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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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20.04.2010

Sanatoria 2009 - Tribunale di Perugia: la sopravvenuta richiesta di emersione comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter

 
Sentenza riferita però ad un caso di procedimento in corso ove non era stata ancora pronunciata una sentenza di condanna (tribunale di Perugia, sentenza n. 381 dd. 23 marzo 2010).
 
 

Con la Sentenza n. 381 del 23 marzo 2010 il Tribunale di Perugia ha disposto l'estinzione del reato di cui all'art. 14, comma 5ter del Testo unico sull'immigrazione a seguito dell'avvenuto inoltro della domanda di regolarizzazione.

E' bene precisare che si tratta di un caso in cui non era ancora stata pronunciata una sentenza di condanna.
Il dispositivo riguarda infatti un ordine del questore del maggio 2009, la cui inosservanza era stata contestata dopo la richiesta telematica di emersione e dopo la relativa convocazione per il fotosegnalamento (era già avvenuta la convocazioni delle parti presso il SUI per la domanda di emersione).

Il Giudice ha quindi applicato il disposto di cui all'art. 1 ter, comma 11, legge 102/09, per cui la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano per il lavoratore l'estinzione dei reati relativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (come quello di cui all'art. 14 co 5 ter t.u. imm.).

Commento a cura dell'Avv. Francesco Di Pietro del Foro di Perugia.

Sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 2010


Fonte: Melting pot

 
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