ordinanza dell'1 luglio 2008
est. Di Nicola
Giudice di pace di Firenze, decreto del 25 giugno 2008
est. Salerno
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, sentenza 24 giugno 2008, n. 1870
rel. Cattaneo
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 giugno 2008, causa n. 1683/03, Maslov c. Austria
La Grande Camera con la sentenza del 23 giugno 2008 torna a pronunciarsi
sul caso Maslov. La prima sezione della Corte europea dei diritti
dell'uomo si era già pronunciata positivamente con sentenza del 22 marzo
2007 sul ricorso di un cittadino bulgaro legalmente residente in
Austria che, in seguito a diverse condanne penali, si era visto imporre
un divieto di residenza per dieci anni sul territorio nazionale. La
Grande Camera ritiene i reati commessi dal ricorrente certamente seri,
ma non così gravi e sostanzialmente riconducibili a fenomeni di
delinquenza adolescienziale. In considerazione di questo, dello status
di immigrato di lungo periodo e della buona condotta del ricorrente dal
momento del suo rilascio fino all'esecuzione dell'ordine
di espulsione, la Grande Camera conferma che la misura di
allontanamento non rispetta il requisito di necessità previsto dall'art.
8 e, come tale, costituisce uan violazione della CEDU.
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. del 12 giugno 2008 n. 2745
La violenza privata è aggravata da motivi di discriminazione razziale ex
art. 3 D.L. 122/93 quando la condotta, accompagnata da urla dal chiaro
tenore sprezzante verso le persone di colore- "schiaccio il negro”-
palesa la finalità di discriminazione razziale e risulta idonea a far
sorgere nei presenti identico sentimento di disprezzo per motivi
razziali.
Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 12 giugno 2008 n. 8
rel. Matteini Chiari
Giudice di pace di Vicenza, decreto dell'8 giugno 2008
est. Nupieri
Giudice di pace di Savona, decreto del 6 giugno 2008
est. Grammatico
Tribunale di Torino, decreto del 5 giugno 2008
est. Contini
Tribunale di Genova, decreto del 3 giugno 2008
est. Parentini
Tribunale di Padova, sentenza del 3 giugno 2008 n. 385
est. Campo
Giudice di pace di Firenze, decreto del 3 giugno 2008
est. Bozzi
Tribunale di Genova, ordinanza del 3 giugno 2008
est. Parentini
Tribunale di Milano, decreto del 30 maggio 2008
est. Bianchini
Tribunale di La Spezia, ordinanza del 29 maggio 2008 n. 310
est. Panico
Tribunale di Firenze, ordinanza del 28 maggio 2008 n. 5136
est. Mariani
Corte Europea Diritti dell'Uomo, Grande Chambre 27 maggio 2008, n. 26565/05
Caso N. c. Regno Unito
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 21 maggio 2008
est. Guarnieri
Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione del 20 maggio 2008, n. 4743
Depositata il 1° ottobre 2008
Suprema Corte di Cassazione, sez. III – penale, sentenza 7 maggio 2008 n° 37581
Diffondere tramite internet idee fondate sull’odio razziale ed etnico e
sulla discriminazione nei confronti degli ebrei sostanzia il reato di
propaganda razziale ex art. 3 L. 654/75, il quale vieta non soltanto la
propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale ma anche sul
semplice odio razziale. La condotta ed i documenti incriminati non
trovano giustificazione negli artt. 21 e 33 Cost., perché la libertà di
manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica sono libertà
limitate dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la
pari dignità delle razze e delle etnie e cessano quando travalicano in
istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista. Il
reato di propaganda e istigazione, di cui all’art. 3 lett. a L. 654/75,
è un reato di pura condotta, connotato da dolo generico. Diversamente, i
reati di di commissione di atti di discriminazione per motivi
razzisti (lett. a) e di commissione di atti di violenza per motivi
razzisti (art. 3, lett. b),si caratterizzano per il dolo
specifico dell’autore, dal momento che il motivo razziale eccede
la condotta discriminatoria o violenta. La successione nel tempo
delle norme incriminatrici - dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 1 ,
convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205 , alla L. 24 febbraio 2006,
n. 85, art. 13 , laddove hanno riformulato la L. 13 ottobre 1975,
n. 654, art. 3, comma 1, lett. a) , non ha abolito il reato previsto
dalla prima norma, ma determinato una semplice modifica del trattamento
sanzionatorio, dovendosi riconoscere continuità normativa tra le
ipotesi di incitamento e quella di istigazione a commettere atti di
discriminazione per motivi razziali, e tra quella di diffusione e
propaganda di idee razziali.
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 6 maggio 2008, causa 133/06
Ricorso di annullamento - Politica comune nel settore dell'asilo -
Direttiva 2005/85/CE - Procedura applicata negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Paesi di
origine sicuri - Paesi terzi europei sicuri - Elenchi comuni minimi -
Procedura d'adozione o di modifica degli elenchi comuni minimi - Art.
67, nn. 1 e 5, primo trattino, CE - Incompetenza
Tribunale di Trieste, sentenza del 2 maggio 2008 n. 10
est. Barzazi
Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 24 aprile 2008, n. 17255
rel. Cassano
Giudice di pace di Brescia, decreto del 23 aprile 2008
est. Sardi
Corte d'Appello di Genova, sentenza del 22 aprile 2008 n. 39
rel. Sangiuolo
Giudice di pace di Reggio Emilia, decreto del 21 aprile 2008
est. Rosa
Tribunale di Vicenza, decreto del 16 aprile 2008
est. Picardi
Giudice di pace di Firenze, decreto del 16 aprile 2008
est. Lo Tufo
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, sentenza 10 aprile 2008, n. 1958
Il requisito per poter ottenere la cittadinanza deve consistere non solo
nel dato formale della celebrazione di un matrimonio (inteso in una
prospettiva di atto-rapporto) tra lo straniero ed il cittadino italiano,
ma anche nella conseguente instaurazione di un vero e proprio rapporto
coniugale (con le sue concrete connotazioni tipiche: fedeltà,
assistenza, collaborazione e coabitazione: cfr. art. 143, c.c.)
perdurante da almeno tre anni e tale da dimostrare l'integrazione dello
straniero nel tessuto sociale e civile nazionale.
Corte d'Appello di Milano, decreto del 27 marzo 2008 n. 30
est. Servetti
Tribunale di Pistoia, decreto del 27 marzo 2008
est. Ghelardini
Giudice di pace di Ravenna, decreto del 15 marzo 2008
est. Ricci
Tribunale di Asti, decreto del 5 marzo 2008
est. Gibelli
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 22 febbraio 2008, causa 37201/06, Saadi c. Italia
Rispetto ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un
cittadino tunisino adottato per ragioni di prevenzione del
terrorismo da parte del Ministero dell'Interno sulla base
dell'art. 3 della l. n. 155/05, la Corte ha ritenuto che che
l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia lo avrebbe
esposto al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti, violando in tal modo l'art. 3 della CEDU in merito al
divieto di torture o di trattamenti inumani o degradanti.
Tribunale di Como, sentenza del 18 febbraio 2008 n. 62
est. Fargnoli
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 15 febbraio 2008
rel. Maiga
Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 12 febbraio 2008, n, 6648
rel. Piraccini
Corte Costituzionale, ordinanza dell'11 febbraio 2008, n. 32
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 41-bis, della Legge della regione Lombardia 8
febbraio 2005, n. 7 sollevata con riferimento all'art 117 Cost., nella
parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande
di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che i
"richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in
Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente
precedente alla data di presentazione della domanda". Infatti la materia
di cui trattasi "edilizia residenziale pubblica" rientra nella
competenza residuale delle Regioni, riguardando il patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
Tribunale di Milano, ordinanza dell'11 febbraio 2008
est. Marangoni
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto dell'8 febbraio 2008
est. Domanico
Tribunale di Gorizia, decreto del 28 gennaio 2008
est. Trotta
Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, decreto del 24 gennaio 2008
est. Castellani
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza del 24 gennaio 2008 n. 1531
Depositata il 24 gennaio 2008
Tribunale di Milano, ordinanza del 22 gennaio 2008
est. Mesiano
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III, sentenza del 16 gennaio 2008, n. 213
Depositata il 4 febbraio 2008
Tribunale di Bologna, decreto del 16 gennaio 2008
est. Gentile
Giudice di pace di Torino, decreto del 10 gennaio 2008
est. Bruschi
Tribunale di Vicenza, decreto del 10 gennaio 2008
est. Picardi
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 7 gennaio 2008
est. Casadonte
Tribunale di Genova, ordinanza del 27 dicembre 2007
Giud. Est. Mazza Galanti
Tribunale di Palermo, decreto del 21 dicembre 2007
est. Spataro
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza del 20 dicembre 2007, n. 4615
Annullamento dell'atto con il quale si dichiara irricevibile l'istanza
di rilascio carta di soggiorno - richiesta risarcimento danni
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. del 13 dicembre 2007 n. 13234
La distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti sulle mura
cittadine, recanti un invito a firmare la petizione per allontanare gli
“zingari” dalla città, appaiono palesemente discriminatori in quanto
diretti nei confronti degli " zingari" in quanto tali e
non in ragione di un determinato comportamento a loro ascrivibile.
Tale unica condotta realizza entrambi i reati di cui all’art. 3 L.
654/75, lett. a), diffondendo idee fondate sulla superiorità razziale ed
etnico ed allo stesso tempo incitando i pubblici amministratori a
commettere atti discriminatori, dovendosi ritenere il primo di questi
due reati consumato quando l’idea è portata a conoscenza di altri, senza
fine specifico ma con la consapevolezza della condotta determinata da
sentimenti di superiorità o odio razziale, ed il secondo quando
l’incitamento è non solo animato da motivi razziali ma anche finalizzato
specificamente ad incitare a commettere un atto discriminatorio.
In entrambi i casi, oggetto della tutela penale non è l’ordine pubblico
ma la dignità umana. Risulta così viziata da illogicità e
contraddittorietà la motivazione con la quale la Corte d’Appello di
Venezia (sentenza n°186/07) aveva sostenuto la liceità della petizione e
l’illiceità del contenuto dei manifesti i quali, però, erano stati
affissi proprio per sostenere la petizione. (cfr. successiva
pronuncia della Cassazione, sez. IV – pen., sentenza 41819/ 2009)
home_asgi.php%3Fn=documenti&id=2066&l=it.html
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 13 dicembre 2007
rel. Domanico
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza del 12.12.2007, n. 5302
Apostrofare uno straniero con l’epiteto di selvaggio giustifica
l’applicazione dell’aggravante della finalità di discriminazione
razziale in relazione ai compiuti reati di ingiuria e lesioni. Di
conseguenza, secondo il disposto dell’art. 6 L.205/93, il reato rientra
nella competenza del Tribunale ed è perseguibile d’ufficio anche in
presenza di remissione di querela.
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza dell'11 dicembre 2007, causa 291/05
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di soggiorno di
un familiare cittadino di uno Stato terzo - Ritorno del lavoratore
nello Stato membro di cui è cittadino - Obbligo per lo Stato membro di
origine del lavoratore di accordare il diritto di soggiorno al familiare
- Esistenza di tale obbligo in mancanza dell'esrcizio di un'attività
reale ed effettiva da parte di detto lavoratore
Tribunale di Milano, sentenza 5 dicembre 2007 n. 8802/06
Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento al figlio di straniero
titolare dello status di rifugiato pur in mancanza del Permesso Ce per
soggiornanti di lungo periodo
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 novembre 2007 nn. 9852/03 e 13413/04
CASE OF HUMMATOV v. AZERBAIJAN (EN)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 11 aprile 2007, n. 24312, dd. 22 novembre 2007
Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento), disposte ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc.
pen., per il più ampio contenuto accertativo attribuito dalle riforme
del 2001 e del 2003, possono essere equiparate alle sentenze di condanna
e, almeno in astratto, avere l'effetto di precludere l'acquisizione
della cittadinanza.
Corte Costituzionale, sentenza del 22 novembre 2007, n. 349
Illegittimità costituzionale dell'art 5-bis, comma 7-bis, del decreto
legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, introdotto nell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 13 novembre 2007, causa n. 57325/00
La Corte ha ritenuto che la legislazione adottata dalla Reppublica Ceca
volta all'inserimento dei bambini Rom in scuole speciali sia contrario
all'art. 4 della CEDU, in connessione con l'art. 2 del Protocollo n. 1
Consiglio di Stato, decisione 13 novembe 2007, n. 6526
Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, occorre non soltanto il
dato formale della celebrazione del matrimonio, ma anche la conseguente
instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con il rispetto dei
conseguenti doveri civili di fedeltà, assistenza, collaborazione e
coabitazione, previsti dall'art. 143 cod. civ., perdurante per il tempo
prescritto e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel
tessuto sociale e civile nazionale.
Tribunale di Padova, sentenza del 9 novembre 2007
est. Bordon
Corte europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, sentenza dell'8 novembre 2007, causa n. 30273/03
La Corte ha ritenuto che l'ingerenza operata dal Governo lettone nel
godimento da parte del ricorrente della libertà di religione non può
essere considerata, ai sensi della CEDU, prevista dalla legge e,
pertanto, si configura come una violazione dell'art. 9 della Convenzione
Tribunale di Palermo, sentenza del 7 novembre 2007
est. Sgadari
Tribunale di Rovigo, sentenza del 6 novembre 2007
est. Miazzi
Tribunale di Modena, sentenza del 6 novembre 2007 n. 3136
est. Pasquariello
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 13 luglio 2007, n. 5680
La valutazione dei motivi di pubblica sicurezza ostativi per la
concessione della cittadinanza può riguardare anche il nucleo familiare e
le frequentazioni del futuro cittadino, anche sulla base di
informazioni delle autorità di pubblica sicurezza, che, qualora fossero
negative, integrano per relationem la motivazione dell'eventuale
provvedimento di diniego, anche qualora non siano state esplicitate
nell'atto per motivi di riservatezza.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 13 luglio 2007, n 5680
La valutazione dei motivi di pubblica sicurezza ostativi alla
concessione della cittadinanza può riguardare anche il nucleo
familiare e le frequentazioni del futuro cittadino, anche sulla base di
informazioni delle autorità di pubblica sicurezza, che, qualora fossero
negative, integrano per relationem la motivazione dell'eventuale
provvedimento di diniego, anche qualora non siano state esplicitate
nell'atto per motivi di riservatezza.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, sentenza del 25 ottobre 2007, n. 13
Correzione cognome a seguito dell'attribuzione della cittadinanza italiana
Corte Costituzionale, sentenza del 22 ottobre 2007, n. 348
Illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2 del decreto
legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
1992, n. 359. Conseguente illegittimità dell'art. 37, commi 1 e 2, del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Tribunale di Padova, sentenza del 19 ottobre 2007 n. 737
est. Campo
Tribunale di Ravenna, decreto del 16 ottobre 2007
est. Romagnoli
Tribunale di Venezia, sentenza del 12 ottobre 2007 n. 2250
est. Guerra
Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 4 ottobre 2007, causa 349/06
La Corte ha affermato il principio secondo cui le autorità nazionali
devono dimostrare che il comportamento personale dell'interessato
costituisce una minaccia per l'ordine pubblico
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 19 giugno 2007, n. 5103
" Per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno condotto gli
accertamenti ", la motivazione dell' Amministrazione alla base del
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza
può legittimamente omettere l'indicazione delle specifiche circostanze
inerenti alla pubblica sicurezza. Inoltre, nell'attuale quadro
normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto
attributivo di uno status - risulta irrevocabile.
Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 settembre 2007, n. 40798
Nei confronti dello straniero inottemperante al divieto di rientro nel
territorio dello Stato a seguito di precedente espulsione deve in ogni
caso procedersi a nuova espulsione con accompagnamento immediato alla
frontiera; pertanto, è illegittima l'adozione, in tale caso, di un
ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14,
comma quinto bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e la relativa
inottemperanza non può integrare il reato di cui al comma quinto ter
dell'art. 14 cit.. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Bologna, 30 marzo
2007)
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 20 settembre 2007, causa 45223/05, Sultani c. Francia
Lamentata violazione degli artt. 3 della Convenzione e 4 del Protocollo addizionale n. 4. Inammissiblità.
Corte di Giustizia, seconda sezione, sentenza del 20 settembre 2007, causa 16/05
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Art. 41, n. 1, del Protocollo
addizionale - Clausola di "standstill" - Ambito di applicazione -
Legislazione di uno Stato membro che ha introdotto, dopo l'entrata in
vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative
all'ammissione sul suo territorio di cittadini turchi ai fini
dell'esercizio della libertà di stabilimento
Tribunale di Firenze, Ufficio del GIP, decreto del 20 settembre 2007
est. Ferrante
Tribunale di Bologna, ordinanza del 7 settembre 2007
est. Borgo
Tribunale di Venezia, sentenza del 6 settembre 2007 n. 1958
est. Simone
Tribunale di Vicenza, sentenza del 9 agosto 2007 n. 2766
est. Picardi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sentenza 28 settembre 2007. n. 1505
Est. Bruno.
