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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.03.2010

Tribunale di Genova: per l'assegno di invaliditā č sufficiente il permesso di soggiorno

 
L'INPS continua ad ignorare le pronuncie della Corte Costituzionale sull'illegittimitā del requisito del pds CE per lungo soggiornanti per l'accesso alle prestazioni di invaliditā.
 
 

A seguito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con ordinanza depositata il 5 marzo 2010, il Giudice del lavoro di Genova ha stabilito il diritto del cittadino straniero  ricorrente alla pensione di invalidità, pur in mancanza del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98, come modificato dal d.lgs. n. 3/2007.
In sede amministrativa, l'INPS aveva negato l'accesso alla prestazione per mancanza del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Secondo il giudice del lavoro "il quadro normativo vigente deve ormai leggersi alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306/2008 e 11/2009, che hanno sancito in progressione l'illegittimità degli artt. 80, c. 19, l.388/2000 e 9, c. 1, d. lgs 286/98 (nel testo attuale), nella parte in cui escludono l'accesso ad indennità di accompagnamento ed alla pensione d'inabilità per gli stranieri extracomunitari privi dei requisiti di reddito stabiliti per soggiornare sul territorio dello Stato".
Il giudice del lavoro di Genova ha rilevato dunque che alla stessa ratio che presiede a queste decisioni andava ricondotta la valutazione del caso di specie, poiché i presupposti per l'accesso all'assegno d'invalidità sono del tutto sovrapponibili a quelli per la pensione d'inabilità. Di conseguenza ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dall'INPS e ha condannato l'ente previdenziale italiano a corrispondere al ricorrente l'assegno di invalidità civile, nonchè al pagamento delle spese del procedimento.

Si ricorda, infatti, che ai sensi della giurisprudenza costituzionale  citata, il diritto alla salute è diritto fondamentale dell'uomo, e come tale spettante a tutti, per cui  non sono ammesse differenziazioni su base di nazionalità e dunque nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato perché una tale disparità di trattamento  finirebbe per violare il divieto di discriminazioni nel godimento dei diritti fondamentali dell'uomo quale norma imperativa di diritto internazionale, di immediata operatività nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 c. 1 Cost.. Con l' ordinanza  n. 285/2009, non citata peraltro dal giudice di Genova, la Corte costituzionale ha ritenuto che il medesimo ragionamento debba valere per tutti gli istituti legati alla tutela delle persone disabili (nel caso specifico l'indennità di frequenza previsto per i minori invalidi, di cui alla legge n. 289/90), anche tenendo in considerazione l'entrata in vigore nell'ordinamento italiano delle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con invalidità, ratificata con legge n. 18/2009.

Ordinanza del Tribunale del lavoro di Genova del 3 marzo 2010


Fonte : Melting Pot

 
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