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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.04.2010

Entrati in vigore il 5 aprile scorso il Regolamento (Ue) n. 265 /2010 che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata ed il Regolamento CE n. 810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

 
Novità in materia di libera circolazione nell’area Schengen per i titolari di visto per soggiorni di lunga durata o di permesso di soggiorno di lunga durata così come in materia di tempi e costi di rilascio dei visti “Schengen”.
 

REGOLAMENTO (UE) N. 265/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

(pubblicato nella G.U.U.E.  L. 85 del 31/03/2010)

Il testo è in vigore dal 5 aprile 2010.

Il testo è reperibile al link seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:085:0001:0004:IT:PDF


Il regolamento, in vigore dal 5 aprile 2010, e modifica sia l'accordo di Schengen, sia il regolamento del 2006 sul codice frontiere Schengen.

Conseguentemente anche il testo di quegli atti normativi dovrà essere modificato.

In base a tale regolamento i visti per soggiorni di lunga durata dovranno essere tutti uguali, quindi avranno la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libera circolazione, con la possibilità di viaggiare liberamente per tre mesi ogni semestre in tutti i Paesi dell'area Schengen. Perciò anche i cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno potranno utilizzare il loro visto nazionale di lunga durata così come tale possibilità di libera circolazione per un trimestre ogni semestre viene garantita allo straniero titolare di  un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio o ricongiungimento familiare.

La norma, quindi, consente agli stranieri di poter circolare o fare i turisti in tutti gli stati dell'UE, anche quando sono in attesa del permesso di soggiorno senza aspettare le lunghe procedure di rilascio (in Italia dopo circa una anno) come di norma era previsto precedentemente. Con questa nuova procedura è così possibile far ritorno nel Paese di origine attraversando qualsiasi frontiera Schengen che sia scalo aereo, terrestre o marittimo.

I visti per soggiorni di lunga durata hanno validità non superiore a un anno e qualora lo Stato membro autorizzi uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno.

Molto più significative, le modifiche introdotte dal

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 settembre 2009 che si applicano sempre dal 5 aprile 2010.

Le novità normative sono senz'altro molto importanti e dal 5 aprile 2010 prevarranno su tutte le norme nazionali incompatibili.


E' tra l'altro molto significativo l'elenco delle abrogazioni contenute nell'art. 16:

1) gli artt. da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

2) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 - Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];

3) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57]; c) l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale;

4) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ( 2 ); 

5) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata;

6) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito;

7) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto


Inoltre col nuovo regolamento si produce una riduzione dei costi (60 euro di diritti di visto per tutti; 35 euro per i bambini da 6 a 12 anni e per i cittadini di paesi terzi che hanno un accordo di facilitazione con l'UE) e una riduzione dei tempi di rilascio (due settimane massimo per la richiesta di visto; 15 giorni di calendario per la risposta, che in caso negativo dovrà essere sempre motivata).
Infine il visto UE sarà unico e cesserà la previgente distinzione del visto di "transito" e di "soggiorno".
Con il nuovo visto si potrà rimanere nel paese per un totale di 90 giorni su un arco temporale di 6 mesi e i detentori di un visto di lunga durata avranno il diritto di muoversi alle stesse condizioni di chi ha un permesso di soggiorno negli altri paesi Schengen per 90 giorni in un qualunque arco temporale di 180 giorni.


Il testo del regolamento è rinvenibile al seguente link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:IT:PDF