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 27 luglio 2007, n. 4164
Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del questore di
rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno motivato dalla circostanza
che l'istante era stata sorpresa a svolgere attività di prostituzione
Giudice di pace di Bologna, decreto del 27 luglio 2007
est. Piazza
Giudice di pace di Forlì, decreto del 26 luglio 2007
est. Linguanti
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 26 luglio 2007 n. 61507/00
CASE OF ANDREI GEORGIEV v. BULGARIA (EN)
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 luglio 2007 n. 16417
Sono potenzialmente persecutorie e repressive la legislazioni che
vietano o puniscono come reato il comportamento omosessuale
Tribunale di Palermo, ordinanza del 24 luglio 2007
est. Piraino
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 18 luglio 2007, causa 325/05
Associazione CEE-Turchia - Art. 59 del Protocollo addizionale - Artt. 6,
7 e 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione - Diritto
di libero accesso al lavoroai sensi dell'art. 7, primo comma, secondo
trattino - Diritto di soggiorno che ne è il corollario - Cittadino turco
di età superiore ai 21 anni non più a carico dei genitori - Condanne
penali - Condizioni della perdita dei diritti acquisiti - Compatibilità
con la norma secondo cui la Repubblica di Turchia non può beneficiare di
un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 12 luglio 2007
est. Gattuso
Tribunale di Torino, decreto dell'11 luglio 2007
est. Vitrò
Tribunale di Milano, sentenza del 6 luglio 2007 n. 8909
est. Gandolfi
Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza del 3 luglio 2007, n. 4350
Diniego carta di soggiorno - condanna non ostativa.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, sentenza del 3 luglio 2007, n. 6441
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di
respingimento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo il Giudice amministrativo, il provvedimento di respingimento
alla frontiera rappresenta, per omogeneità contenutistica e funzionale,
una species rispetto al genus provvedimento di espulsione, pertanto
rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tribunale di Milano, decreto del 29 giugno 2007
est. Formica
Corte d'Appello di Torino, decreto del 28 giugno 2007
est. Manna
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 19 giugno 2007 n. 12066/02
CASE OF CIORAP v. MOLDOVA (EN)
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 giugno 2007, n. 34562
Non si applicano all'espulsione a titolo di misura di sicurezza i
divieti di espulsione indicati nell'art. 19, comma 2 T.U., trattandosi
di misura che può essere disposta anche nei confronti di straniero
regolarmente soggiornante e anche se convivente con familiare italiano,
poiché si tratta di straniero che ha commesso un delitto che ne rivela
una particolare attitudine a delinquere e così ha violato il dovere di
astenersi dal commettere delitti provocando la reazione dell'ordinamento
giuridico.
Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 9 giugno 2007 n. 702
rel. Amato
Corte
di Giustizia, terza sezione, sentenza del 7 giugno 2007, causa 50/06,
Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi
Inadempimento di uno Stato - Cittadinanza dell'Unione - Libera
circolazione dei cittadini degli Stati membri - Direttiva 64/221/CEE -
Ordine pubblico - Legislazione nazionale in materia di allontanamento -
Condanna penale - Espulsione
Corte Costituzionale, ordinanza n. 199 del 05.06.2007
È manifestamente inammissibile la questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 6, comma 5,
del d.l. n. 122 /1993, (misure urgenti in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella
legge n. 205/1993, nella parte in cui – stabilendo che per i reati
indicati all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge, il pubblico
ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti
dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano
necessarie speciali indagini – non prevede, «secondo l'interpretazione
maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, […] che l'imputato
debba essere presentato in udienza nel termine di quindici giorni
dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato».
Case of Secic vs Croatia
violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione
Corte d'Appello di Torino, decreto del 30 maggio 2007
rel. Manna
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 28 maggio 2007
Attribuzione cognome
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 10 maggio 2007, n. 2231
L'extracomunitario che si prostituisce non può ottenere il permesso di
soggiorno, in quanto non ha mezzi di sostentamento leciti.
Tribunale di Palermo, sentenza dell'8 maggio 2007
est. Monfredi
Tribunale di Pistoia, sentenza del 4 maggio 2007
est. De Marzo
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 4 maggio 2007
est. Domanico
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 26 aprile 2007, causa 25389/05, Gebremedhin c. Francia
Violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 18 aprile 2007, n. 17183
Nel caso in cui allo straniero condannato per reati in materia di
stupefacenti sia concessa la sospensione condizionale della pena (la
quale presuppone implicitamente un giudizio prognosticamente favorevole
rispetto alla personalità dell'imputato) non è automaticamente
applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione di questi dal
territorio dello Stato, atteso che la pericolosità sociale, a norma
dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1996, n. 663 non può essere
presunta, ma va accertata in concreto.
Tar Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 21 marzo 2007, n. 1792
Depositata il 17 aprile 2007
Corte di Giustizia, quinta sezione, ordinanza del 17 aprile 2007, causa 276/06
L'art. 65, n. 1, primo comma, dell'Accordo euromediterraneo di
associazione CE‑Marocco che prevede, in materia di sicurezza sociale,
il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza dei
cittadini marocchini rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante,
dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro
ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le
persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65
anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora
costei rientri nell'ambito di applicazione della succitata disposizione
- per avere essa stessa esercitato un'attività di lavoro dipendente
nello Stato membro di cui trattasi, oppure - a motivo della sua qualità
di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è
stato occupato in questo medesimo Stato.
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione terza, sentenza 13 dicembre 2006, n. 1150
Nel caso della interruzione del programma di assistenza ed integrazione
sociale, sussiste la necessità di valutare il complessivo inserimento
sociale della persona straniera
Tribunale di Perugia - Ufficio del GUP, sentenza del 12 aprile 2007
est. Micheli
Corte d'Appello di Torino, decreto del 12 aprile 2007
est. Macchia
Corte d'Appello di Trieste, decreto dell'11 aprile 2007
rel. Mulloni
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 16 gennaio 2007, n. 14
Illegittimità del provvedimento di rimpatrio.
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 4 aprile 2007, n. 1516
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso
dal Questore di revoca del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, sentenza 17 gennaio 2007, n. 2727
In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione",
il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino
italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza
dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere discrezionale
di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato
che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, una volta precluso
l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine o
di tardivo rigetto della relativa istanza, sussiste il diritto
soggettivo alla emanazione del decreto stesso per il richiedente, che
può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei
necessari requisiti, che egli è cittadino italiano.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 16 gennaio 2007, n. 1355
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto
soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si
affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte
della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza
della Repubblica.
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 20 marzo 2007, n. 14918
La Corte di Cassazione ha affermato la non necessarietà della prova
dell'atto formale di privazione della cittadinanza originaria o di
rifiuto di quella dello Stato di residenza, ben potendo tale
condizione desumersi da atti di rifiuto delle singole protezioni o
prerogative spettanti al cittadino alla stregua del relativo
ordinamento.
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 6 marzo 2007
rel. Maiga
Corte Costituzionale, sentenza del 5 marzo 2007, n. 78
Misure alternative al carcere per chi è privo di permesso di soggiorno.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5 marzo 2007 n. 257
est. Fanile
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 3 marzo 2007, n. 1024
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 febbraio 2007, n. 10857
Qualora sia applicata una pena detentiva (congiunta o meno a pena
pecuniaria) superiore ai due anni, possono essere nondimeno
comminate pene accessorie e misure di sicurezza, benchè queste
non siano automatiche e debbano essere valutate discrezionalmente
dal giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la
sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato.
Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 21 febbraio 2007
est. Moreschini
Tribunale di Firenze, sentenza del 16 febbraio 2007 n. 206
est. Bazzoffi
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 9 febbraio 2007 n. 236
est. Cenni
Corte Costituzionale, ordinanza del 5 febbraio 2007, n. 44
L'espulsione è ostativa alla regolarizzazione. Deposito del 20/02/2007. Pubblicazione in G. U. del 28/02/2007.
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 2 febbraio 2007
est. Rados
Tribunale di Crotone, sentenza dell'1 febbraio 2007 n. 88
est. Todaro
Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, sezione prima, sentenza del 31 gennaio 2007, n. 265
Depositata il 29 maggio 2007
Tribunale di Milano, sentenza del 24 gennaio 2007
est. Mannucci Pacini
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. del 23 gennaio 2007 n. 1872
Canzonare un giocatore di colore durante un incontro di calcio,
eccitando il disprezzo e lo scherno nei suoi confronti con grida
d’intolleranza, rappresenta una chiara manifestazione di intolleranza
razziale, vietata dall’art. 2 del d.l. 122/93 e, nella misura in cui
venga percepita come incentivazione alla violenza, concretizza una di
quelle condotte esemplificate dalla L. 401/89 da
interpretare secondo i criteri indicati dalla legge sulla eliminazione
delle forme di discriminazione razziale n°654/75 ed il principio di non
discriminazione di cui all’art. 14 Cedu. La denuncia o la condanna
anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 2, comma 2,
del d.l. n. 122/1993, convertito in L. n. 205/1993, legittimano il
provvedimento questorile adottato ai sensi dell’art. 6 L. 401/89 il
quale prevede un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le
competizioni agonistiche nei confronti delle persone che hanno preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza del 23 gennaio 2007, n. 2188
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento
di espulsione adottato nei confronti dello straniero che abbia in corso
una procedura di regolarizzazione ai sensi del decreto legge del 9
settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Corte Costituzionale, sentenza del 22 gennaio 2007, n. 22
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di
trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in
violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore -
Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Dedotta
disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Richiesta di
intervento sul trattamento sanzionatorio riservato alla discrezionalità
del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al
legislatore volto al riequilibrio dei trattamenti sanzionatori in
materia.
Tribunale di Milano, decreto del 21 gennaio 2007
est. Caputo
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza del 17 gennaio 2007, n. 385
Conversione del permesso di soggiorno per affidamento al compimento della maggiore età.
Corte d'Appello di Brescia, decreto del 17 gennaio 2007
rel. Deantoni
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 17 gennaio 2007 n. 162/07/E
est. Domanico
Tribunale di Brescia, ordinanza del 15 gennaio 2007 n. 615
est. Magnoli
Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 11 gennaio 2007, n. 3500
La figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione, prevista dall' art. 16, comma quinto,
D.Lgs. n. 286 del 1998 , può essere disposta solo qualora lo straniero
si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come
presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma
secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra
condanna penale; quanto al permesso di soggiorno, non compete al
Tribunale di sorveglianza, pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno
delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tempestivamente
richiesto. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Torino, 19 Aprile 2006)
Tribunale di Modena, sentenza dell'11 gennaio 2007
est. Ponterio
Tribunale di Biella, ordinanza del 2 gennaio 2007
est. Brovarone
Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 dicembre 2006
est. Betti
Corte Costituzionale, ordinanza del 22 dicembre 2006, n. 444
Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione in favore delle donne in
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio,
nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina
anche nei confronti di straniero extracomunitario, legato da relazione
affettiva con donna in stato di gravidanza ed in attesa di permesso di
soggiorno - Denunciata violazione dei diritti umani nonché dei principi
di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Esclusione -
Manifesta infondatezza della questione
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 ottobre 2006, causa n. 46410/99, Uner c. Paesi Bassi
La Corte ha ritenuto che il comportamento tenuto dal Governo dei Paesi Bassi non ha violato l'art. 8 della Convenzione europea.
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 14 dicembre 2006, causa 97/05
Accordo euromediterraneo - Lavoratore tunisino autorizzato a soggiornare
in uno Stato membro ed a esercitarvi un'attività lavorativa - Principio
di non discriminazione quanto alle condizioni di lavoro, di
retribuzione e di licenziamento - Riduzione della durata di validità del
permesso di soggiorno
Tribunale di Perugia, ordinanza del 6 dicembre 2006
rel. Criscuolo
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza del 29.11.2006 n. 9793
Presupposto della misura di prevenzione di cui all’art. 6 L.401/89,
recante il divieto di partecipazione a manifestazioni
agonistiche, è la denuncia o la condanna per uno dei reati elencati
nell'art. 6 comma 1, legge 401/1989, tra i quali è compreso il reato
previsto dall'art. 2, comma 2, dellaL.n°205/93. Secondo una corretta
interpretazione di tale norma, il reato ivi previsto sussiste quando chi
accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche reca con
se emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e
simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni, perché
anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene
penalmente tutelato
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 28 novembre 2006, n. 564
Affidamento al comune e conversione da permesso minore età in motivo di lavoro.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 15 novembre 1996, causa Chahal c. Regno Unito
L'espulsione di un cittadino straniero verso un Paese in cui rischia di
essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti viola
l'art. 3 della CEDU. Il rischio dello straniero di subire tortura o
trattamenti inumani o degradanti vietati dall'art. 3 dlla CEDU non
può essere bilanciato nemmeno dalla sua pericolosità per lo Stato in
cui si trova derivante dal sospetto di apprtenenza dello stesso ad
un'organizzazione terroristica
Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 14 novembre 2006, n. 39083
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la figura speciale
di espulsione "sostitutiva", prevista dall' art. 16, comma quinto,
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modif. nei confronti dello
straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo che
questi si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma
secondo, non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva
presentazione della domanda di rinnovo di permesso soggiorno) spetti
ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare
previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del
titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza
legittimato a entrare nel merito della riferibilità a causa di forza
maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente
l'espulsione dello straniero. (Annulla con rinvio, Trib.Sorv. Milano, 17
novembre 2005)
Corte d'Appello di Trento, decreto del 10 novembre 2006
rel. De Falco
Tribunale di Firenze, decreto del 9 novembre 2006
est. Pezzuti
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, Sentenza del 26 ottobre 2006, causa C-371/04
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati membri
a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo non è
ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti gli
altri impieghi, ma neppure è lecita alcuna disparità di trattamento una
volta instaurato il rapporto di lavoro.
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 17 ottobre 2006
est. Provenzano
Suprema Corte di Cassazione -III Sez. Penale, Sentenza del 11.10.2006 n. 37733
Il rifiuto di servire all’interno di un bar i clienti extracomunitari
configura il reato ex art. 3 co. 1 lett. a) L. 654/75 (commissione di
atti discriminatori per motivi razziali ed etnici) se motivato da una
temuta situazione di pericolo collegata aprioristicamente a persone
appartenenti ad una determinata etnia. La norma penale in esame
sanziona un rifiuto qualificato da aspetti discriminatori così
differenziandosi dalla sanzione amministrativa prevista dall’art. 18 del
TULPS per illegittimo mancato esercizio dell’attività commerciale ad
personam . Parimenti, la condotta sanzionata penalmente si
distingue dagli atti di discriminazione oggetto di tutela civile secondo
il Testo Unico sull’Immigrazione, per la significazione razziale
sottesa alla particolare discriminazione.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 10 ottobre 2006, n. 6023
Stranieri - Straniera - Denunciante reati inerenti sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione con violenza e minacce nei suoi
confronti - Richiesta permesso di soggiorno - Per protezione sociale -
T.U. n. 286/1998 art. 18 - Non ha valore premiale
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 6 ottobre 2006, causa Salah c. Olanda
Affinchè la zona interna di un Paese possa essere considerata sicura
occorre la garanzia che la persona, in caso di trasferimento o permanena
in tale zona , non corra il rischio di subire tortura o trattamenti
inumani o degradanti
Giudice di pace di Bologna, decreto del 3 ottobre 2006
est. Maccaferri
Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2006, causa 241/05
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Art. 20, n. 1 -
Requisiti per la circolazione dei cittadini di uno Stato terzo non
soggetti all'obbligo di visto - Soggiorno non superiore a tre mesi nel
corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo
ingresso nello spazio Schengen - Soggiorni successivi - Nozione di
"primo ingresso"
Corte Costituzionale, sentenza del 02 ottobre 2006, n. 324
E' inammisibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art
80, comma 19 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
come modificato dall'art. 9 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevata
in riferimento agli articoli 2,3,10,32,35, terzo comma, 38, primo e
secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, dai tribunali di
Milano e Monza.
Tribunale di Perugia, ordinanza del 29 settembre 2006
est. Criscuolo
Tribunale di Torino, decreto del 28 settembre 2006
est. Cortese
Giudice di pace di Lecce, decreto del 21 settembre 2006
est. Carluccio
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 12 settembre 2006, causa 145-04
Parlamento europeo, elezioni, diritto di voto.
