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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.03.2010

Apolidia: in circostanze eccezionali l’onere della prova a carico del richiedente può essere attenuato ed è sufficiente un quadro indiziario della mancanza di un legame di cittadinanza

 
Sentenza della Corte di Appello di Firenze relativa ad un ricorrente privo di certezza delle proprie origini, identità e luogo e data di nascita (C.A. Firenze, sez. I civ., sent. n. 1654 dd. 17.11.2009)
 
 

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1654 dd. 17. 11.2009, ha accolto il ricorso presentato da una persona che si era vista negare il riconoscimento della condizione di apolide prima a seguito di un procedimento amministrativo presso il Ministero dell'Interno e poi a seguito di sentenza emanata dal Tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento di ricognizione giudiziale.

In entrambi i casi, il diniego all'istanza di riconoscimento dello status di apolidia era avvenuto per mancato soddisfacimento dell'onere probatorio dell' assenza di un legame di cittadinanza con un altro  Stato.

La Corte di Appello di Firenze ha accolto il ricorso dell'interessato riconoscendo che nella particolarissime circostanze del caso, l'onere probatorio della condizione di apolidia, ordinariamente  incombente sul richiedente,  doveva attenuarsi ritenendosi sufficiente un quadro indiziario tale ad indicare il soggetto come non collegato con alcuno Stato, in conseguenza dell'obiettiva impossibilità di ulteriori accertamenti.

Questo in ragione della vicenda assolutamente eccezionale del richiedente, impossibilitato ad avere certezza delle proprie origini e del proprio stesso nome, luogo e data della nascita in quanto figlio di padre ignoto e di madre che lo avrebbe abbandonato durante l'infanzia, senza lasciare alcuna traccia di sé,  e afflitto da progressivo sviluppo di disagio psichico.

 
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