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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.04.2010

Corte di Giustizia dell’UE: In linea di principio non è conforme al diritto comunitario fissare una quota per le immatricolazioni universitarie di studenti non residenti per i corsi di laurea nelle discipline sanitarie

 
Tale limitazione può essere compatibile con il diritto UE solo se lo Stato è in grado di giustificarla in base ad obiettive ragioni di tutela degli standard sanitari pubblici (CGUE, sentenza 13 aprile 2010, causa C- 73/08)
 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 13.04.2010, causa C- 73/08 (73.33 KB)
 

A seguito di un'azione pregiudiziale sottoposta dal giudice costituzionale belga, la Corte di Giustizia  dell'UE è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario, e specificatamente con i principi di libera circolazione e di non discriminazione su basi di nazionalità, di una normativa della Comunità francese del Belgio che ha imposto una quota massima del 30% di immatricolazioni di studenti non residenti in Belgio nei corsi universitari per le discipline sanitarie. Il governo regionale belga ha motivato tale normativa con il crescente afflusso di studenti dalla vicina Francia, in ragione delle limitazioni previste dall'ordinamento francese alle immatricolazioni universitarie (numero chiuso).

La Corte di Giustizia ha confermato la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il principio di non discriminazione tra cittadini dell'UE di cui all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'UE, vieta non soltanto le discriminazioni dirette, ma anche quelle indirette o dissimulate ed un requisito di residenza, sebbene neutro ed applicabile a tutti, può bene fondare una discriminazione dissimulata in quanto tende ad incidere maggiormente sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali. Nel caso in questione, dunque, è evidente che una quota massima di immatricolazione di studenti non residenti fonda  una disparità di trattamento tra gli studenti residenti e quelli non residenti, risultando nei fatti in uno svantaggio per i cittadini di altri Stati membri.

In linea di principio, una disparità di trattamento indiretta basata sulla nazionalità è vietata dal diritto comunitario, a meno che  lo Stato che la ponga in essere sia in grado di provare che essa persegue uno scopo legittimo e sia necessaria al raggiungimento di quest'ultimo .

Pertanto, la Corte di Giustizia ha rinviato tale valutazione al giudice nazionale, meglio in grado di valutare ed interpretare il diritto nazionale, ma ha fornito al medesimo dei criteri interpretativi al fine che tale valutazione sia pienamente compatibile con l'interpretazione comunitaria del divieto di discriminazioni indirette ingiustificate. In sostanza, tale misura può ritenersi compatibile con il diritto europeo solo il governo regionale belga saprà dimostrare in maniera fondata e obiettiva che tale misura restrittiva e potenzialmente discriminatoria ha lo scopo di tutelare gli standard qualitativi della pubblica sanità per la comunità di lingua francese in Belgio e non sono possibili altre misure alternative, ma tali da non incidere sul principio di libera circolazione, per raggiungere il medesimo scopo. Concretamente, dunque, il governo belga dovrà provare che  un alto numero di immatricolazioni di non residenti determina oggettivamente un abbassamento della qualità dell'offerta formativa, così come incide sull'adeguata disponibilità futura di operatori sanitari per la comunità francese in Belgio. Ugualmente, il governo belga dovrà dimostrare che altre misure non sono realisticamente perseguibili, quali la possibilità di incentivare la permanenza in Belgio per l'esercizio della professione dei cittadini di altri Stati membri che vi  hanno terminato gli studi. In assenza del pieno assolvimento di tale onere probatorio in capo alle autorità che hanno posto in essere la misura restrittiva, quest'ultima risulterebbe in violazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione, principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

 Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea (in lingua inglese)

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea (in lingua francese)

 
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