Corte di Giustizia, Grende sezione, sentenza del 12 settembre 2006, causa n. 300/04
Parlamento europeo, elezioni, diritto di voto
Tribunale di Bologna, sentenza dell'11 settembre 2006
est. Di Bari
Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 5 settembre 2006
est. Gaspari
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 22 agosto 2006
rel. Culot
Tribunale di Milano, decreto dell'11 agosto 2006
est. Pietroforte
Tribunale di Catania, decreto del 4 agosto 2006
est. Escher
Giudice di pace di Padova, ordinanza del 24 luglio 2006
est. Zanini
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 20 luglio 2006, n. 4599
L'indisponibilità, da parte dello straniero, di mezzi leciti di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno comporta la mancanza
di un requisito richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato e
legittima di per sé l'emanazione di un provvedimento del questore di
rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Tribunale di Milano, decreto del 13 luglio 2006
rel. Brusa
Tribunale di Bologna, decreto del 13 luglio 2006
est. Sgargi
Giudice di pace di Torino, decreto del 30 giugno 2006
est. Sibilla
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 27 giugno 2006
rel. Bellano
Corte
di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 27 giugno 2006, causa
540/03, Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea
Politica di immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare dei
figli minori di cittadini di paesi terzi - Direttiva 2003/86/CE - Tutela
dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita familiare -
Obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore.
Tribunale di Firenze, decreto del 26 giugno 2006
est. Pezzuti
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 giugno 2006, n. 34438
Allo straniero condannato con pena su richiesta in
ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti può essere
applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio
dello Stato a pena espiata quando la pena irrogata superi i due
anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. In tale caso
il giudice di merito deve effettuare, così come previsto dalla sentenza
della Corte Costituzionale 20 febbraio 1995, n. 58, l'accertamento della
sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Venento, sentenza dell'8 giugno 2006, n. 3213
Depositata il 23 ottobre 2006 - Ricorso n. 449
Tribunale di Bologna, decreto del 30 maggio 2006
est. Gentile
Giudice di pace di Napoli, decreto del 26 maggio 2006
est. Bongiorno
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 29 novembre 2005, n. 17781, dd. 23 maggio 2006
La sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444
c.p.p. e segg. poichè è, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis,
equiparata, salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di
condanna costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168
c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa.
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 23 maggio 2006
rel. Ghezzi
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 29 novembre 2005, n. 17782
La sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444
c.p.p. e segg. poichè è, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis,
equiparata, salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di
condanna costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168
c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa.
Giudice di pace di Milano, decreto del 16 maggio 2006
est. Spanò
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 12 maggio 2006
est. Pezzuti
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 12 maggio 2006
est. Zamagni
Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 10 maggio 2006
est. Gaspari
Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto dell'8 maggio 2006 n. 401
rel. Magagnoli
Corte
di Giustizia, Prima sezione, sentenza del 27 aprile 2006, causa 441/02,
Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Federale di Germania
Inadempimento di uno Stato - Articoli 8 A e 48 del Trattato CE
(divenuti, a seguito di modifiche, articoli 18 CE e 39 CE) - Direttive
64/221/CEE, 73/148/CEE e 90/364/CEE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 -
Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri - Ordine pubblico -
Diritto al rispetto della vita familiare - Legislazione nazionale in
materia di divieto di soggiorno e di allontanamento - Prassi
amministrativa - Condanna penale - Espulsione
Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Prima, sentenza del 26 aprile 2006, n. 432
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di
respingimento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo il Giudice amministrativo, il provvedimento di respingimento
alla frontiera rappresenta, per omogeneità contenutistica e funzionale,
una species rispetto al genus provvedimento di espulsione, pertanto
rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Giudice di pace di Milano, decreto dell'11 aprile 2006
est. Spanò
Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 10 aprile 2006 n. 181
rel. Varriale
Giudice di pace di Pordenone, decreto del 6 aprile 2006
est. Benincampi
Corte Costituzionale, ordinanza del 3 aprile 2006, n. 143
Processo penale - straniero - avvenuta espulsione dell'imputato -
sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase
dell'udienza preliminare - denunciata violazione del diritto di difesa
in relazione all'aspettativa dell'imputato di conseguire un
proscioglimento nel merito - manifesta infondatezza delle questioni
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 30 marzo 2006, causa 10/05
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Familiari - Diritto del
cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad
accedere ad un'attività subordinata - Presupposti
Tribunale di Firenze, decreto del 29 marzo 2006
est. Delle Vergini
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 23 marzo 2006, causa 408/03
Inadempimento di uno Stato - Violazione della normativa comunitaria in
materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione - Legislazione
e prassi amministrativa nazionale per quanto riguarda la condizione di
disporre di risorse personali sufficienti e l'emissione di ordini di
lasciare il territorio dello Stato membro interessato.
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 21 marzo 2006
rel. Culot
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 marzo 2006
rel. Calzolari
Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza del 9.3.2006 n.11919
La condotta di indirizzare parole e gesti osceni ad alcune donne
islamiche, cercando di togliere loro il velo, connota pienamente il
reato di atti osceni, ex 527 c.p., aggravato da discriminazione per
motivi religiosi ex art. 3 L.205/93, risultando accertata la volontà del
reo di ledere l’integrità morale di persone appartenenti ad una
religione diversa da quella dominante.
Tribunale di Bologna, decreto del 2 marzo 2006
est. Gentile
Corte di Giustizia CEE, Seconda Sezione, Sentenza del 23 febbraio 2006, causa C-205/04
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati membri
a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo non è
ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti gli
altri impieghi, ma neppure è lecita alcuna disparità di trattamento una
volta instaurato il rapporto di lavoro.
Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza del 22 febbraio 2006 n. 8475
Nel giudizio sulla legittimità del proscioglimento dal reato di
ingiuria, pronunciato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. dal giudice per
le indagini preliminari a fronte della richiesta di decreto penale di
condanna, non incide la sussistenza dell’aggravante della finalità di
discriminazione razziale. Non rileva, infatti, la presenza di
circostanze aggravanti come, nella specie, quella prevista dall’art. 3
L. 205/93, ai fini dell’accertamento delle condizioni di non punibilità
di cui all’art. 599 c.p., stato d’ira e reciprocità, idonee, da sole,
a fondare detto proscioglimento.
Tribunale di Palermo, sentenza del 22 febbraio 2006, n. 819
est. Piraino
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, decreto del 17 febbraio 2006
est. Clerici
Case of D.H. and others vs The Czech Republic
nessuna violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1
Corte di Giustizia, seduta plenaria, parere del 7 febbraio 2006, n. 1/03
Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza del 31 gennaio 2006, causa 503/03
Libera circolazione delle persone - Direttiva 64/221/CEE - Cittadino di
uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro - Diritto
d'ingresso e di soggiorno - Restrizione per motivi di ordine pubblico -
Sistema di informazione Schengen - Segnalazione ai fini della non
ammissione
Tribunale di Venezia, sentenza del 30 gennaio 2006, n. 270
est. Corder
Tribunale di Verona, sentenza del 24 gennaio 2006, n. 37
est. Angeletti
Corte di Cassazione, Sezione I pen., sentenza del 24 gennaio 2006, n. 4429
L'espulsione dello straniero prevista dall' art. 16 comma quinto del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha natura amministrativa, nel senso che
costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, ma non una
sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti della L. 24 novembre
1981, n. 689 , con la conseguenza che non è applicabile il principio di
irretroattività. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Trento, 6 Giugno 2005)
Tribunale di Udine, decreto del 23 gennaio 2006
est. Verbi
Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 20/1/2006 n.9381
Non è necessario operare un’autonoma verifica della finalità
discriminatoria perseguita se il fatto costitutivo del reato esprime di
per sé discriminazione o sentimenti di conflitto o di odio razziale e
risulta accertata la responsabilità del reo per la sussistenza
dell’elemento psicologico di cui all’art. 43 c.p. Nel reato di ingiuria è
opportuno indagare la valenza della locuzione utilizzata. L’uso
dell’espressione “sporca negra” risulta implicitamente ed
inequivocabilmente connessa ad una connotazione negativa della persona
ed al ricorrente pregiudizio di inferiorità della “razza”, peraltro
minoritaria nel nostro Paese, delle persone dalla pelle scura.
L’univocità semantica dell’espressione da conto di per sé
dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 3 Legge 205/93.
Giudice di pace di Bologna, decreto del 18 gennaio 2006
est. Riverso
Giudice di pace di Perugia, decreto del 16 gennaio 2006
est. Candeloro
Tribunale di Parma, decreto del 9 gennaio 2006
est. Federico
Corte d'Appello di Venezia, sentenza del 9 gennaio 2006
est. Lanza
Corte Costituzionale, sentenza del 28 dicembre 2005, n. 466
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis, secondo
periodo, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche
introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( e
nel testo vigente prima delle modifiche recate all'art. 13 del t.u. dal
d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella
legge 12 novembre 2004, n. 271), che punisce a titolo di delitto, con la
reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che, essendo stato
denunciato ed espulso per il reato di cui al precedente comma 13 - il
quale punisce invece a titolo di contravvenzione, con la pena
dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera lo
straniero che, espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno -, faccia reingresso
nel territorio nazionale. Attribuendo, infatti, alla mera circostanza
dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di
trasformare in delitto un comportamento altrimenti costituente reato
contravvenzionale, la disposione censurata si pone in contrasto con
l'art. 3 Cost., atteso che la denuncia è atto che nulla prova riguardo
alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore
degli atti che il denunciante riferisce, sicché non possono farsi
derivare conseguenze pregiudizievoli per il denunciato soltanto dalla
denuncia, comportando questa solo l'obbligo degli organi competenti di
verificare se e quali dei fatti esposti corrispondano alla realtà e se
rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia di accertare se
sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale. - La
denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla
pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il
denunciante riferisce: v. sentenze n. 78/2005, nonché sentenza n.
173/1997. - Illegittimità costituzionale del giudizio di convalida come
regolato dall'art. 13, comma 5.bis del t.u. sull'immigrazione: sentenza
n. 222/2004.
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 21 dicembre 2005
rel. Turco
Giudice di pace di Trieste, decreto del 19 dicembre 2005
est. Vascon
Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza del 15 dicembre 2005
est. Venturini
Case of Bekos and Koutropoulos vs Greece
violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con
l'articolo 3 della Convenzione, poiché le autorità non hanno indagato
possibili motivazioni razziste dietro l'incidente
Tribunale per i minorenni di Sassari, decreto del 13 dicembre 2005, n. 210
est. Minisola
Tribunale di Firenze, decreto del 7 dicembre 2005
est. Pezzutti
Tribunale di Lucca, decreto del 5 dicembre 2005
est. Lucente
Suprema Corte di Cassazione, sez. III-penale, Sentenza del 5.12.2005 n. 46783
Il ripetuto rifiuto di fornire un servizio ad utenti stranieri, opposto
dal proprietario di un bar a tutti gli extracomunitari, integra il reato
di cui all’art. 3 L. 654/75, cosi come modificato dalla L. 205/93
(commissione atti di discriminazione per motivi razziali). La
condotta non occasionale tenuta dall’imputato palesa il suo usuale modo
di pensare ed agire consentendo di rinvenire nell’azione la sussistenza
del dolo specifico, necessario per la configurazione del reato ascritto,
inteso come coscienza e volontà di offendere la dignità umana
di una persona in considerazione della sua razza, della sua etnia o
della sua religione. La tutela offerta dalla norma penale si
distingue da quella apprestata dal d.lgs. 286/98 agli artt. 43 e 44,
recanti la disciplina dell’azione civile contro la
discriminazione in quanto diversi sono i beni giuridici protetti da tali
norme e i quali coincidono, nel primo caso, con la tutela della pari
dignità sociale e la repressione penale di comportamenti espressione di
discriminazione razziale o etnica e, nel secondo, con l’apprestamento di
un meccanismo idoneo a far cessare tempestivamente comportamenti
produttivi di discriminazione e consentire ai danneggiati il
risarcimento del relativo danno anche non patrimoniale. Le due norme non
sono, dunque, in rapporto di specialità.
Tribunale di Lucca, decreto del 5 dicembre 2005, n. 2047
est. Lucente
Corte Costituzionale, sentenza del 28 novembre 2005, n. 432
illegittimità costituzionale dell'art 8, comma 2 della Legge della
regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del
trasposrto pubblico regionale e locale), come modificato dall'art 5,
comma 7 della Legge regionale della Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25
(interventi in materia di trsporto pubblico locale e di viabilità) nella
parte in cui non include gli stranieri residenti nella regione
Lombardia fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui servizi
di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente
invalide per cause cvili
Corte d'Appello di Perugia, decreto del 22 novembre 2005
rel. Cossu
Giudice di pace di Torino, ordinanza del 18 novembre 2005
est. Bologna
Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza del 17.11.2005 n. 44295
L’ingiuria, proferita con l’espressione “sporche negre”, seppur motivata
da intolleranza e risentimento razziale, non risulta aggravata ex art. 3
L. 205/93 se non consapevolmente finalizzata nè potenzialmente idonea a
rendere percepibile e suscitare in altri il sentimento di odio etnico -
razziale o a dar luogo al pericolo di immediati o futuri comportamenti
discriminatori. Il reato di ingiuria aggravato da finalità di
discriminazione razziale si configura allorquando l’azione delittuosa
appaia diretta ed almeno potenzialmente idonea a far percepire
all’esterno l’odio etnico razziale o religioso, non essendo sufficiente
che l’azione fosse ispirata da tale sentimento. Il sentimento di
odio deve essere inoltre tale da implicare una forte avversione per il
soggetto destinatario non potendo identificarsi la discriminazione con
qualsivoglia condotta contrastante con un ideale di assoluta e perfetta
integrazione e dovendo viceversa attenersi alla definizione che di essa
ne dà la Convenzione di New York del 7 marzo 1966, recepita dalla L.
205/93.
Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 31 ottobre 2005, n. 39781
rel. Turone
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 27 ottobre 2005
est. Benini
Corte d'Appello di Perugia, decreto del 22 ottobre 2005
rel. Cossu
Tribunale di Ravenna, sentenza dell'11 ottobre 2005
est. D'Agostini
Tribunale di Trento, decreto del 6 ottobre 2005
est. Benini
Corte d'Appello di Venezia, ordinanza del 4 ottobre 2005
est. Scarpari
Tribunale di Padova, decreto del 3 ottobre 2005
est. Trivellato
Tribunale di Torino, sentenza del 28 settembre 2005, n. 4747
est. Ciochetti
Tribunale di Bologna, decreto del 26 settembre 2005
est. Sgargi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza 22 settembre 2005
Annullato l'art. 31, comma 2 D.P.R. 31/8/1999, n. 394 , relativo ai
requisiti abilitanti alla presentazione della domanda di autorizzazione
all'assunzione dall'estero.
Tribunale per i minorenni di Trieste, sentenza del 20 settembre 2005, n. 197
est. Gaspari
Giudice di pace di Bologna, decreto del 20 settembre 2005
est. Piazza
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 15 settembre 2005, causa C-258/04
Il cittadino in cerca di lavoro ha diritto ad accedere alle prestazioni
sociali volte a favorire il reimpiego (ad esempio, corsi
professionalizzanti), se può dimostrare l’esistenza di un legame reale
con l’Italia. L’esistenza di un tale legame potrà considerarsi integrata
ad esempio per la constatazione che la persona interessata ha, durante
un periodo di durata ragionevole, effettivamente e realmente cercato
impiego in Italia.
Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 24 agosto 2005
est. Sonego
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 3 maggio 2005, n. 4334
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto
soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si
affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte
della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza
della Repubblica.
Giudice di pace di Bologna. decreto dell'8 agosto 2005
est. Piazza
Giudice di pace di Bologna, decreto dell'8 agosto 2005
est. Piazza
Giudice di pace di Bologna, decreto dell'8 agosto 2005
est. Piazza
Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 4 agosto 2005, n. 16415
Assegno sociale - Godimento da parte di cittadino straniero titolare di
permesso di soggiorno - Sopravvenienza dell'art. 80, comma
diciannovesimo, legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva -
Esclusione - Portata della suddetta previsione normativa.
Tribunale di Venezia, decreto del 27 luglio 2005
est. Corder
Tribunale di Rovigo, sentenza del 26 luglio 2005, n. 494
est. Bordon
Giudice di pace di Messina, decreto del 19 luglio 2005
est. D'Andrea
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, decisione 7 giugno 2005, n. 3841
" Per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno condotto gli
accertamenti ", la motivazione dell' Amministrazione alla base del
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza
può legittimamente omettere l'indicazione delle specifiche circostanze
inerenti alla pubblica sicurezza.
