ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.04.2010

Il Sindaco del Comune di San Martino di Lupari (PD): ospitalitā agli stranieri solo se l'alloggio č idoneo

 
Ordinanza discriminatoria del Sindaco leghista di un comune del padovano. L'ASGI scrive all'UNAR e annuncia ricorsi.
 
Ordinanza del Sindaco di San Martino di Lupari dd. 11.02.2010 n. 8 (792.39 KB)
 

Con ordinanza n. 8 dell'11 febbraio 2010, il  Sindaco del Comune di San Martino di Lupari (prov. di Padova) ha disposto che  la segnalazione dell' ospitalità di un cittadino comunitario o extracomunitario sia sottoposta all'esibizione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 286/98 e specificatamente  il titolo di proprietà o possesso dell'alloggio ed il certificato di idoneità alloggiativa. Inoltre, con l'ordinanza viene previsto un divieto di ospitalità del cittadino straniero per un periodo superiore ai trenta giorni, se le persone coabitanti risultano in  eccesso rispetto al numero delle persone previsto dal certificato di idoneità dell'alloggio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di trasgressione.

L'ASGI ritiene che la suddetta ordinanza sia palesemente illegittima per  straripamento dei poteri di ordinanza del Sindaco di cui all'art.  54 del T.U.E.L. in quanto in materia di sicurezza pubblica i poteri esercitabili dal Sindaco possono essere finalizzati esclusivamente all'attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. sent. 383/2005, n. 237 e 222/2006) mentre l'eventuale prevenzione del fenomeno degli sovraffollamenti degli alloggi, indicato dal Sindaco come ragione dell'ordinanza, non rientra certo in tale  casistica. Ugualmente appare palesemente arbitrario ed incostituzionale intervenire con ordinanza del Sindaco in una materia suscettibile  di incidere su libertà e diritti umani fondamentali quali quelli  del rispetto della  vita privata e familiare e della libertà di circolazione; ambiti che ammettono limitazioni ed ingerenze solo  se previste da leggi (e l'ordinanza sindacale certo non lo è) ed in conformità con precisi standard internazionali (art. 8 CEDU).

Ulteriormente, l'ASGI ritiene che  l'ordinanza violi  il principio di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto viene a discriminare direttamente i cittadini stranieri nel godimento del diritto alla vita privata e di relazione qualora essi si trovino nella situazione di persona ospitata, e li discrimina indirettamente qualora essi si trovino nella posizione di persona ospitante,  in quanto sebbene la disposizione comunale formalmente si rivolge a tutti gli abitanti nel territorio comunale, siano essi cittadini italiani o stranieri, è certamente suscettibile di incidere maggiormente ed in misura sproporzionata sui cittadini stranieri, perché è più probabile che siano essi a volere ospitare temporaneamente loro connazionali stranieri. 
L'ASGI ha  segnalato l'ordinanza  all'UNAR  chiedendo se intenda raccomandare  al  Prefetto di Padova l' esercizio dei poteri di annullamento dell'ordinanza sindacale in oggetto in base alle disposizioni del T.U.E.L.
In ogni caso, l'ASGI ha annunciato ricorso alle vie legali contro l'ordinanza.

 
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