ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
17.03.2010

La Cassazione e i minori stranieri: un nuovo passo indietro verso una tutela a seconda della nazionalitą?

 
Il commento (26.4 KB)
 
La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 31, comma 3, del TU immigrazione d.lgs.286/98, il quale, in deroga alle ordinarie regole per l’ingresso ed il soggiorno, consente al familiare (privo di permesso di soggiorno) del minore straniero di ottenere dal Tribunale per i minorenni una speciale autorizzazione all’ingresso o al soggiorno “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano”. Se tale autorizzazione è accordata, la questura rilascia al genitore un permesso di soggiorno “per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro” (art. 29, co. 6 TU immigr.).
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 14 gennaio 2010, n. 5856