Case of Moldovan and others vs Romania
violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 6 e 8 della Convenzione (punto 140);
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 7 luglio 2005, causa 373/03
Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori -
Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione - Artt. 6 e 7 - Condanna
penale - Pena detentiva - Incidenza sul diritto di soggiorno
Case of Nachova vs Bulgaria
violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con
l'articolo 2 in quanto le autorità non hanno indagato possibili
motivazioni razziste dietro gli eventi che hanno portato alla morte del
sig Angelov e il sig Petkov
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 5 luglio 2005, causa Said c. Olanda
La sussitenza di atti persecutori, tra i quali possono ricomprendersi la
tortura o i trattamenti inumani o degradantj in caso di diserzione,
oppure il rischio concreto e attuale di tale pericolo può essere
ritenuta prova di persecuzione o di timore grave di persecuzione
Tribunale di Firenze, ordinanza del 4 luglio 2005
est. Mariani
Tribunale di Firenze, decreto del 2 luglio 2005
est. Pezzutti
Giudice di pace di Bologna, decreto del 29 giugno 2005
est. Libri
Giudice di pace di Palermo, sentenza del 28 giugno 2005, n. 5892
est. Chiazzese
Tribunale di Pordenone, decreto del 24 giugno 2005
est. Zaccardi
Giudice di pace di Bologna, decreto del 15 giugno 2005
est. Onofri
Tribunale di Catania, sentenza del 13 giugno 2005, n. 1807
est. Lima
Tribunale di Padova, ordinanza del 10 giugno 2005
est. Cameran
Tribunale di Padova, Ufficio del G.U.P., sentenza del 9 giugno 2005 n. 446
est. Bortolotti
Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 6 giugno 2005 n. 10
rel. Zanetti
Corte d'Appello di Torino, decreto del 6 giugno 2005
rel. Troiano
Corte d'Appello di Torino, sentenza del 6 giugno 2005, n. 871
est. Sanlorenzo
Giudice di pace di Bologna, decreto del 27 maggio 2005
est. Piazza
Tribunale di Cagliari, decreto del 18 maggio 2005
est. Pisotti
Giudice di pace di Pisa, decreto del 18 maggio 2005
est. Bongiorno
Tribunale di Torino, Ufficio del GUP, ordinanza del 18 maggio 2005
est. Bersano Begey
Tribunale di Lucca, decreto del 14 maggio 2005
est. Capozzi
Corte di Giustizia CEE, Seconda Sezione, Sentenza del 12 maggio 2005, causa C-278/03
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati membri
a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo non è
ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti gli
altri impieghi, ma neppure è lecita alcuna disparità di trattamento una
volta instaurato il rapporto di lavoro.
Tribunale di Grosseto, decreto del 10 maggio 2005
est. Gaetano
Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ordinanza del 10 maggio 2005
est. Renoldi
Tribunale di Bologna, decreto del 10 maggio 2005
est. Sgargi
Tribunale di Rovigo, sentenza del 9 maggio 2005
est. Miazzi
Tribunale di Pistoia, ordinanza del 7 maggio 2005
est. Borelli
Giudice di pace di Bologna, decreto del 7 maggio 2005
est. Libri
Corte europea dei diritti dell'uomo, quattordicesima sezione, sentenza del 26 aprile 2005, causa n. 53566/99, Muslim c. Turchia
La Corte ha ritenuto che non sussista violazione degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza 15 aprile 2005, n. 1036
Necessità di fornire rilievo al pericolo cui lo straniero ed il nucleo familiare possono incorrere anche nel paese di origine
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 12 aprile 2005, causa 36378/02, Shamayev e altri c. Georgia e Russia
Ritenuta violazione dell'art. 13, in combinato disposto con gli art. 2 e 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.
Giudice di pace di Bologna, decreto dell'11 aprile 2005
est. Maccaferri
Tribunale di Cagliari, ordinanza dell'11 aprile 2005
est. Altieri
Suprema Corte di Cassazione, Sez. V. penale, sentenza del 05.04.2005 n. 19378
L’appellativo marocchino utilizzato per rivolgersi con spregio ad una
persona avente tale nazionalità, in luogo del suo nome e cognome, ha una
chiara idoneità lesiva e, accompagnata da atteggiamenti di scherno e
derisione, costituisce ingiuria aggravata dall’intento di
discriminazione razziale.
Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 marzo 2005
est. Millo
Tribunale di Padova, ordinanza del 18 marzo 2005
est. Cameran
Tribunale di Palermo, decreto del 18 marzo 2005
R.G. 15465/04
Tribunale di Ravenna, decreto del 16 marzo 2005
est. Vignati
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 7 marzo 2005
est. Laera
Tribunale di Treviso, Ufficio GIP, decreto di archiviazione del 3 marzo 2005
est. Deli
Tribunale di Monza, ordinanza del 2 marzo 2005
est. Pipponzi
Giudice di pace di Pordenone, decreto dell'1 marzo 2005
est. Benincampi
Tribunale di Bologna, decreto del 28 febbraio 2005
est. Zucconi
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, decisione 14 dicembre 2004, n. 767
La normativa concernente il permesso di soggiorno per motivi familiari,
consistenti nel rapporto di coniugio, presuppone che tale rapporto sia
in atto nel senso della convivenza tra i coniugi. Ne deriva pertanto il
principio secondo cui venendo meno tale convivenza a seguito della
separazione legale si giustifica la revoca del permesso di soggiorno.
Tribunale di Verona, sentenza del 24.2.2005 n. 2203
Integra il reato di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) L. 654/75 la
condotta di chi, mediante la raccolta di firme, promuove
l’allontanamento di una determinata etnia, nel caso di specie degli
“zingari”, dalla propria città, presentando l’iniziativa in
apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzandola con
l’affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese
alla stampa.
Tribunale di Verona, sentenza del 24 febbraio 2005, n. 2203
est. Di Camillo
Giudice di pace di Milano, decreto del 24 febbraio 2005
est. Cataldi
Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. di Latina, sentenza 11 febbraio 2005, 259
I motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica possono
consistere anche in fatti accertati in un giudizio penale che ha assolto
l'interessato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non
costituisce reato, ma non esclude la rilevanza del fatto in sede
extrapenale: fatti che furono esclusi dalla sede giudiziaria potrebbero
essere valutati diversamente rispetto a quella data dal magistrato, ma
sempre dopo un'adeguata istruttoria, basata su fatti concreti, mentre
non potrebbero essere usati fatti che nella loro materialità sono stati
esclusi in sede giudiziaria.
Tribunale di Perugia, decreto del 19 febbraio 2005
est. Giardino
Tribunale di Bologna, sentenza del 16 febbraio 2005
est. di Bari
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sentenza 16 febbraio 2005, n. 322
Il requisito per poter ottenere la cittadinanza consiste non solo nel
dato formale della celebrazione di un matrimonio tra lo straniero e il
cittadino italiano, ma anche nella conseguente instaurazione di un
rapporto coniugale di almeno tre anni, tale da dimostrare l'integrazione
dello straniero nel tessuto sociale e civile italiano.
Tribunale per i minorenni di Trieste, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 42
est. Gaspari
Giudice di pace di Ravenna, decreto del 15 febbario 2005
est. Giambarbo
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 9 febbraio 2005
est. Casadonte
Corte d'Appello di Napoli, decreto del 9 febbraio 2005
est. Viciglione
Tribunale di Milano, sentenza del 7 febbraio 2005, n. 1451
est. Nardo
Tribunale di Udine, decreto del 5 febbraio 2005
est. Verbi
Corte europea dei diritti dell'uomo, grande sezione, sentenza 4 febbraio 2005, causa n. 46827/99, 46951/99
Affaire Mamatkulov and Askarov v. Turkey
Case of Sidjimov vs Bulgaria
violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 6 § 1
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 3 novembre 2004, n. 1690
Depositata il 27 gennaio 2005
Tribunale di Napoli, sentenza del 21 gennaio 2005, n. 935
est. Semeraro
Tribunale di Roma, sentenza del 7 gennaio 2005
est. Bucci
Giudice di pace di Torino, ordinanza del 21 dicembre 2004
est. Büchi
Tribunale di Torino, sentenza del 15 dicembre 2004
est. Ciocchetti
Tribunale di Catania, sentenza del 15 dicembre 2004, n. 4010
est. Lima
Tribunale di Genova, ordinanza del 10 dicembre 2004
est. Ivaldi
Tribunale di Pordenone, decreto del 2 dicembre 2004
est. Zaccardi
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione prima, sentenza 2 dicembre 2004, n. 4155
Depositata in Segreteria in data 09 dicembre 2004
Tribunale di Rovereto, ordinanza del 27 novembre 2004
est. Dies
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, richiesta di archiviazione del 19 novembre 2004
est. De Lorenzi
Corte d'Appello di Lecce, ordinanza del 17 novembre 2004
est. Palazzo
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 16 novembre 2004, causa 31821/96, Issa e altri c. Turchia
La Corte ha ritenuto che la situazione oggetto del ricorso non
rientrasse nella giurisdizione dello Stato parte ai sensi dell'art.
1 della Convenzione.
Giudice di pace di Napoli, decreto del 12 novembre 2004
est. Noto
Tribunale di Milano, sentenza dell'11 novembre 2004
est. Nardo
Corte di Giustizia, seconda sezione, sentenza dell'11 novembre 2004, causa 467/02
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori
- Artt. 7, primo comma e 14, n, 1, decisione n. 1/80 del Consiglio di
Associazione - Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco
dopo il compimento della maggiore età - Presupposti di una decisione di
espulsione - Condanne penali
Corte d'Appello di Bologna, decreto dell'11 novembre 2004
rel. Campanile
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 9 novembre 2004
est. Romagnoli
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza del 03 novembre 2004, n. 1690
La domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
è distinta dalla domanda di permesso di soggiorno, sicché
l'amministrazione non può applicare l'art. 5 T.U., comma 9 e dunque non
può autonomamente rilasciare un permesso di soggiorno per motivi
familiari senza che vi sia stata una distinta richiesta
dell'interessato.
Tribunale di Trento, sentenza del 29 ottobre 2004
est. Benini
Giudice di pace di Isernia, decreto del 28 ottobre 2004
est. Ruscillo
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 25 ottobre 2004
est. Laera
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 19 ottobre 2004
est. Laera
Tribunale di Udine, sentenza del 19 ottobre 2004
est. Vitelli
Case of Molnar vs Hungary
violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alla durata del procedimento
Corte Costituzionale, ordinanza del 27 settembre 2004, n. 302
Straniero - Provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento del
questore - Permanenza dell'espulso "senza giustificato motivo" nel
territorio dello stato - Prevista sanzione dell'arresto - Assunta
violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale -
Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della
questione.
Tribunale di Bologna, ordinanza del 24 settembre 2004
est. Dallacasa
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 17 settembre 2004
est. Aponte
Tribunalle di Roma, decreto del 9 settembre 2004
est. Ienzi
Tribunale di Bologna, ordinanza dell'8 settembre 2004
est. Millo
Tribunale di Roma, decreto del 6 settembre 2004
est. Giammarco
Tribunale di Catania, decreto del 5 agosto 2004
est. Lima
Tribunale di Milano, decreto del 3 agosto 2004
est. Zugaro
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 31 luglio 2004
est. Laera
Tribunale di Roma, decreto del 30 luglio 2004
est. Pannunzio
Tribunale di Milano, decreto del 29 luglio 2004
est. Massenz
Parere del Consiglio di Stato del 28 luglio 2004, n. 8007
Regione Emilia Romagna; quesito sull'ammissibilità all'elettorato attivo
e passivo, nelle circoscrizioni comunali, degli stranieri
extracomunitari residenti (articoli 8 e 17 t.u. d.lgs. 267/00, T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed articolo 50 Statuto
Comune di Forlì)
Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 luglio 2004
est. Ozbic
Case of Balogh vs Hungary
violazione dell'art. 3
Tribunale di Venezia, decreto del 19 luglio 2004
est. Zacco
Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto del 9 luglio 2004
est. Ceccarelli
Corte Costituzionale, ordinanza dell'8 luglio 2004, n. 226
Straniero - Detenuto in espiazione di pena non superiore a due anni -
Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Assunto
contrasto con la funzione rieducativa della pena, irragionevolezza e
lesione del principio di eguaglianza rispetto ai condannati non
stranieri - Manifesta infondatezza della questione.
Corte Costituzionale, sentenza del 8 luglio 2004, n. 222
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24
della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 51 del
2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella
parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in
contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Sezione Prima, sentenza 7 luglio 2004, n. 3139
Nella valutazione dei motivi inerenti alla pubblica sicurezza che
possono ostare all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, anche
sulla base degli elementi risultanti dal Certificato dei Carichi
Pendenti e dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale, non
va presa in considerazione la generica "buona condotta" di un soggetto,
ma la sua idoneità a rappresentare un pericolo per la sicurezza della
Repubblica.
Tribunale di Torino, ordinanza del 2 luglio 2004
est. Semini
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 luglio 2004, n. 34703
La competenza a revocare la misura dell'espulsione, applicata come
sanzione sostitutiva della pena detentiva prevista dall'art. 16, comma
primo, del d.lgs. n. 286/98 spetta al medesimo giudice che l'ha
disposta tramite la sentenza di condanna.
Tribunale di Forlì, ordinanza del 28 giugno 2004
est. Sorgi
Corte di Cassazione, sezione I Civile, ordinanza del 18 giugno 2004 n. 11441
Lo qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra
costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli
status e dei diritti soggettivi con la conseguenza che i provvedimenti
adottati dai competenti organi in materia hanno natura dichiarativa e
non costitutiva
Tribunale di Torino, decreto del 10 giugno 2004
est. Bergamasco
Tribunale di Vigevano, sentenza del 9 giugno 2004, n. 390
rel. Scarzella
Tribunale di Torino, ordinanza del 29 maggio 2004
est. Bergamasco
Case of Connors vs United Kingdom
famiglia sfrattata da un sito locale carovana gitana; violazione
articoli 6, 8, 13 e 14 della convenzione e dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1.
Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ordinanza del 19 maggio 2004
est. Deli
Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 19 maggio 2004, n. 27051
La competenza a disporre, contestualmente alla pronuncia della condanna,
l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero riconosciuto
responsabile del reato di cui all'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. n.
286/1998 appartiene all'Autorità giudiziaria.
Tribunale di Genova, ordinanza del 14 maggio 2004
est. Mazza Galanti
Tribunale di Lecce, ordinanza del 13 maggio 2004
est. de Benedictis
Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 5 maggio 2004
est. Losana
Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 5 maggio 2004
est. Laera
Corte di Cassazione, Sez. I civile, 04-05-2004, n. 8423
Lo qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra
costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli
status e dei diritti soggettivi con la conseguenza che i provvedimenti
adottati dai competenti organi in materia hanno natura dichiarativa e
non costitutiva
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 29 aprile 2004, cause riunite 482/01 e 493/01
Libera circolazione delle persone - Ordine pubblico - Direttiva
64/221/CEE - Decisione di allontanamento motivata da violazioni della
legge penale - Presa in considerazione della durata del soggiorno e
delle condizioni personali - Diritti fondamentali - Tutela della vita
familiare - Presa in considerazione delle circostanze sopravvenute tra
l'ultima decisione dell'autorità amministrativa e l'esame, da parte di
un giudice amministrativo, della legittimità di tale decisione - Diritto
dell'interessato di avvalersi di considerazioni di opportunità dinanzi
ad un'autorità chiamata a fornire un parere
Tribunale di Bologna, decreto del 28 aprile 2004
est. Sgargi
Tribunale di Sassari, ordinanza del 26 aprile 2004
est. Cirielli
Tribunale di Genova, ordinanza del 21 aprile 2004
est. Mazza Galanti
Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 20 aprile 2004, n. 8
rel. Di Marzio
Corte d'Appello di Bari, decreto del 16 aprile 2004
est. Cirillo
Corte d'Appello di Bologna, decreto del 13 aprile 2004
est. Veggetti
Tribunale di Perugia, decreto del 9 aprile 2004
rel. Giardino
Corte d'Appello di Perugia, decreto del 25 marzo 2004
est. Santilli
Tribunale di Torino, ordinanza del 23 marzo 2004
est. Beltramino
Corte
di Giustizia, seduta plenaria, sentenza del 23 marzo 2004, causa
138/02, Brian Francis Collins c. Secretary of State for Work and
Pensions
Libera circolazione delle persone - Art. 48 Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 39) - Nozione di lavoratore - Indennità
previdenziale per persone in cerca d'impiego - Requisito di residenza -
Cittadinanza dell'Unione europea
Tribunale di Milano, decreto del 19 marzo 2004
est. Brena
Tribunale di Torino, ordinanza del 17 marzo 2004
est. Bersano Begey
Tribunale di Milano, ordinanza del 13 marzo 2004
est. Ciavassa
Tribunale per i minorenni di Roma, parere dell'11 marzo 2004
Art. 18 del Decreto Legislaztivo n. 286 del 1998.
