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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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31.03.2010

Tribunale di Firenze: Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed invalidi civili possono accedere all’assegno di invalidità civile anche se privi del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti

 
Nuova decisione giudiziaria favorevole agli stranieri, ma l’INPS continua ad ignorare la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
 
 

Il giudice del lavoro di Firenze, con l'ordinanza dd. 19 marzo 2010, ha condannato l'INPS ed il Comune di Firenze al pagamento a favore di un cittadino marocchino, invalido civile all'80% a causa di una malattia mentale, dell'assegno di invalidità a decorrere dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento della domanda amministrativa.  L'assegno di invalidità gli era stato negato dall'INPS e dal  Comune di Firenze per mancanza del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti richiesto dall'art. 80 c. 19 della dalla legge n. 388/2000.

Il giudice del lavoro di Firenze ha ritenuto  giustificata un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale n. 306/2008 e 11/2009 che hanno dichiarato illegittimo l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento  e la pensione di inabilità possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché non possiedono i requisiti già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Secondo il giudice di Firenze, la portata delle affermazioni svolte dalla Corte Costituzionale nelle decisioni suddette, è suscettibile di trovare applicazione mutatis mutandis a tutte le prestazioni di natura assistenziale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione vigente e che,  avendo collegamento con la disabilità, attengono alla tutela del diritto fondamentale alla salute ovvero, essendo subordinate al mancato raggiungimento di una soglia di reddito, rendono irragionevole il requisito della carta di soggiorno, che non può essere concessa a chi si colloca al di sotto di una soglia reddituale.

Di conseguenza, sebbene le due decisioni della Corte Costituzionale citate attengano ad istituti diversi da quelli oggetto del presente ricorso, le medesime considerazioni possono essere fatte valere direttamente dal giudice di primo grado anche per l'assegno di invalidità, rendendo non necessaria una remissione della questione al giudice di legittimità delle leggi.


Alle medesime conclusioni era giunto recentemente anche  il giudice del lavoro di Genova con l'ordinanza dd. 5 marzo 2010, con la quale l'INPS era stato pure condannato al pagamento delle spese processuali.

  

  

Tribunale di Firenze, ordinanza dd. 19 marzo 2010 (causa n. 3076/2009 R.G.)

 
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