ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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06.02.2009

CITTADINANZA ITALIANA - No al cambio dei cognomi originari

 
l'ASGI contro la prassi del Ministero dell'Interno di correggere il cognome originario nei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
 
Lettera dell'ASGI al Ministero dell'Interno dd. 02 febbraio 2009 sul cambiamento dei cognomi nel procedimento di acquisto della cittadinanza (51.55 KB)
Tribunale di Reggio Emilia - Decreto del 28 maggio 2007 (22.7 KB)
 

L'ASGI prende posizione contro la prassi del Ministero dell'Interno di correggere il cognome originario in base alla regole vigenti in Italia (attrribuzione del cognome paterno) nei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Il testo della lettera dell'ASGI inviato al Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno dopo le segnalazioni giunte da diversi neo cittadini italiani.La casistica segnalata è rilevante in quanto diversi ordinamenti stranieri differiscono rispetto a quello italiano riguardo alle modalità di attribuzione del cognome al momento della nascita ovvero per matrimonio. Si pensi ai paesi latinoamericani di tradizionale coloniale spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ovvero ai paesi di tradizione islamica, come nel caso dell'Egitto, ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno e del bisnonno, con l'eliminazione dell'ultimo nome a seguito di progressione della discendenza, ovvero all'ordinamento della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato. Secondo l'ASGI, la prassi del Ministero dell'Interno di rettificare d'ufficio il cognome originario degli interessati, anche qualora essi mantengano la cittadinanza di origine e a prescindere dalla loro volontà, non appare conforme ai principi costituzionali relativi al diritto al nome e alla personalità, così come alle norme di diritto internazionale (Convenzione di Monaco del 1980), come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza di merito.

 
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