Tribunale di Torino, ordinanza del 10 marzo 2004
est. Bergamasco
Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 marzo 2004
est. Napolitano
Tribunale di Milano, sentenza del 9 marzo 2004, n. 3252
est. Marangoni
Corte di cassazione, sezione prima, sentenza dell'1 marzo 2004, n. 9235
rel. Dubolino
Corte Costituzionale, ordinanza del 23 febbraio 2004, n. 80
Processo penale - Straniero - Provvedimento di espulsione - Violazione
dell'ordine di lasciare il territorio dello stato - Genericità e
ampiezza della locuzione "senza giustificato motivo" - Lamentata
violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e
del diritto di difesa - Questione già dichiarata infondata - Assenza di
profili nuovi rispetto a quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza.
Tribunale di Bologna, ordinanza del 13 febbraio 2004
est. Gentile
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, ricorso del 28 gennaio 2004
est. Pazè
Tribunale di Firenze, decreto del 24 gennaio 2004
est. Pezzutti
Tribunale di Oristano, ordinanza del 17 gennaio 2004
est. Camedda
Tribunale di Milano, sentenza del 14 gennaio 2004, n. 426
est. Gandolfi
Corte Costituzionale, sentenza decisa il 18 dicembre 2003, n. 5, dd. del 13 gennaio 2004
Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento emesso
dal questore - Permanenza dell'espulso, senza giustificato motivo, nel
territorio dello stato - Prospettato contrasto con il principio di
determinatezza della fattispecie penale, con disparità di trattamento,
introduzione di responsabilità oggettiva, violazione del diritto di
difesa, per inversione dell'onere della prova, e del principio di buon
andamento - Non fondatezza delle questioni.
Tribunale di Firenze, decreto del 12 gennaio 2004
est. Pezzutti
Tribunale di Firenze, decreto del 12 gennaio 2004
est. Pezzuti
Tribunale di Nuoro, decreto del 9 gennaio 2004
est. Longu
Tribunale di Udine, sentenza dell'8 gennaio 2004, n. 2
est. Benvegnù
Tribunale di Milano, sentenza del 24 dicembre 2003, n. 11960
rel. Bernante
Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 dicembre 2003
est. Zucconi
Tribunale di Firenze, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 47
est. Gatta
Tribunale di Lucca, decreto del 16 dicembre 2003
est. Terrusi
Tribunale di Grosseto, Ufficio del G.I.P., decreto del 15 dicembre 2003
est. Mezzaluna
Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza del 12 dicembre 2003, n. 518
Poiché l'espulsione dello straniero prevista dall' art. 16 D.Lgs. 25
luglio 1998 n. 286 è una misura alternativa alla detenzione prevista
allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a
soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure
alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare.
Tribunale di Nuoro, decreto del 28 novembre 2003
est. Cazzato
Tribunale di Torino, ordinanza del 24 novembre 2003
est. Caviglione
Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza del 21 novembre 2003
est. Fiorillo
Corte d'Appello di Venezia, decreto dell'11 novembre 2003
rel. Culot
Corte
di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 6 novembre 2003, causa
311/01, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi
Inadempimento di uno Stato - Previdenza sociale - Articoli 69 e 71 del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni di disoccupazione -
Lavoratori frontalieri - mantenimento del diritto alle prestazioni in
caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro
Corte di Giustizia dell'UE, Sesta Sezione, sentenza 6 novembre 2003, causa C-413/01
Procedimento C-413/01.
Tribunale di Perugia, sentenza del 6 novembre 2003, n. 26
est. Battistacci
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 4 novembre 2003
est. Tosatti
Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 ottobre 2003
est. Ozbic
Tribunale di Udine, ordinanza del 24 ottobre 2003
est. Vitulli
Tribunale di Pisa, ordinanza del 23 ottobre 2003
est. Gemignani
Corte di Gisutizia, sentenza del 21 ottobre 2003, cause riunite 317 e 369/01
Associazione CEE/Turchia - Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del
protocollo addizionale e dell'art. 13 della decisione del Consiglio di
Associazione n. 1/80 - Abolizione delle restrizioni alla libera
circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera
prestazione dei servizi - Clausole di standstill - Efficacia diretta -
Portata - Normativa di uno Stato membro che esige un permesso di lavoro
nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada
Tribunale di Torino, ordinanza del 18 ottobre 2003
est. Rispoli
Tribunale di Prato, ordinanza del 6 ottobre 2003
est. Celotti
Corte di Giustizia, sentenza del 30 settembre 2003, causa 405/01
Libera circolazione dei lavoratori - Art. 39, n. 4, CE - Impieghi nella
pubblica amministrazione - Capitani e comandanti in seconda di navi
della Marina mercantile - Attribuzione della potestà d'imperio a bordo -
Posti riservati ai cittadini dello Stato di bandiera - Posti aperti ai
cittadini di altri Stati membri a condizione di reciprocità
Corte di Giustizia, sentenza del 30 settembre 2003, causa 47/02
Libera circolazione dei lavoratori - Art. 39, n. 4, CE - Impieghi nella
Pubblica Amministrazione - Comandanti di navi da pesca - Attribuzione
dell'esercizio di pubblici poteri a bordo - Impieghi riservati ai
cittadini dello Stato di bandiera
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 30 settembre 2003, causa C-224 /01
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati membri
a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo non è
ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti gli
altri impieghi, ma neppure è lecita alcuna disparità di trattamento una
volta instaurato il rapporto di lavoro.
Corte di Giustizia, sentenza del 23 settembre 2003, causa 109/01
Libera circolazione dei lavoratori - Cittadino di un paese terzo
coniugato con un cittadino di uno Stato membro - Coniuge colpito da
divieto di ingresso e di soggiorno in tale Stato membro - Stabilimento
temporaneo della coppia in un altro Stato membro - Stabilimento ai fini
di conferire al coniuge il diritto di ingresso e di soggiorno nel primo
Stato membro in forza del diritto comunitario - Abuso
Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 23 settembre 2003
est. Tona
Tribunale di Rovigo, decreto del 19 settembre 2003
est. Miazzi
Tribunale di Torino, ordinanza del 18 settembre 2003
est. Rispoli
Tribunale di Rimini, sentenza del 13 settembre 2003
rel. Talia
Tribunale di Firenze, ordinanza del 25 agosto 2003
est. Monteverde
Tribunale di Bologna, decreto del 22 agosto 2003
est. Candidi Tommasi
Tribunale di Pordenone, decreto del 14 agosto 2003
est. Zaccardi
Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 agosto 2003
est. Acierno
Tribunale di Pordenone, decreto del 13 agosto 2003
est. Velletti
Tribunale di Firenze, ordinanza del 7 agosto 2003
est. Monteverde
Tribunale di Torino, ordinanza dell'1 agosto 2003
est. Semini
Tribunale di Firenze, decreto del 31 luglio 2003
est. Pezzuti
Tribunale di Torino, ordinanza del 30 luglio 2003
est. Dughetti
Tribunale di Torino, ordinanza del 28 luglio 2003
est. Dughetti
Tribunale di Padova, ordinanza del 28 luglio 2003
est. Cameran
Tribunale di Torino, ordinanza del 24 luglio 2003
est. Gottero
Tibunale di Firenze, decreto del 21 luglio 2003
est. Pezzuti
Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto provvisorio del 18 luglio 2003
est. Chiappelli
Tribunale di Torino, sentenza del 16 luglio 2003, n. 5740
est. Ferrerò
Tribunale di Roma, sentenza del 27 giugno 2003
est. Savio
Tribunale di Torino, ordinanza del 7 giugno 2003
est. Scarabello
Tribunale di Torino, ordinanza del 24 maggio 2003
est. Pio
Tribunale di Verona, ordinanza del 23 maggio 2003
est. Campo
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 20 maggio 2003
rel. Scafa
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza dell'8 maggio 2003, causa 171/01,
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori
- Art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione -
Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni
di lavoro - Effetti diretti - Portata - Normativa di uno Stato membro
che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere del lavoro
Corte d'Appello di Trento, sentenza del 7 maggio 2003
est. Merletti
Tribunale di Catania, ordinanza del 18 aprile 2003
est. Cannata
Corte d'Appello di Firenze, ordinanza del 17 aprile 2003
est. Chiari
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza del 16 aprile 2003, n. 456
Nessun interesse a ricorrere avverso una decisione di respingimento alla
frontiera sussiste quindi quando accadimenti successivi dimostrano che
tale atto non produce più gli effetti durevoli sopra esposti, perché il
soggetto che ne è stato destinatario ha già fatto legittimamente
ingresso nel territorio nazionale. Questo dimostra che i
presupposti a base della precedente decisione di respingimento sono
venuti meno e la eventuale decisione di accoglimento del ricorso non può
recare alla ricorrente alcun vantaggio.
Tribunale di Alessandria, decreto del 16 aprile 2003
est. Gandini
Tribunale di Roma, ordinanza del 16 aprile 2003
est. Michelini
Tribunale di Udine, ordinanza del 7 aprile 2003
est. Verbi
Tribunale di Roma, sentenza del 4 aprile 2003, n. 7153
est. Bucci
Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 1° aprile 2003, n. 21382
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui
all'art. 13, tredicesimo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998 l'espulsione
è pena accessoria che consegue necessariamente, e non all'esito di
valutazione discrezionale, all'accertamento della responsabilità per il
rientro non autorizzato dello straniero già espulso.
Tribunale di Firenze, decreto del 28 marzo 2003
est. Gatta
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ordinanza del 27 marzo 2003
est. De Nicola
Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 marzo 2003
est. Arceri
Tribunale di Firenze, sentenza del 10 marzo 2003, n. 10
est. Delle Vergini
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 7 marzo 2003
est. De Simone
Tribunale di Milano, decreto del 5 marzo 2003
rel. Cosentini
Tribunale di Bologna, ordinanza del 28 febbraio 2003
est. Scaramuzzino
Tribunale di Milano, ordinanza del 24 febbraio 2003
est. Varani
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 21 febbraio 2003
est. Culot
Tribunale di Roma, sentenza del 20 febbraio 2003
est. Savio
Tribunale di Trieste, sentenza del 20 febbraio 2003
est. Dainotti
Tribunale di Torino, ordinanza del 20 febbraio 2003
est. Gottero
Tribunale di Bologna, decreto del 10 febbraio 2003
est. Arceri
Tribunale di Bologna, decreto del 6 febbraio 2003
est. Scaramuzzino
Tribunale di Torino, ordinanza del 23 gennaio 2003
est. Ciccarelli
Tribunale di Monza, ordinanza del 23 gennaio 2003
est. Lo Gatto
Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ordinanza del 21 gennaio 2003
est. Renoldi
Tribunale di Catania, ordinanza del 21 gennaio 2003
est. Lima
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 16 gennaio 2003, causa 388/01
Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Non discriminazione
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 9 gennaio 2003, causa 257_00
Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CE) n. 1251/70 -
Diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro
dopo avervi svolto attività di lavoro dipendente - Diritto di soggiorno
dei familiari di un lavoratore deceduto - Requisito di residenza
ininterrotta del lavoratore da almeno due anni
Tribunale di Roma, ordinanza del 7 gennaio 2003
est. Mangano
Tribunale di Roma, ordinanza del 16 dicembre 2002
est. Oliva
Tribunale di Torino, ordinanza del 14 dicembre 2002
est. Scarabello
Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 dicembre 2002
est. Palumbi
Tribunale di Sorveglianza di Alessandria, ordinanza del 10 dicembre 2002
est. Marcheselli
Tribunale di Pisa, decreto del 10 dicembre 2002
est. Schiavone
Tribunale di Trento, ordinanza del 7 dicembre 2002
est. Pascucci
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, sentenza 5 dicembre 2002, n. 174
Costituiscono motivi ostativi all'acquisto della cittadinanza per
matrimonio le simpatie politiche per movimenti stranieri oltranzisti o
rivoluzionari.
Tribunale di Torino, ordinanza del 2 dicembre 2002
est. Semini
Tribunale di Bologna, ordinanza del 30 novembre 2002
est. Betti
Corte di Giustizia, sentenza del 26 novembre 2002, causa 100/01, Ministre de l'Interieur c. Aitor Oteiza Olazabal
Libera circolazione delle persone - Restrizioni - Ordine pubblico -
Provvedimenti di polizia amministrativa che limitano ad una parte del
territorio nazionale il diritto di soggiorno di un cittadino di un altro
Stato membro
Tribunale di Milano, ordinanza del 23 novembre 2002
est. Perozziello
Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto provvisorio del 21 novembre 2002
est. Rosetti
Tribunale di Trieste, ordinanza del 18 novembre 2002
est. Mitja Ozbic
Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ordinanza del 18 novembre 2002
est. Nencini
Tribunale di Milano, ordinanza del 14 novembre 2002
est. Canosa
Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 novembre 2002
est. Sgambaro
Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 novembre 2002
est. Scaramuzzino
Tribunale di Roma, ordinanza del 13 novembre 2002
est. Bucci
Tribunale di Roma, ordinanza del 12 novembre 2002
est. Ianniello
Tribunale di Grosseto, decreto dell'11 novembre 2002
est. Salcini
Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, sentenza dell'11 novembre 2002, n. 461
est. Rainieri
Tribunale di Milano, ordinanza del 9 novembre 2002
est. Martello
Tribunale di Torino, sentenza del 9 novembre 2002
est. Gallo
Tribunale di Bologna, sentenza dell'8 novembre 2002, n. 3719
est. Cazzante
Tribunale di Bologna, decreto dell'8 novembre 2002
est. Molinaro
Tribunale di Bologna, ordinanza del 6 novembre 2002
est. di Bari
Tribunale di Milano, ordinanza del 5 novembre 2002
est. Martello
Tribunale di Foggia, ordinanza del 4 novembre 2002
est. Curci
Tribunale di Modena, ordinanza del 31 ottobre 2002
est. Ponterio
Tribunale di Bologna, ordinanza del 31 ottobre 2002
est. Betti
Tribunale di Torino, ordinanza del 28 ottobre 2002
est. Semini
Tribunale di Milano, ordinanza del 23 ottobre 2002
est. Santuososso
Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 ottobre 2002
est. Pasqui
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto dell'8 ottobre 2002
rel. Trovato
Corte d'Appello di Venezia, decreto del 27 settembre 2002
est. Culot
Tribunale di Bologna, ordinanza del 25 settembre 2002
est. Drudi
Tribunale di Trento, decreto del 23 settembre 2002
rel. Benini
Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 settembre 2002
est. Pasqui
Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 14 agosto 2002
rel. Petrucci
Tribunale di Palermo, ordinanza del 27 luglio 2002
est. Farina
Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, sentenza dell'11 luglio 2002, causa 56811/00
Violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Corte di Giustizia, sentenza dell'11 luglio 2002, causa 60/00
Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Direttiva 73/148/CEE -
Cittadino di uno Stato membro che risiede in tale Stato e fornisce
prestazioni di servizi a soggetti stabiliti in altri Stati membri -
Diritto di soggiorno nel detto Stato
Corte d'Appello di Firenze, ordinanza del 2 luglio 2002
est. Pezzuti
Tribunale di Verona, sentenza del 28 giugno 2002, n. 147
est. Gattiboni
Corte d'Appello di Perugia, ordinanza del 24 giugno 2002
est. Lama
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 giugno 2002, causa 56679/00, Azinas c. Cipro
Relativa agli effetti di una misura sanzionatoria comportante la
decadenza dal diritto alle pensione di vecchiaia e/o altre prestazioni
previdenziali
Tribunale di Verona, sentenza del 20 giugno 2002, n. 372
est. Angeletti
Corte di Giustizia, quarta sezione, sentenza del 20 giugno 2002, causa 299/01
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte -
Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato
Tribunale di Torino, sentenza del 17 giugno 2002
rel. Orlando
Case of Anguelova vs Bulgaria
violazione artt. 2,3,5,13 e 14
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 giugno 2002, causa 36042/97, Willis c. Regno Unito
Relativa ad una prestazione forfetaria per vedove e un assegno alle madri vedove versato per il periodo di custodia dei figli
Tribunale di Vercelli, ordinanza del 7 giugno 2002
est. Vignera
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 giugno 2002, causa 34462/97, Wessels-Bergevoet c. Olanda
Relativa al diritto ad una pensione di vecchiaia in favore delle donne coniugate
Tribunale di Bologna, decreto del 29 maggio 2002
est. Arceri
Tribunale di Torino, ordinanza del 13 maggio 2002
est. Beltramino
Tribunale di Vicenza. ordinanza del 6 maggio 2002
est. Campo
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/02
Pretty c. Regno Unito
Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 23 aprile 2002
est. Scati
Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 aprile 2002
est. di Bari
Tribunale di Trento, ordinanza del 17 aprile 2002
est. Pascucci
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 9 aprile 2002, n. 5055
La decisione afferente lo status di rifugiato ha natura dichiarativa
Tribunale di Bologna, ordinanza dell'8 aprile 2002
est. Santini
Tribunale di Padova, ordinanza dell'1 aprile 2002
est. Calogero
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 27 marzo 2002
est. Trovato
Tribunale per i minorenni di Trento, decreto del 26 marzo 2002
rel. Spina
Corte d'Appello di Catania, decreto del 22 marzo 2002
est. Morgia
Tribunale di Milano, sentenza del 21 marzo 2002, n. 3614
est. Gandolfi
Tribunale di Milano, dispositivo di sentenza del 20 marzo 2002
est. Gandolfi
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 20 marzo 2002
rel. Romagnoli
Tribunale di Alessandria, ordinanza del 16 marzo 2002
est. Viani
Tribunale di Bologna, ordinanza del 7 marzo 2002
est. Arceri
Tribunale di Parma, sentenza del 6 marzo 2002, n. 84
est. Brusati
Tribunale di Genova, ordinanza del 2 marzo 2002
est. Martinelli
Tribunale di Genova, decreto del 27 febbraio 2002
est. Maganza
Tribunale di Trieste, sentenza del 14 febbario 2002, n. 232
est. Dainotti
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 5 febbraio 2002, causa 51564/02, Conka c. Belgio
Ritenuta violazione degli artt. 5, 13 della CEDU in combinato disposto
con il protocollo aggiuntivo alla CEDU nr. 4 e dell'art. 4 del medesimo
protocollo.
