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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.03.2010

Discriminazione nelle classi separate per bambini rom

 
Nel caso Oršuš e altri c. Croazia la Grande Camera della CEDU ha accertato la violazione degli articoli 6 §1 e 14 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1.
 
 
Il 16 marzo 2010 la Grande Camera della CEDU ha emesso la sentenza riguardante il caso Oršuš e altri c. Croazia (ricorso n° 15766/03) (qui le versioni in francese e in inglese).

Ricordo che il 1° aprile 2009, era stata tenuta un’udienza di Grande Camera. Il caso riguarda 14 ricorrenti di origine rom che si erano lamentati di essere stati inseriti in classi composte esclusivamente da persone appartenenti alla loro etnia.
Invocando gli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione, l’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) e l’art. 14 della Convenzione, i ricorrenti affermavano che il loro inserimento nelle classi riservate ai Rom li aveva privati del loro diritto di essere educati in un ambiente multi-culturale e di aver causato loro un pregiudizio educativo, psicologico ed emozionale che si è tradotto in particolare in un sentimento di alienazione e di perdita di autostima. Denunciavano inoltre la durata eccessiva della procedura intentata davanti alle giurisdizioni civili per far valere tali diritti.
Con sentenza del 17 luglio 2008, la CEDU aveva concluso all’unanimità per la non violazione dell’art. 2 del Protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) preso isolatamente e in combinazione con l’art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione). La CEDU aveva invece accertato la violazione dell’art. 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione.
All’udienza del 1° aprile 2009, la CEDU, sentite le parti, si è riunita in camera di consiglio per deliberare.
Con la sentenza del 16 marzo 2010, la CEDU, oltre a confermare la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, ha anche accertato la violazione degli articoli 14 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 1.
A modifica della prima sentenza del 17 luglio 2008, La CEDU ha ritenuto che il caso in esame riguardasse principalmente una questione di discriminazione. La CEDU ha sottolineato che i Rom costituiscono una minoranza sfavorita e vulnerabile e che pertanto hanno bisogno di una protezione speciale anche nell’ambito educativo.
La CEDU ha ritenuto che formare nelle scuole elementari classi separate per i bambini rom quando in Croazia, all’epoca dei fatti, non esisteva alcuna politica generale che prevedesse la costituzione di questo tipo di classi per bambini che non conoscessero bene la lingua croata, fosse un comportamento che poneva una manifesta differenza di trattamento tra i bambini rom e gli altri.
Per questo motivo la Croazia è stata invitata a dimostrare nella pratica se tale differenziazione potesse essere obiettivamente giustificata, appropriata e necessaria.
La CEDU ha sottolineato che i test effettuati all’epoca sui bambini rom al fine di inserirli in classi separate non erano volti a conoscere il grado di conoscenza del croato, ma avevano lo scopo di capire lo stadio del loro sviluppo psico-fisico. Inoltre il programma scolastico adottato per le classi dove erano stati inseriti i bambini rom non era speciale né concepito per favorire le insufficienze linguistiche lamentate.
Questo trattamento differenziato ha avuto come conseguenza di sfavorire il grado di istruzione dei ricorrenti e, in generale, della comunità rom.
La CEDU ha quindi statuito che all’epoca dei fatti la Croazia, non avendo adottato le misure idonee per assicurare che le esigenze speciali dei ricorrenti, quali membri di una comunità rom vulnerabile e sfavorita, venissero presi in considerazione, ha violato l’articolo 14, che vieta ogni discriminazione, combinato questo con l’articolo 2 del Protocollo n. 1, che garantisce il diritto all’istruzione.
La CEDU ha imposto alla Croazia di versare a ciascun ricorrente la somma di 4.500 euro per danni morali e la somma complessiva di 10.000 euro per spese e competenze legali.
I giudici Jungwiert, Vajić, Kovler, Gyulumyan, Jaeger, Myjer, Berro-Lefèvre e Vučinić hanno espresso un’opinione parzialmente dissenziente comune, allegata alla sentenza.

Fonte: Antonella Mascia
 
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