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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.03.2010

Familiari di cittadini comunitari. Due importanti sentenze della Corte di Giustizia europea

 
Il genitore affidatario dello studente figlio di un lavoratore migrante gode del diritto di soggiorno a prescindere dai requisiti di reddito e di assicurazione sanitaria
 
 

Due importanti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-310/08, Ibrahim e Causa C-480/08, Texeira) confermano  i principi interpretativi del diritto comunitario già  affermati con la sentenza Baumbast (17 settembre 2002, causa C-413/99). In questa sentenza,  la Corte aveva statuito che l'art. 12 del Regolamento comunitario n. 1612/68 riguardante il diritto di accesso dei figli di un lavoratore comunitario   ai corsi di istruzione nello Stato membro ospitante andava interpretato nel senso che tali figli, acquisendo la condizione di studenti, possono godere di un diritto di soggiorno autonomo ed indipendente, anche se il lavoratore migrante stesso non risiede o non lavora più in tale Stato membro. Ulteriormente, la sentenza Baumbast aveva sancito che tale diritto di soggiorno deve estendersi anche al genitore affidatario a prescindere dai requisiti di reddito e di copertura sanitaria alla luce del fatto che il diritto comunitario doveva essere interpretato in accordo con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nonchè per un'esigenza di ragionevolezza perché il diniego al soggiorno dei genitori durante la frequenza scolastica dei figli priverebbe nei fatti i figli del diritto all'istruzione loro riconosciuto di diritto.

Il giudice nazionale inglese aveva sottoposto alla Corte di Giustizia europea il quesito se detta interpretazione dovesse essere seguita anche dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38 che ha abrogato gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunitario n. 1612/68.

La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente, rilevando che la direttiva n. 2004/38 non ha abrogato l'art. 12 del Regolamento n. 1612/68 che va interpretato  come statuente un principio di parità di trattamento a favore  dei figli del   lavoratore comunitario per quanto concerne l'accesso all'insegnamento, ma anche come conferente un autonomo ed indipendente diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Ugualmente, secondo la Corte l'abrogazione degli artt. 10 e 11 del Regolamento non può essere interpretata in una direzione contraria ai principi affermati nella sentenza Baumbast, proprio perché come dimostrano i lavori preparatori, la direttiva n. 2004/38 stessa è stata concepita in modo tale da essere coerente con la citata sentenza e per tale ragione, è stato previsto l'art. 12 comma 3 che dispone che la partenza del cittadino dell'Unione o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli e del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purchè essi risiedano nello Stato membro ospitante e i figli  siano iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finchè non li terminano.


In conclusione, i   figli  di un cittadino di uno Stato membro  che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante ed il genitore che ne abbia l'affidamento, godono di un autonomo diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunitario n. 1612/68, se tali figli seguono un corso di studi nello Stato membro, senza che siano soggetti alla condizione che dispongano di risorse sufficiente e di un'assicurazione sanitaria in tale Stato. In virtù del diritto di soggiorno, essi godono del principio di parità di trattamento in materia di accesso all'assistenza sociale e in tutti le altre materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati europei.


Nella successiva sentenza Texeira, la Corte di Giustizia approfondisce l'argomento e chiarisce il quesito sottopostogli dal giudice nazionale inglese se detto diritto di soggiorno del genitore affidatario possa protrarsi oltre il compimento della maggiore età.

A tale riguardo, la Corte di Giustizia conferma il proprio consolidato orientamento che l'art. 12 del Regolamento comunitario n. 1612/68 concernente il diritto di accesso all'insegnamento in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali non ammette limiti di età e si estende anche all'insegnamento superiore ed universitario. Tuttavia, il diritto di soggiorno del genitore per i soli effetti dell'art. 12 del Regolamento potrà sussistere solo se il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore  per poter proseguire e terminare i propri studi.


Le citate sentenza della Corte di Giustizia europea sono destinate a trovare una significativa applicazione nel nostro Paese anche tenendo in considerazione che l'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva n. 2004/38/CE, ha esteso ai familiari di cittadini italiani il trattamento previsto per i familiari dei cittadini comunitari, indipendentemente dalla nazionalità dei primi.

Di conseguenza si ritiene che anche nei  loro confronti possano trovare applicazione i principi interpretativi affermati dalla Corte di Giustizia europea con  le sentenza Baumbast, Ibrahim e Teixeira.



Commento a cura di Walter Citti


Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 23 febbraio 2010,  Ibrahim. C. Regno Unito, causa C-310/08.


Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 23 febbraio 2010, Teixeira c. Regno Unito, causa C-480/08.


Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza  17 settembre 2002, Baumbast, causa C-413/99.

 
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