Tribunale per i minorenni di Trieste, sentenza del 22 gennaio 2002
est. Gaspari
Corte d'Appello di Torino, decreto del 15 gennaio 2002, n. 58
est. Grasso
Corte d'Appello di Bari, decreto del 31 dicembre 2001
est. Mininni
Tribunale di Firenze, decreto del 24 dicembre 2001
est. Gatta
Corte d'Appello di Firenze, decreto del 21 dicembre 2001
rel. Bruno
Tribunale di Torino, decreto del 21 dicembre 2001
est. Bergamino
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima - ter, ordinanza del 20 dicembre 2001, n. 8031
Riconoscimento carta di soggiorno anche per lavoratori stranieri con contratto a tempo determinato
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 26 settembre 2001, n. 15830
Depositata il 14 dicembre 2001
Tribunale di Bologna, ordinanza dell'11 dicembre 2001
rel. Sardo
Tribunale di Torino, decreto del 23 novembre 2001
est. Pio
Tribunale di Torino, ordinanza del 21 novembre 2001
est. Dughetti
Tribunale di Genova, ordinanza del 20 novembre 2001
est. Martinelli
Corte di Giustizia, sentenza del 20 novembre 2001, causa 268/99
Relazioni esterne - Accordi di associazione Comunità/Polonia e
Comunità/Repubblica ceca - Libertà di stabilimento - Nozione di attività
economica - Inclusione o meno dell'attività di prostituzione
Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, decreto del 16 novembre 2001
Apolide - Accertamenti relativi allo status personale dello straniero -
Ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria con rito camerale ex art. 742
bis c.p.c. - Funzione tipicamente attribuita alla pubblica
amministrazione, e in alternativa al giudice nei soli casi espressamente
stabiliti dalla legge.
Tribunale di Genova, ordinanza del 13 novembre 2001
est. Miniotti
Tribunale di Genova, decreto dell'8 novembre 2001
est. Di Gregorio
Tribunale di Agrigento, ordinanza del 7 novembre 2001
est. Conti
Tribunale di Torino, ordinanza del 5 novembre 2001
est. Semini
Tribunale di Genova, ordinanza del 18 ottobre 2001
est. De Gregorio
Tribunale di Genova, decreto del 18 ottobre 2001
est. Martinelli
Tribunale di Genova, decreto del 18 ottobre 2001
est. Martinelli
Tribunale di Torino, sentenza del 6 ottobre 2001, n. 8178
est. Vitrò
Tribunale di Torino, decreto del 4 ottobre 2001
est. Pio
Corte di Giustizia, sentenza del 27 settembre 2001, causa 63/99, Gloszczuk
Relazioni esterne - Accordo di Associazione CEE/Polonia - Libertà di
stabilimento - Permesso di ingresso ottenuto fraudolentemente
Tribunale di Torino, ordinanza del 14 settembre 2001
est. Beltramino
Tribunale di Torino, ordinanza del 13 settembre 2001
est. Dughetti
Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 settembre 2001
est. Palumbi
Tribunale di Milano, decreto del 3 settembre 2001
est. Manunta
Tribunale di Roma, ordinanza del 3 settembre 2001
rel. Bucci
Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 agosto 2001
est. Berlettano
Tribunale di Firenze, ordinanza del 3 agosto 2001
est. Gatta
Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza del 2 agosto 2001, causa 54273/00
Violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Tribunale di Arezzo, ordinanza del 18 luglio 2001
est. Tegli
Tribunale di Trapani, ordinanza del 6 luglio 2001
est. Messina
Tribunale di Genova, ordinanza del 5 luglio 2001
est. Maganza
Corte Costituzionale, sentenza del 5 luglio 2001, n. 252
Non è fondata, con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il
divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel
territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un
trattamento terapeutico essenziale.
Tribunale di Trieste, decreto del 22 giugno 2001
est. Ozbic
Tribunale di Torino, ordinanza del 14 giugno 2001
est. Beltramino
Tribunale di Firenze, ordinanza dell'8 giugno 2001
est. Cosentino
Tribunale di Firenze, ordinanza dell'8 giugno 2001
est. Cosentino
Corte di Giustizia, sentenza del 31 maggio 2001, causa 43/99
Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 1612/68 - Assegni lussemburghesi di
maternità, di nascita e per l'educazione - Requisito di residenza -
Diritti di un titolare di pensione non residente nello Stato membro
competente ad erogare la pensione - Assegni familiari e prestazioni
familiari - Nozione di lavoratore e di vantaggio sociale
Corte di Giustizia CEE, Quinta Sezione, Sentenza del 31 maggio 2001, causa C-283/99
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 48 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) uno Stato
membro che dispone che si possono impiegare come guardie particolari
giurate solo i propri cittadini muniti di apposita licenza, in quanto
tale requisito della cittadinanza impedisce ai lavoratori di altri Stati
membri di occupare un posto del genere in tale Stato. La nozione di
«impieghi nella pubblica amministrazione», che compare all'art. 48, n.
4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE),
non comprende impieghi alle dipendenze di un singolo o di una persona
giuridica di diritto privato, quali che siano i compiti incombenti al
lavoratore dipendente.
Tribunale di Trieste, ordinanza del 31 maggio 2001
est. Ozbic
Tribunale di Milano, ordinanza del 30 maggio 2001
est. Bonfili
Tribunale di Torino, sentenza del 28 maggio 2001, n. 4763
est. Oberto
Tribunale di Arezzo, decreto del 12 maggio 2001
est. Tegli
Tribunale di Padova, ordinanza del 27 aprile 2001
est. Pozzan
Corte d'Appello di Torino, decreto dell'11 aprile 2001
est. Gandolfo
Tribunale di Firenze. ordinanza del 6 aprile 2001
est. Governatori
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 2 aprile 2001
est. Romagnoli
Tribunale di Milano, decreto del 29 marzo 2001
est. Cicu
Tribunale di Como, ordinanza del 29 marzo 2001
est. Fargnoli
Tribunale di Lodi, decreto del 23 marzo 2001
est. Dal Moro
Corte Costituzionale, sentenza del 22 marzo 2001, n. 105
E' non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la mancata
convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di
cui all'articolo 13 del d. lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza
pubblica.
Corte di Giustizia, sentenza dell'8 marzo 2001, causa 215/99
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regime austriaco di
copertura del rischio di mancanza di autonomia - Qualifica delle
prestazioni e legittimità della condizione della residenza con
riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, decisione 6 marzo 2001, n. 3830
Il requisito della convivenza con il coniuge italiano, richiesto come
necessario dall'art. 19, comma 2, lett. c), del T.U. in base al quale
non è consentita l'espulsione del coniuge convivente con cittadino
italiano, viene meno qualora sia accertato che i coniugi hanno la
residenza in due Comuni diversi.
Tribunale di Ravenna, ordinanza dell'1 marzo 2001
est. Rava
Corte di cassazione - sez. I sentenza 28.2.2001 n. 341
La diffusione di idee fondate sulla superiorità della razza ariana,
operata dai componenti di una associazione di stampo nazista, tramite
volantini, articoli, libri, interviste e programmi televisivi,
non rappresenta libera manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21
Cost. non potendo dilatarsi tale diritto sino a giustificare atti o
comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie
convinzioni, ledano altri principi di primaria rilevanza costituzionale
e valori tutelati dall’ordinamento giuridico interno ed internazionale.
Le condotte incriminate integrano il reato previsto dall’art. 3
della legge 13.10.1975, n. 654 e giustificano la repressione della
diffusione di idee e dei comportamenti connessi perché confliggono con
il principio costituzionale di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione, il quale vieta gli atti di discriminazione
razziale, nazionale o religiosa, tanto verso i cittadini quanto verso
gli stranieri.
Corte di Giustizia, sentenza del 20 febbraio 2001, causa 192/99
Diritto comunitario - Interpretazione - Presa in considerazione di
dichiarazioni - Dichiarazioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord relative alla definizione del termine "cittadino"
Corte d'Appello di Milano, decreto del 12 febbraio 2001
est. Servetti
Tribunale di Firenze, ordinanza del 10 febbraio 2001
est. Gatta
Tribunale di Trieste, ordinanza del 31 gennaio 2001
est. Ozbic
Tribunale di Torino, ordinanza del 26 gennaio 2001
est. Semini
Case of Chapman vs United Kingdom
Articolo 6 (1) della CEDU: l'accesso alla giustizia; dall'articolo 8
della CEDU: diritto al rispetto della vita privata e familiare;
Protocollo n. 1 L'articolo 1 recita: Diritto di proprietà
Tribunale per i minorenni di Torino, decreto del 21 dicembre 2000
est. De Marco
Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 13 dicembre 2000
est. Romagnoli
Tribunale di Firenze, ordinanza del 9 dicembre 2000
est. Gatta
Corte di Giustizia CEE, Quinta Sezione, Sentenza del 30 novembre 2000, causa C-195/98
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati
membri a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo
non è ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti
gli altri impieghi, ma neppure è lecita alcuna disparità di trattamento
una volta instaurato il rapporto di lavoro.
Tribunale di Genova, decreto del 15 novembre 2000
est. De Gregorio
Tribunale di Genova, decreto del 15 novembre 2000
est. De Gregorio
Corte d'Assise di Padova, sentenza del 14 novembre 2000, n. 300
est. Paccagnella
Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2000, causa 411/98
Lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Parità di trattamento -
Persone non iscritte al regime previdenziale nazionale - Dipendenti
delle Comunità europee - Applicazione di tariffe relative a spese
mediche e ospedialiere connesse alla maternità
Corte di Giustizia CEE, Sezione Sesta, sentenza del 13 luglio 2000, causa 423/98
La Corte ha affermato il principio secondo cui la sicurezza pubblica non
può essere estesa a provvedimenti che dovrebbero fondarsi sull'ordine
pubblico, ma, secondo l'interpretazione generalmente data, riguarda sia
la sicurezza interna, sia la sicurezza esterna, essendo diretta a
preservare l'integrità del territorio di uno Stato membro e delle sue
istituzioni.
Corte Costituzionale, sentenza del 12 luglio 2000, n. 376
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera d) della
legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera
d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia
dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato
una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha
partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del
minore ad essere educato, ove cio' sia possibile, da entrambi i genitori
e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il
marito o affrontare da sola la maternita', cosi' violando il principio
di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e
all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra
uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". E' poi evidente
che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la
donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della
stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di
espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato
dall'art. 17, comma 2 della legge medesima. - v. le sentenze n. 1/1987,
28/1995, 203/1997, 341/1991, 179/1993. A.M.M.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 11 luglio 2000, causa 40035/98, Jabari c. Turchia
Ritenuta violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo.
Tribunale di Treviso sentenza del 6.6.2000 n. 492
Non sussiste il reato di cui all’art.3 comma 1 lett. a) l. 654/75
(propaganda di idee fondate sull’odio razziale) se frasi offensive e
denigratorie verso stranieri sono proferite dinanzi ad un unico
interlocutore ed in maniera informale. La condotta, seppur perpetrata
in occasione di una conferenza stampa e alla presenza di diverse
persone, è inconciliabile con l'attività di diffusione di idee fondate
sull'odio razziale o con l'istigazione ed il proselitismo se mancano
riferimenti a fatti o persone determinate e se trattasi di frasi
estemporanee ed occasionali, non potendosi ravvisare il dolo specifico
dato dalla volontà di diffondere tali idee. Per gli stessi motivi
deve escludersi la sussistenza del reato di incitamento a commettere
atti di violenza per motivi razziali di cui all’art. 3 lett. b) L. n.
654/1975 non avendo tale condotta la capacità di provocare concretamente
la commissione di reati.
Corte d'Appello di Venezia, sentenza del 2 giugno 2000
est. Scarpari
Corte di Appello di Venezia, sez. III, sentenza del 2.6.2000
L’aggressione determinata da finalità razziste, rese esplicite da
insulti – “negro di merda, negro onto”- pronunciate nel frangente dagli
imputati e consequenziali rispetto all’ideologia e all’area politica di
appartenenza degli stessi, fonda l’applicazione dell'aggravante di cui
all'art. 3 L. 205/93. Elementi come l’ appartenenza degli imputati
ad una formazione politica dichiaratamente intollerante verso gli
stranieri extra- UE, la provata partecipazione a manifestazioni razziali
ed i precedenti penali, escludono l’accidentalità degli insulti
rivelando al di la di ogni ragionevole dubbio la matrice discriminatoria
dell’azione punitiva.
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 25 maggio 2000, causa 424/98
Inadempimento di uno Stato - Diritto di soggiorno - Direttiva
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE - Condizione relativa alla
disponibilità di redditi
Case of Velikova vs Bulgaria
violazione degli artt. 2,13 e 14
Corte di Giustizia, sentenza dell'11 maggio 2000, causa 37/98, Savas
Associazione CEE/Turchia - Restrizioni alla libertà di stabilimento e al
diritto di soggiorno - Artt. 13 dell'Accordo di Associazione e 41 del
Protocollo addizionale - Effetto diretto - Portata - Cittadino
turco in situazione irregolare nello Stato membro ospitante.
Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza del 10 maggio 2000, n. 8358
I reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di induzione a
recarsi nel territorio di un altro Stato per esercitarvi la
prostituzione, o comunque di sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione, possono concorrere tra loro, poichè gli interessi
tutelati dalle norme di riferimento e le condotte penalmente rilevanti
assumono connotazioni diverse
Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite 51/96 e 191/97
Libera prestazione di servizi - Regole di concorrenza applicabili alle
imprese - Judoka - Normative sportive che prevedono contingenti
nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali
per la partecipazione a trofei internazionali
Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, causa 356/98, Kaba I
Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Libera circolazione dei lavoratori -
Vantaggio sociale - Diritto per il coniuge di un lavoratore migrante di
ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel
territorio dello Stato membro competente
Corte Europea Diritti dell'Uomo, 21 febbraio 2000, n. 44599/98
Caso Bensaid c. Regno Unito
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 10 febbraio 2000, causa 340/97
Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circoalzione dei lavoratori
- Artt. 6 nn. 1 e 14, n. 1 della decisione n. 1/80 del Consiglio
d'associaizione - Inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno
Stato membro - Lavoratore turco in stato di detenzione preventiva e
successivamente condannato a pena detentiva con il beneficio della
sospensione - Espulsione per ragione di prevenzione generale
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 11 gennaio 2000, causa 285/98
La Corte ha affermato il principio secondo cui la sicurezza pubblica non
può essere estesa a provvedimenti che dovrebbero fondarsi sull'ordine
pubblico, ma, secondo l'interpretazione generalmente data, riguarda sia
la sicurezza interna, sia la sicurezza esterna, essendo diretta a
preservare l'integrità del territorio di uno Stato membro e delle sue
istituzioni.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 8 ottobre 1999, n. 907
La qualifica di rifugiato costituisce uno status di diritto soggettivo
Corte di Giustizia, sentenza del 21 settembre 1999, causa 378/97
Libera circolazione delle persone - Diritto dei cittadini dell'Unione
europea di circolare e soggiornare liberamente - Controlli delle
frontiere - Normativa nazionale che impone alle persone provenienti da
un altro Stato membro l'obbligo di presentare un passaporto
Corte Costituzionale, sentenza del 14 luglio 1999, n. 369
L'espulsione dello straniero a titolo di misura sostitutiva della pena
detentiva, prevista dall'art. 16 del d.lgs. 286/98, non è da
considerarsi sanzione penale, ma bensì misura amministrativa.
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza dell'8 giugno 1999, causa 337/97
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Nozione - Esistenza di
un rapporto di lavoro - Esercizio di attività reali ed effettive -
Coniuge del direttore e unico proprietario di un'impresa - Inclusione
Corte Costituzionale, sentenza del 10 maggio 1999, n. 172
La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c ), del d.P.R.
14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 della
Costituzione, ritenendo che non fosse irragionavole richiedere agli
apolidi l'adempimento del dovere di prestazione del servizio
militare.
Corte di Giustizia, sentenza del 4 maggio 1999, causa 262/96, Surul
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Decisione del Consiglio di
associazione - Previdenza sociale - Principio di non
discriminazione in base alla nazionalità - Effetti diretti -
Cittadino turco autorizzato a risiedere in uno Stato membro - Diritto
agli assegni familiari alle stesse condizioni previste per i cittadini
di tale Stato
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 12 marzo 2003, causa 46221/99, Ocalan c. Turchia
Violazione degli artt. 3, 5 e 6 della Convenzione.
Corte di Giustizia, sentenza del 2 marzo 1999, causa 416/96
Nozione di giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato -
Accordo di cooperazione CEE-Turchia - Art. 40, primo comma - Principio
della partià di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e
di retribuzione - Effetto diretto - Portata - Diniego di proroga del
permesso di soggiorno che pone fine all'occupazioen di un lavoratore
marocchino in uno Stato membro
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 23 febbraio 1999, causa 45917/99, Andric. c. Svezia
Lamentata violazione dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 4. Inammissibilità.
Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 febbraio 1999, n. 11167
Nel caso in cui allo straniero condannato per reati in materia di
stupefacenti sia concessa la sospensione condizionale della pena (la
quale presuppone implicitamente un giudizio prognosticamente favorevole
rispetto alla personalità dell'imputato) non è automaticamente
applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione di questi dal
territorio dello Stato, atteso che la pericolosità sociale, a norma
dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1996, n. 663 non può essere
presunta, ma va accertata in concreto.
Corte di Giustizia, sentenza del 19 gennaio 1999, causa 348/96, Donatella Calfa
Libera circolazione delle persone - Libera prestazione dei servizi -
Deroghe - Motivi di ordine pubblico - Condanna penale per uso di
stupefacenti - Divieto automatico e permanente di soggiorno pronunciato
nei confronti di cittadini comunitari - Inammissibilità (Trattato CE,
artt. 48, 52, 56; direttiva del Consiglio 64/221/CEE, art. 3)
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 26 novembre 1998, causa 1/97
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori
- Art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione -
Ambito d'applicazione - Cittadino turco che fruisce di un contratto di
lavoro a tempo determinato nell'ambito di un programma, finanziato dalle
pubbliche autorità, finalizzato a consentire l'integrazione nel mercato
del lavoro a persone che dipendono dall'aiuto sociale
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96 Bickel & Franz
La Corte ribadisce il principio secondo il quale il diritto alla parità
di trattamento di cui all'art. 18 TFUE ("nel campo di applicazione del
presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari
dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base
alla nazionalità") può essere invocato anche da parte
di cittadini che esercitano la loro libertà fondamentale di
circolazione, senza tuttavia avere intenzione di fissare la propria
residenza in un altro Stato membro.
Suprema Corte di Cassazione, Sez. III – penale, Sent. del 24-11-1998 n. 434
L'aggressione immotivata ai danni di un cittadino straniero e la
presenza dei caratteri tipici del teppismo "dissennato" non sono,
da soli, indici significativi di quei "motivi razziali - etnici"
utili a qualificare il reato di violenza ai sensi dell'art. 3
L.654/1975, specie se aggravata da finalità di discriminazione o odio
etnico ai sensi dell'art. 3 d.l. 122/93, convertito in L. 205/93.
Indici di tal tipo possono essere, invece, le parole e i gesti
provocatori che rimandano in maniera chiara alla diversità di razza, di
nazionalità e di "colore", gli atteggiamenti di odio o, quanto meno, di
insofferenza o di intolleranza, la personalità del soggetto o ancora la
sua appartenenza a gruppi ed associazioni che comunque perseguono
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso.
Case of Assenov and others vs Bulgaria
Bulgaria - presunti maltrattamenti da parte di polizia e di custodia
cautelare (codice di procedura civile, l'articolo 182 (d), del codice di
procedura penale)
Corte europea dei diritti dell'uomo, 5 agosto 1998, causa n. 24881/1994
Affaire Ali c. Suisse
Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 1998, causa 171/96
Libera circolazione delle persone - Atto di adesione del 1972 -
Protocollo n. 3 concernente Isole Normanne e Isola di Man - jersey
Corte europea dei dirirtti dell'uomo, sentenza del 27 marzo 1998, causa 156/1996, Petrovic c. Austria
Relativa all'assegno per congedo parentale di cui alla normativa austriaca anteriore al 1989
Corte di Giustizia CEE, Quinta Sezione, Sentenza del 12 marzo 1998, causa C-187/96
Al di fuori dei casi in cui il TCE (ora TFUE) autorizza gli Stati
membri a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini, non solo
non è ammessa alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro per tutti
gli altri impieghi, ma neppure è lecito alcuna disparità di trattamento
una volta instaurato il rapporto di lavoro.
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 15 gennaio 1998, causa C-15/96
Per gli impieghi rispetto ai quali uno Stato membro non abbia previsto
una esplicita riserva in favore dei propri cittadini, i cittadini
dell’Unione devono godere non solo del diritto ad accedere al concorso,
ma anche di quello alla parità di trattamento nella retribuzione, nella
valutazione dei titoli, dell’anzianità, dell’esperienza professionale
Corte di Giustizia, quinta sezione, sentenza del 27 novembre 1997, causa 57/96
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria -
Sfera di applicazione ratione materiae - Prestazione di disoccupazione -
Nozione - Prestazione versata una tantum, di importo definito
esclusivamente in relazione all'età del beneficiario e soggetta
obbligatoriamente a rimborso in caso di nuovo rapporto di lavoro con
l'ex datore di lavoro - Esclusione
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 30 settembre 1997, causa 36/96
Accordo di Associaizone CEE-Turchia - Decisione del Consiglio
d'Associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Nozione di
inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di
regolare impiego - Permessi di lavoro e soggiorno temporanei e
condizionati - Domanda di proroga del permesso di soggiorno - Abuso di
diritto
Corte di Giustizia, sentenza del 17 giugno 1997, cause riunite 65 e 11/95, Shingara e Radiom
Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di
polizia degli stranieri - Garanzie giurisdizionali - Portata - Pari
accesso ai mezzi di ricorso dei cittadini nazionali e dei cittadini
degli altri Stati membri - Ricorsi esperibili contro gli atti
amministrativi (Direttiva del Consiglio 64/221, art. 8) Libera
circolazione delle persone - Deroghe - Decisione in materia di polizia
degli stranieri - Decisione di diniego del rilascio di un primo permesso
di soggiorno - Decisione di allontanamento prima del rilascio di un
permesso di soggiorno - Presupposti per l'esame da parte dell'autorità
competente (Direttiva del Consiglio 64/221, art. 9) Libera circolazione
delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli
stranieri - Persona colpita da un divieto d'ingresso nel territorio -
Nuova domanda presentata dopo un ragionevole lasso di tempo - Garanzie
giurisdizionali - Parere dell'autorità competente (Direttiva del
Consiglio 64/221, artt. 8 e 9)
Corte di Gisutizia, sesta sezione, sentenza del 5 giugno 1997, causa 285/95, Kol c. Land Berlin
Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE/Turchia - Libera
circolazione dei lavoratori - Diritti dei cittadini turchi - Condizione
relativa al previo svolgimento di una regolare attività lavorativa -
Nozione - Attività lavorativa svolta in base ad un permesso di
soggiorno ottenuto con frode - Esclusione
Corte Europea Diritti dell'Uomo, 2 maggio 1997, n. 30240
Caso D. c. Regno Unito
Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 aprile 1997, causa n. 11/1996/630/813, H.L.R. c. Francia
La Corte ha ritenuto che l'esecuzione dell'ordine di rimpatrio
emesso nei confronti del ricorrente non costituisce violazione
dell'art. 3 della Convenzione
Corte di Giustia, seconda sezione, sentenza del 15 gennaio 1998, causa 113/97
Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Algeria -
Lavoratori algerini occupati in uno Stato membro - Previdenza sociale -
Parità di trattamento - Diniego di concedere, a causa della
cittadinanza, al coniuge di un lavoratore algerino pensionato, residente
con quest'ultimo nello Stato membro interessato, un assegno per
minorati - Inammissibilità
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 26 settembre 1996, causa 43/95, Data Delecta Aktiebolag
Discriminazione a motivo della nazionalità. Parità di trattamento;
esercizio di una libertà fondamentale; cautio judicatum solvi.
Corte
di Giustizia, Sentenza del 2 luglio 1996 , Causa C-473/93, Commissione
delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo
In un settore come quello dell' insegnamento, l' esclusione dei
cittadini degli altri Stati membri non può essere giustificata da
considerazioni relative alla salvaguardia dell' identità nazionale,
poiché questo interesse, può essere utilmente salvaguardato con mezzi
diversi dall' esclusione generale.
Corte di Giustizia, parere del 28 marzo 1996, n. 2/94
Adhésion de la Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 30 novembre 1995, causa 175/94
Libera circolazione delle persone - Deroghe - Provvedimenti in materi
adi polizia degli stranieri - Provvedimento di allontanamento - Previo
parere dell'autorità competente
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 23 marzo 1995, causa 15318/89, Loizidou c. Turchia
Preliminary obljections.
Corte Costituzionale, sentenza del 20 febbraio 1995, n. 58
Illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi sulla disciplina in
materia di stupefacenti, in quanto prevede l'applicazione della misura
di sicurezza della espulsione dallo Stato, a pena espiata,
contestualmente alla condanna dello straniero per uno dei reati di cui
agli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 T.U. (produzione e traffico di
sostanze stupefacenti, agevolazione e istigazione al loro uso ecc.),
derogando al principio di cui all'art. 31 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, secondo il quale " tutte le misure di sicurezza personali sono
ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e'
persona socialmente pericolosa " configurando pertanto una
irrazionale disparita' di trattamento rispetto alle altre ipotesi
previste dagli artt. 235 e 312 Cod. Pen..
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 22 settembre 1994, n. 1000, dd. 27 gennaio 1995
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto
soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si
affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte
della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza
della Repubblica. Nel caso di specie, non essendoci stato esercizio del
potere discrezionale nel rigetto dell'istanza, la giurisdizione
appartiene al giudice ordinario.
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 5 ottobre 1994, causa 355/93
Accordo di Associazione CEE-Turchia - Decisione del Consiglio di
Associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Diritto di soggiorno
Suprema Corte di Cassazione, Sez. I- penale, sentenza 16 marzo 1994, n. 556
La partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vietata
dall'art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (nel testo sostituito
dall'art. l del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25
giugno 1993 n. 205), confligge con principi di valore costituzionale,
come il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma non
necessariamente implica, di per sé, eversione dell'ordine democratico,
la quale determinerebbe l'applicazione della circostanza aggravante di
cui all'art. 1 L. 6 febbraio 1980, n. 15. Affinché si possa affermare
che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico", è necessario che lo scopo perseguito
sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti
contrari a valori tutelati dalla Costituzione, ma anche quello di
ottenere, in pratica, l'effettivo risultato di un rivolgimento politico
in conseguenza del quale l'assetto istituzionale dello Stato venga
radicalmente mutato.
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 23 febbraio 1994, causa 419/92
Per gli impieghi rispetto ai quali uno Stato membro non abbia previsto
una esplicita riserva in favore dei propri cittadini, i cittadini
dell’Unione devono godere non solo del diritto ad accedere al concorso,
ma anche di quello alla parità di trattamento nella retribuzione, nella
valutazione dei titoli, dell’anzianità, dell’esperienza professionale.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 12 novembre 1992, n. 7441
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto
soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si
affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte
della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza
della Repubblica. Inoltre, l'emanazione del decreto di rigetto è
preclusa quando sia trascorso un anno (due per diritto transitorio)
dalla presentazione dell'istanza.
Corte di Giustizia, sentenza del 26 maggio 1993, causa 71/91, Dimitrios Tsiotras c. Landeshauptstadt Stuttgart
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di
soggiorno per cercare un lavoro - Presupposti - Cittadino
ellenico che sia stato disoccupato nello Stato membro ospitante prima
dell' adesione del suo paese alla Comunità, non abbia mai occupato, da
allora, un posto di lavoro e si trovi nell' impossibilità oggettiva di
ottenerne uno - Esclusione (Trattato CEE, art. 48, n. 3, lett. b) e
c); direttiva del Consiglio 68/360/CEE, art. 7) Libera circolazione
delle persone - Lavoratori - Diritto di rimanere nel
territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un posto di
lavoro - Presupposti - Cittadino ellenico che sia stato
disoccupato nello Stato membro ospitante prima dell' adesione del suo
paese alla Comunità, non abbia mai occupato, da allora, un posto di
lavoro e si trovi nell' impossibilità oggettiva di ottenerne uno -
Esclusione (Trattato CEE, art. 48, n. 3, lett. d); regolamento (CEE)
della Commissione n. 1251/70, art. 2, n. 1, lett. b))
Corte di Giustizia, sentenza del 10 marzo 1993, causa 111/91
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori
- Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Versamento degli assegni
di natalità e di maternità subordinato a requisito di residenza nel
territorio dello Stato membro interessato - Illiceità - Giustificazione
mediante considerazioni di sanità pubblica - Esclusione
Corte di Giustizia, sentenza del 16 dicembre 1992, causa 37/91, Kus
Accordo di Associaizone CEE/Turchia - Decisione del Consiglio di
associazione - Nozione di occupazione irregolare - Diritto di soggiorno
Corte di Giustizia, sentenza del 7 luglio 1992, causa 369/90
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Norme
comunitarie - Ambito d'applicazione rationae personae - Cittadino di uno
Stato membro che possiede altresì la cittadinanza di uno Stato terzo -
Inclusione (Trattato CEE, art. 52; direttiva del Cosniglio 73/148)
Corte di Giustizia, sentenza del 7 luglio 1992, causa 295/90, Parlamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee
Trattato CEE - Art. 235 - Portata - Atti delle istituzioni - Scelta del
fondamento giuridico - Criteri - Diritto comunitario - Principi - Parità
di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Divieto -
Accesso all'insegnamento professionale - Conseguenze - Diritto di
ingresso e di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro ammesso a
seguire una formazione professionale - Direttiva 90/366 relativa al
diritto di soggiorno degli studenti - Fondamento giuridico - Articolo 7,
secondo comma, del Trattato
Corte di Giustizia, sentenza del 26 febbraio 1992, causa 357/89, V.J.M. Raulin c. Minister Van Onderwijs en Wetenschappen
Principio di non discriminazione - Accesso all'insegnamento - Sostegno finanziario agli studi
Corte di Giustizia, Sezione Terza, sentenza del 27 novembre 1991, Bleis c. Ministère de l’Education National C-4/91
L' impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria non
costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'
art. 48, n. 4, del Trattato CEE.
Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 30 ottobre 1991,
cause13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, Vilvarajah e
altri c. Regno Unito
La Corte ha ritenuto che non ci sia stata violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione.
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 20 giugno 1991, causa 356/89
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria -
Sfera d' applicazione ratione materiae - Assegno per incapacità motoria -
Inclusione in quanto prestazione di invalidità nel caso di versamento
ad una persona che sia stata soggetta in qualità di lavoratore alla
legislazione dello Stato che concede l' assegno
Corte di Giustizia, sentenza del 30 maggio 1991, causa 68/89, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi
Libera circolazione delle persone - Diritto di ingresso e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri - Controlli alle frontiere - obbligo di
indicare l'oggetto e la durata del viaggio, nonchè i mezzi
finanziari che permettono di effettuarlo - Inammissibilità
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 20 marzo 1991, causa 15576/89, Cruz Varas e altri c. Svezia
La Corte ha ritenuto che non cia stata violazione degli artt. 3, 8 e 25 della Convenzione.
Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza del 5 febbraio 1991, causa 363/89, Roux c. Stato belga
Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
Corte di Giustizia, sentenza del 18 ottobre 1990, cause riunite 297/88 e 197/89, Dzodzi c. Stato Belga
Domanda di pronunzia pregiudiziale: Tribunal de Premiere Instance de
Bruxelles e Cour d'Appel de Bruxelles - Belgio - Questioni pregiudiziali
- Competenza della Corte - Rinvio di una normativa nazionale a
disposizioni comunitarie - Diritto di soggiorno - Diritto di permanenza -
Direttiva n. 64/221
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 3 ottobre 1990, causa 61/89, Bouchoucha
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento -
Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione rationae personae -
Estensione - Limiti - Medici - Attività riservate - Mancanza di
armonizzazione comunitaria - Definizione da parte degli Stati membri -
Inclusione dell'osteopatia - Ammissibilità
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 12 dicembre 1989, causa 265/88, Lothar Messner
Libera circolazione delle persone - Diritto di accesso e di soggiorno
spettante ai cittadini degli Stati membri - Formalità amministrative -
Ammissibilità - Condizioni - inosservanza - Sanzioni - limiti
Corte europea dei diritti dell'uomo, plenaria, decisione 10 novembre 1988, causa n. 14038/88
Gli Stati parti della CEDU sono responsabili di fronte alla Corte anche
quando si tratti di allontanamento verso uno Stato nel quale vi è un
serio rischio di violazione di un diritto sancito dalla Convenzione
Corte Costituzionale, sentenza del 4 luglio 1989, n. 389
Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia
autonoma di Bolzano in relazione all'articolo unico del Presidente dell
Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e
coordinamento alla regioni e alle province autonome per l'acesso
all'edilizia residenziale pubblica e al relativo credito dei cittadini
comunitari esercenti attività di lavoro autonomo) in riferimento agli
articoli 8, n. 10, 16 e 98 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative
norme di attuazione, nonché all'art. 6 del D.P.R. 19 novembre 1987, n.
526 (Estensione alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano delle disposizoni del D.P.R. del 24 luglio
1977, n. 616).
Corte di Giustizia, sentenza del 18 maggio 1989, causa 249/86
Inadempimento da parte di uno Stato - Lavoratori migranti - Proroga del
permesso di soggiorno dei familiari - Obbligo di vivere in condizioni
normali di abitazione Libera circolazione delle persone - Lavoratori -
Diritto di soggiorno dei familiari - Rinnovo dell'autorizzazione di
soggiorno subordinata al possesso di un alloggio adeguato -
Inammissibilità
Corte di Giustizia, sentenza del 27 aprile 1989, causa 321/87, Commissione c. Regno del Belgio
Libera circolazione delle persone - Diritto di entrata e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri - Obbligo di essere sempre in possesso del
titolo di soggiorno o stabilimento - Controllo in occasione dell'entrata
nel territorio di uno Stato membro - Ammissibilità - Presupposti
Corte di Giustizia, sesta sezione, sentenza del 15 marzo 1989, cause riunite 387/87 e 390/87
Non discriminazione - Accesso all'insegnamento - Finanziamento degli studi
Corte di Giustizia, sentenza del 2 febbraio 1989, causa 86/87, Cowan c. Tresor Public
Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione
a causa della cittadinanza - Risarcimento da parte dello Stato di chi
abbia subito aggressioni - Discriminazione nei confronti dei cittadini
degli altri Stati membri che fruiscono della libertà di circolazione in
particolare in quanto destinatari di servizi - Divieto
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 16 dicembre 1988, causa 14209/88, Alebaks c. Paesi Bassi
Lamentata espulsione collettiva ex art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4. Inammissibilità.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 16 dicembre 1988, causa 14457/88, B. e altri c. Paesi Bassi
Lamentata violazione dell'art. 3 della Convenzione. Inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza del 24 marzo 1988, n. 404
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Corte di Giustizia, sentenza del 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel c. Schwaebish Gmuend (Stadt)
Accordo di associazione CEE/Turchia - Libera circolazione dei lavoratori
Corte di Giustizia, sentenza del 9 luglio 1987, cause riunite 281, 283, 284, 285 e 287/85
Politica sociale - Competenza della Commissione - Incoraggiamneto della
collaborazione tra Stati membri - Campo della collaborazione - Politica
migratoria nei confronti dei Paesi terzi - Inclusione - Limiti (Trattato
CEE, art. 118)
Corte di Giustizia, sentenza del 18 giugno 1987, causa 316/85
Libera circolazione dei lavoratori - Nozione di lavoratore e di discendente a carico - Parità di trattamento
Corte di Giustizia, quarta sezione, sentenza del 24 febbraio 1987, cause riunite 379, 380, 381/85 e 93/86
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - prestazioni - clausole di
residenza - abolizione - acquisto o conservazione del diritto alle
prestazioni negate a causa della residenza dell' interessato in un altro
stato membro - inammissibilita
Corte di Giustizia CEE, sentenza 3 giugno 1986, causa c.139/85
La libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini della
Comunità Europa (ora Unione europea), sicché le disposizioni che
derogano a tale principio devono essere interpretate in senso
restrittivo.
Corte di Giustizia, sentenza del 17 aprile 1986, causa 59/85, Stato dei Paesi Bassi c. Ann Florence Reed
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di soggiorno
dei familiari - Coniuge - Nozione (Regolamento del Consiglio n. 1612/68,
art. 10, n. 1) Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità
di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Coabitazione con un
compagno non coniugato - Rilascio al lavoratore cittadino di un altro
Stato membro, nello stesso modo che ai lavoratori nazionali,
dell'autorizzazione al soggiorno per il compagno non coniugato
(Trattato CEE, artt. 7 e 48; Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art.
7, n. 2)
Corte Costituzionale, sentenza del 19 aprile 1985, n. 113
La normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro
territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge
ordinaria dello Stato; e cio' tutte le volte che essa soddisfa il
requisito dell'immediata applicabilita'. Tale principio vale non
soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante
regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia.
Corte Costituzionale, sentenza dell'8 marzo 1984, n. 70
In materia di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la Corte
costituzionale puo' unicamente ricondurre le deroghe ingiustificate e le
arbitrarie eccezioni alle regole gia' stabilite dalla legge ovvero ai
principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento (fattispecie
relativa ad una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334
d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). - cfr. S. nn. 35/1981; 213/1983,
314/1983; 139/1979.
Corte di Giustizia, sentenza del 5 maggio 1983, causa 139/82
Previdenza sociale dei lavoratori emigranti - normativa comunitaria -
campo d'applicazione ratione materiae - prestazioni contemplate e
prestazioni escluse - distinzione
Corte di Giustizia, sentenza del 27 ottobre 1982, cause riunite 35 e 36_82
Libera circolazione dei lavoratori
Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, causa 53/81, D.M.Levin c. Segretario di Stato per la giustizia
Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Attività subordinata -
Nozioni - Interpretazione restrittiva - Inammissibilità (Trattato CEE,
art. 48) Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione -
Esercizio di un'attività subordinata reale ed effettiva - Redditi
inferiori all apaga minima legale - Irrilevanza (Trattato CEE, art.
48) Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Scopi perseguiti
con la ricerca di lavoro in un altro Stato membro - Irrilevanza per
il diritto d'entrata e di dimora (Trattato CEE, art. 48)
Corte di Giustizia, terza sezione, sentenza del 14 gennaio 1982, causa 65/81
Libera circolazione delle persone - lavoratori - parità di trattamento -
vantaggi sociali - nozione - agevolazioni concesse discrezionalmente
Corte di Giustizia, sentenza del 17 dicembre 1980, causa C-149/79
La Corte di Giustizia ha chiarito che: a) la possibilità di riservare ai
cittadini di uno Stato membro i posti nel pubblico impiego deve essere
interpretata, al pari di ogni eccezione alle libertà di circolazione e
di stabilimento sancita dal Trattato, in modo restrittivo; b) la
definizione della nozione di amministrazione pubblica ai sensi del TCE
(ora TFUE) non può essere lasciata agli Stati membri, ma deve essere
autonomamente definita a livello dell’Unione: in caso contrario, gli
Stati avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, i
posti che rientrano nella suddetta disposizione derogatoria. Nella
stessa sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che le eccezioni
opponibili al principio di libera circolazione riguardano soltanto gli
impieghi che “comportino una partecipazione, diretta o indiretta,
all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri o alla responsabilità
per la tutela degli interessi generali dello Stato o di altre
collettività pubbliche”, come le amministrazioni comunali.
Corte di Giustizia, sentenza del 22 maggio 1980, causa 31/79, Regina c. Secretary of State for the Home Affair
Domanda pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's
Bench Division divisional Court - Libera circolazione delle persone
Corte di Giustizia, sentenza del 5 marzo 1980, causa 8/79, Josette Pecastaing c. Stato belga
Diritto di dimora e ordine pubblico
Corte di Giustizia, prima sezione, sentenza del 31 maggio 1979, causa 207/78
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - normativa comunitaria -
campo d ' applicazione materiale - prestazioni contemplate e prestazioni
escluse - criteri di distinzione
Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1977, causa 8/77
Diritto di dimora dei cittadini comunitari
Corte Costituzionale, sentenza del 24 maggio 1977, n. 106
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270
del codice penale milotare di pace sollevata in riferimento agli
articoli 2 e 3, primo comma, 24, primo comma della Costituzione.
Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, Gaetano Donà c. Mario Mantero
Discriminazione fondata sulla nazionalità - Divieto - Incontri sportivi
di professionisti - Esclusione - Violazione degli artt. 48-51 O 59-66
del Trattato CEE - Restrizioni in caso di incontri sportivi per motivi
economici - Ammissibilità - Competenza del Giudice nazionale (Trattato
CEE, art. 7, 48-51, 59-66) Lavoratori - Libera circolazione - Servizi -
Libera prestazione - Discriminazione - Eliminazione - Efficacia diretta -
Diritti dei singoli - Tutela da parte del giudice nazionale (Trattato
CEE, artt. 48, 59, comma 1, 60, comma 3)
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Commissione), decisione del 3 ottobre 1975, causa 7011/75, Becker c. Danimarca
Lamentata violazione degli artt. 3, 25 e 26 della Convenzione e 4 del Protocollo addizionale n. 4. Inammissibilità.
Corte di Giustizia, sentenza del 30 settembre 1975, causa 32/75
Libera circolazione - lavoratori migranti - decesso - famiglia -
trattamento riservato ai cittadini nazionali - vantaggi sociali -
estensione
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 26 febbraio 1975, causa 67/74
La Corte ha affermato il principio di personalità, in base al quale i
provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per
caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona
nei riguardi della quale sono applicati e non per ragioni di prevenzione
generale.
Corte di Giustizia CEE, sentenza del 4 dicembre 1974, Causa 41/74
La Corte ha affermato il principio di personalità, in base al quale i
provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per
caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona
nei riguardi della quale sono applicati e non per ragioni di prevenzione
generale.
Corte di Giustizia, sentenza del 13 novembre 1974, causa 39/74
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - legislazione nazionale -
assistenza sociale e previdenza sociale -
distinzione. Previdenza sociale dei lavoratori migranti -
legislazione nazionale - minorati - diritto al sussidio - assistenza
sociale e previdenza sociale - disciplina comunitaria - criteri d'
applicazione
Corte di Giustizia, sentenza del 9 ottobre 1974, causa 24/74
Questioni pregiudiziali - efficacia di una legge nazionale in relazione
al diritto comunitario - competenza della corte -
limiti. Previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti -
sistema di previdenza e assistenza sociale - distinzione - pensione di
invalidita - assegni integrativi - prestazione ai sensi dell' art . 1, s
), del regolamento n . 3 - titolare - trasferimento della residenza in
un altro stato membro - diritto - non si estingue
Corte Costituzionale, sentenza 23 aprile 1974, n. 110
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di
sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice
penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima
che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita
dalla legge;
Corte di Giustizia CE, sentenza 19 marzo 1974, causa 75/63
Causa 75/63: Mrs Unger contro Administration of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses.
Corte di Giustizia, sentenza del 12 febbraio 1974, causa 152/73, Giovanni Maria Sotgiu c. Deutsche Bundenspost
Libera circolazione - Lavoratori - Principio della parità di trattamento
- Impieghi nella pubblica amministrazione - Regime di deroga -
Limiti - Applicazione ai soli provvedimenti che restringono l'assunzione
- Parità di trattamento in materia di retribuzione e delle altre
condiizoni di lavoro (Trattato CEE, art. 48, n. 4) Libera circolazione -
Lavoratori - Principio della parità di trattamento - Indennità di
separazione - Retribuzione - Complemento - Condizioni di lavoro -
Nozione
Corte di Giustizia, sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70
Principio del parallelismo delle competenze
Corte Costituzionale, sentenza del 4 febbraio 1964, n. 6
Non è fonata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 secondo comma, del D.P.R. 14 dicembre del 1961, n. 1315
Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 1058, n. 59
La nomina del ministro di culto all'interno della confessione religiosa è
atto libero in virtù della libertà di organizzazione interna di ogni
confessione religiosa ai sensi dell'art. 8 Cost. il che gli consente
atti di culto e di assistenza religiosa.
Altri documenti suggeriti (in base ai tag relativi ai documenti cercati)
Corte
di Giustizia, Seduta plenaria, sentenza del 19 ottobre 2004, causa
200/02, Man Lavette Chen e Kunqian Catherine Zhu c. Secretary of State
for the Home Department
Diritto di soggiorno - Figlio avente la cittadinanza di uno Stato
membro, ma che soggiorna in uno Stato membro - Genitori cittadini di uno
Stato terzo - diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
Approvazione del Codice di procedura penale (Estratti). Disposizioni
aggiornate con le modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.
94 .
Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, ordinanza del 16 dicembre 2008,
L'espulsione quale misura di sicurezza disposta nei confronti dello
straniero condannato per associazione finalizzata al terrorismo
deve essere sospesa qualora egli abbia presentato ricorso alla CEDU
contro l'esecuzione di detta misura, sostenendo il rischio di essere
sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ovvero a tortura in caso
di rientro nel paese di appartenenza. Lo esige il rispetto
dell'art. 39 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo. Tuttavia, dal momento che il condannato risulta
particolarmente pericoloso e che, nelle more del giudizio dinanzi alla
CEDU lo stesso sarebbe scarcerato per fine pena, il giudice di
sorveglianza dispone la misura di sicurezza della casa di lavoro per un
anno, quale misura in grado di contenere la capacità criminale del
ricorrente.
Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984,che apporta modifiche al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede.
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente sul territorio degli Stati membri. [Testo aggiornato al
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ]
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta.
Legge 29 novembre 1995, n. 520
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Legge 12 aprile 1995, n. 116
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).
L’amministrazione non ha tenuto conto, nel rigettare l’istanza proposta
dallo straniero, della situazione familiare: la ricorrente convive con
la sorella e con il figlio e, quindi, ai sensi dell’art. 29, co. 1,
lett. b) del d.lgs. 286/1998 la sua posizione in astratto corrisponde a
quella che legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento
familiare.Il TAR ha confermato, pertanto, l' orientamento della
giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una
interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007 :oggetto della sua tutela
non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità
del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la
stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab
origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura,
sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la
necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento.
La circostanza dell’avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto
definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha
irreversibilmente prodotto, all’ ipotesi normativamente prevista del
“secondo soggiorno” di cui alle citate norme, art. 24, comma 4, D.L.vo
286/1998 e art. 38, comma 7, del DPR 31.8.1999, n. 394.
Dai rapporti su indicati emerge nel paese di origine del ricorrente una
situazione di violenza indiscriminata che potra a ritenere che un civile
- e quindi anche il ricorrente - possa subire effettiva minaccia dal
rientro in Patria.
L'attuale condizione socio-politica della Nigeria, però, appare idonea
ad integrare il presupposti di cui all'art. 14, lettera c) del D.L.vo n.
251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In merito alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, il
TAR Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino straniero con disabilità
basandosi sulla legge 6/2006 sull’amministrazione di sostegno.Il
Tribunale ha ritenuto che l’Ads avesse il potere di sottoscrivere per
l’interessato, il quale comunque non aveva perduto la capacità di
agire..